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Sentenza 20 maggio 2024
Sentenza 20 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2024, n. 19773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19773 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BB UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 19773 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di UE EB, tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 lulgio 2022, irrevocabile il 24 maggio 2023, con il lavoro di pubblica utilità ovvero la detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato: i) la gravità del fatto giudicato, riguardante condotte, perpetrate nel 2020, di furto di preziosi in danno di persone anziane nella cui abitazione il ricorrente si era introdotto fingendosi un militare dell'Arma; ii) la condanna nel 2014 per un reato della stessa indole (tentata rapina) di quelli in esecuzione che, dunque, riteneva non aver sortito alcun effetto deterrente sulla recidiva;
iii) i numerosi precedenti di polizia per fatti analoghi;
iv) la condotta di EB che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva partecipato al giudizio di primo grado, omettendo di fornire qualsiasi contributo alla ricostruzione dei fatti. 2. EB, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce un unico, articolato motivo. Lamenta l'illogicità della motivazione del Giudice dell'esecuzione che avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole «ribaltando la motivazione contenuta nella sentenza di condanna», ove era stata valorizzata l'ottima condotta del ricorrente e la prognosi fausta che, difatti, gli era valsa all'ottenimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la sospensione condizionale fruita con riferimento alla condanna del 2014, con conseguente estinzione del reato, avrebbe dovuto impedire la valutazione di tale precedente in termini «così punitivi» com'è invece è stato fatto nel provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta in data 12 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, rilevandone l'a-specificità e, comunque, l'inapplicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, poiché il giudizio della cui pena detentiva si chiede la sostituzione, definito dalla Corte di appello il 12 luglio 2022, alla data dell'entrata in vigore della 2 richiamata riforma non era pendente in appello, né risultava proposto ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 24 maggio 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). 3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e 3 l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 4. Nel caso in esame, la motivazione della corte di appello si espone al lamentato profilo d'illogicità. Il ricorrente, sin dal momento dell'istanza al Giudice dell'esecuzione, ha indicato elementi obiettivi funzionali alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole e, nel ricorso, ha segnalato l'evidente distonia con la valutazione fatta affatto positiva del Giudice di merito. La Corte di appello, senza superare tale profilo, ha posto a fondamento del provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne e i precedenti di polizia, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d'inadeguatezza delle misure sostitutive invocate e, anzi, spingendosi a un giudizio prognostico 4 T&/1 negativo, in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, sulla scorta del legittimo esercizio da parte dell'indagato dei "diritto al silenzio". E', dunque, mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pur dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post delictum, e che - più in generale - necessita di una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attraverso l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG, SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 19773 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 01/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza formulata nell'interesse di UE EB, tesa a ottenere la sostituzione, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, della pena di tre anni e due mesi di reclusione, oltre alla multa, inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna in data 12 lulgio 2022, irrevocabile il 24 maggio 2023, con il lavoro di pubblica utilità ovvero la detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha valorizzato: i) la gravità del fatto giudicato, riguardante condotte, perpetrate nel 2020, di furto di preziosi in danno di persone anziane nella cui abitazione il ricorrente si era introdotto fingendosi un militare dell'Arma; ii) la condanna nel 2014 per un reato della stessa indole (tentata rapina) di quelli in esecuzione che, dunque, riteneva non aver sortito alcun effetto deterrente sulla recidiva;
iii) i numerosi precedenti di polizia per fatti analoghi;
iv) la condotta di EB che, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, si era avvalso della facoltà di non rispondere e non aveva partecipato al giudizio di primo grado, omettendo di fornire qualsiasi contributo alla ricostruzione dei fatti. 2. EB, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione e deduce un unico, articolato motivo. Lamenta l'illogicità della motivazione del Giudice dell'esecuzione che avrebbe formulato un giudizio prognostico sfavorevole «ribaltando la motivazione contenuta nella sentenza di condanna», ove era stata valorizzata l'ottima condotta del ricorrente e la prognosi fausta che, difatti, gli era valsa all'ottenimento delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, la sospensione condizionale fruita con riferimento alla condanna del 2014, con conseguente estinzione del reato, avrebbe dovuto impedire la valutazione di tale precedente in termini «così punitivi» com'è invece è stato fatto nel provvedimento impugnato. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Sabrina Passafiume, intervenuto con requisitoria scritta in data 12 ottobre 2023, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, rilevandone l'a-specificità e, comunque, l'inapplicabilità della disposizione transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, poiché il giudizio della cui pena detentiva si chiede la sostituzione, definito dalla Corte di appello il 12 luglio 2022, alla data dell'entrata in vigore della 2 richiamata riforma non era pendente in appello, né risultava proposto ricorso per cassazione avverso la relativa sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso. 2. Preliminarmente osserva il Collegio che l'originaria istanza ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è tempestiva, siccome formulata nei trenta giorni dall'irrevocabilità della sentenza, intervenuta il 24 maggio 2023, nonché correttamente presentata al Giudice dell'esecuzione. In tema di sanzioni sostitutive di pene detentive, invero, l'istanza del condannato al giudice dell'esecuzione, ex art. 95, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è subordinata alla pendenza del procedimento dinnanzi la Corte di cassazione alla data del 30 dicembre 2022, stabilita per l'entrata in vigore del predetto decreto dall'art. 99-bis, introdotto dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 (Sez. 1, n. 36885 del 04/07/2023, Sedicini, Rv. 285270). Questa Corte ha ulteriormente chiarito che, ai fini dell'applicabilità del regime transitorio previsto, ex art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del citato d.lgs., determina la pendenza del procedimento «innanzi la Corte di cassazione» e consente, quindi, al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228). 3. Tanto premesso in rito, in virtù di quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen.,«quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 L. n. 689/1981, ne dà avviso alle parti», quindi provvedendo all'applicazione della pena sostitutiva secondo la procedura delineata nella medesima disposizione normativa. Quanto al giudizio prognostico che il giudice deve svolgere in materia, una volta verificata la sussistenza delle "precondizioni"- ovverosia il limite edittale e 3 l'assenza di una condanna per reato di cui all'art.
4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen) - la discrezionalità nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive è disciplinata dal nuovo art. 58 legge n. 689 del 1981, in base al quale il giudice, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., può disporre pene sostitutive «quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati». Non può pervenirsi a sostituzione «quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Tra le diverse pene, il giudice sceglie «quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo». La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato (ex multis Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558). Tali principi sono stati ritenuti trasponibili anche alle nuove sanzioni sostitutive «atteso che la disciplina normativa introdotta continua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (così Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione). Il giudizio, come detto ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., deve prendere in considerazione gli elementi ivi richiamati, che devono però essere declinati in chiave prognostica, quanto alla possibilità che le sanzioni sostitutive possano assicurare la rieducazione del condannato e prevenire la commissione da parte di questi di nuovi reati. 4. Nel caso in esame, la motivazione della corte di appello si espone al lamentato profilo d'illogicità. Il ricorrente, sin dal momento dell'istanza al Giudice dell'esecuzione, ha indicato elementi obiettivi funzionali alla formulazione di un giudizio prognostico favorevole e, nel ricorso, ha segnalato l'evidente distonia con la valutazione fatta affatto positiva del Giudice di merito. La Corte di appello, senza superare tale profilo, ha posto a fondamento del provvedimento reiettivo esclusivamente le precedenti condanne e i precedenti di polizia, senza svolgere alcuna considerazione sulla previsione d'inadeguatezza delle misure sostitutive invocate e, anzi, spingendosi a un giudizio prognostico 4 T&/1 negativo, in punto di ossequio da parte della condanna alle prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive, sulla scorta del legittimo esercizio da parte dell'indagato dei "diritto al silenzio". E', dunque, mancata una concreta verifica della prognosi di recidiva che, pur dovendo certamente comprendere la gravità del fatto per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, deve altresì tener conto della condotta post delictum, e che - più in generale - necessita di una compiuta valutazione personologica del condannato, relativa alle sue condizioni di vita e personali, se del caso anche attraverso l'attivazione dei poteri istruttori di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. 4. Per le ragioni sin qui esposte, l'ordinanza dev'essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo esame che, libero negli esiti, dovrà essere svolto sulla scorta dei principi che si sono enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 1° dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente