Articolo 3 della Legge 2 aprile 1968, n. 583
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 maggio 1968
Art. 3.
Entro il primo trimestre di ogni anno il comune propone al Provveditorato alle opere pubbliche per le Marche un programma delle opere da eseguire nell'esercizio successivo. Il primo programma sara' esposto entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
Il provveditore, su conforme parere del sovrintendente ai monumenti, comunica, entro i successivi tre mesi, le sue decisioni e, con suo decreto, approva il programma con le modificazioni del caso.
L'approvazione suddetta equivale, ove occorra, a dichiarazione di pubblica utilita' a tutti gli effetti di legge.
Entrata in vigore il 26 maggio 1968