Articolo 7 della Legge 18 marzo 1968, n. 263
Articolo 6
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17 aprile 1968
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9 ottobre 2010
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Versione
27 marzo 2012
Art. 7.


All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968 in lire 15 miliardi, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui, al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 :
- come modificato dall' art. 9, comma 1, lettera p), numero 5) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 596)) il venir meno dell'abrogazione del presente provvedimento;
- come modificato dall' art. 10, comma 8 lettera b), numero 2) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 33-bis)) che il presente provvedimento resta in vigore.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012