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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 06/11/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, e composto dai sigg.ri Giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott. Valentina Prudente Giudice rel., est.
Dott. Ilario Ottobrino Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data 5.11.2025, sentita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1664 dell'anno 2024, pendente
TRA
, Parte_1
DIFENSORE: avv. LOTTINI LOREDANA
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
, CONTUMACE CP_1
- PARTE RESISTENTE -
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
Con le conclusioni così precisate
PER PARTE RICORRENTE : “I figli minori nata a [...]_1 AD (Romania) il 14/04/2018, , nata ad [...] il [...] e Persona_2 [...]
nato ad [...] il [...], vengano affidati in via esclusiva alla Sig.ra Persona_3
con diritto di visita al padre per due volte la settimana per non più di tre ore e Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e senza pernottamento;
2. In subordine l'affidamento dei figli minori in via congiunta alle parti, con collocazione presso la residenza della madre e con diritto di visita del padre per due pomeriggi alla settimana per due ore compatibilmente con gli impegni scolastici e senza pernottamento, visto l'importante lasso di tempo in cui non hanno avuto alcun contatto con il padre;
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3. Disponga il versamento di una somma di denaro a titolo di assegno di mantenimento dei figli, a carico del Sig. ed in favore della ricorrente quantificato in euro 750 euro, oltre alla CP_1 partecipazione al 50% delle spese straordinarie così come elencate nel protocollo del Tribunale di Massa a cui si aderisce sin d'ora”.
MOTIVI DELLA DECISIONE espone di aver intrattenuto relazione more uxorio con , da cui erano Parte_1 CP_1 nati (28.12.2014), (28.12.2014) e (14.4.2018). Dal Persona_2 Persona_3 Persona_1 2023, a detta della ricorrente, finito il rapporto tra i due, si era totalmente disinteressato ai figli. CP_1
La relazione dei servizi sociali in atti conferma tale condotta del resistente, indisponibile a qualsiasi contatto. Dopo un primo incontro, infatti, era risultato irreperibile. Di contro, la si è CP_1 Pt_1 dimostrata una madre presente e attenta alle esigenze della prole, nonché collaborativa con i servizi.
Quanto ai minori, pur emergendo alcune difficoltà nello sviluppo linguistico di , anche Persona_2 in lingua madre, e nell'apprendimento della lettura e scrittura in lingua italiana per Persona_4 i tre fratelli risultano curati nell'aspetto e ben inseriti nel contesto scolastico (cfr. relazioni dell'Istituto comprensivo Dante Alighieri, nella relazione dei SS del 24.10.2025).
Tanto premesso, deve disporsi affidamento super esclusivo dei minori alla madre, attese le difficoltà di reperimento del padre, con conferma delle statuizioni economiche rese con provvedimenti ex art. 473 bis.22.
Si osserva, infatti, che la , ammessa al gratuito patrocinio, non ha prodotto dichiarazioni dei Pt_1 redditi, né l'ulteriore documentazione di cui all'art. 473 bis.12, non ottemperando all'ordine di esibizione disposto in data 7.2.2025.
Non risultano in atti neppure documenti attestanti la situazione reddituale-patrimoniale di dei CP_1 quali, parimenti, era stata ordinata l'esibizione.
Pertanto, in assenza di diverse risultanze, devono trovare conferma i provvedimenti provvisori resi in via d'urgenza, non sussistendo elementi che consentano di incrementare la già fissata somma di € 200,00 per ciascun figlio.
In proposito, deve evidenziarsi, altresì, che la , la quale afferma di non percepire redditi e di Pt_1 essere disoccupata, non ha prodotto né la documentazione fiscale di cui all'art. 473 bis.12, né la certificazione AE che la esonera dalla dichiarazione dei redditi. Peraltro, non è credibile che la stessa conduca comunque un'esistenza dignitosa, quale quella che emerge dalla relazione dei SS, tenuto conto anche della presenza nel nucleo familiare di tre figli minori, il che, evidentemente, comporta notevoli esborsi, senza disporre di alcuna entrata. Tanto è vero che la indica nell'elenco Pt_1 delle produzioni richieste (deposito del 28.10.25) anche copia del proprio estratto conto, ma, in realtà, non lo allega, precludendo, così, qualsiasi verifica a questa A.G..
Dato il totale disinteresse mostrato da rispetto alla prole (evidenziato anche dal suo CP_1 comportamento processuale, essendo lo stesso rimasto contumace, ciò che è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre che dalla sua irreperibilità) e l'assenza di contatti con i figli, deve disporsi affidamento super esclusivo in favore della , confermando la situazione in essere, con collocamento dei minori presso di Pt_1 lei. In proposito, si osserva che la scelta dell'affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole previsto dall'art. 337 quater c.c., deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi brevi e medio lunghi sulla vita dei figli, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (Cass. n. 21425/2022).In questa prospettiva, l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico in virtù di elementi concreti circa la capacità di crescere ed educare la prole, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di
P a g . 2 | 4 educazione, di disponibilità a un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire (Cass., n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022). Ebbene, tenuto conto delle risultanze dell'attività dei SS, nel caso concreto, quella dell'affidamento super esclusivo appare una scelta obbligata. Da un lato, infatti, è figura CP_1 completamente assente;
dall'altro, la è l'unica che, a oggi, si occupata dei tre figli, oltre ad Pt_1 aver dimostrato un approccio collaborativo e serio anche con i servizi sociali.
Tuttavia, nello stesso interesse dei minori, è opportuno non precludere loro la possibilità di costruire un rapporto con il padre, laddove, in futuro, lo stesso manifesti una sua disponibilità in tal senso e previo accertamento della volontà dei figli di instaurare detto rapporto. Pertanto, deve darsi incarico ai SS della come di seguito dettagliato in dispositivo, tenuto conto dell'ampia discrezionalità Parte_2 tecnica loro goduta, al fine di eventualmente predisporre incontri protetti tra , Persona_2
, e il padre e attivare un percorso di sostegno alla genitorialità di Persona_3 Persona_1
CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto:
Valore della causa: indeterminabile - complessità bassa
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Ai sensi dell'art. 133 T.U. spese di giustizia, il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1664 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
DISPONE, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. l'affidamento super esclusivo dei minori Persona_2 (28.12.2014), (28.12.2014) e (14.4.2018) in favore della madre Persona_3 Persona_1
con residenza e abitazione prevalente presso la stessa;
Parte_1
DISPONE che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
P a g . 3 | 4 b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza dei figli e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità dei figlii validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
DISPONE conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
DISPONE il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali del comune di Villafranca in con l'attivazione, se del caso, dell'educativa territoriale;
Parte_2
DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti eventualmente interessati, provvedano a organizzare ogni utile misura di supporto psicologico della prole, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, e che gli enti di cui sopra provvedano ad articolare nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno;
DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con sollecitudine;
DISPONE che, qualora il padre dovesse manifestare la volontà di riprendere i rapporti con i figli, i SS della (o quelli territorialmente competenti), previa attenta valutazione della capacità Parte_2 genitoriale del padre e tenuto conto della volontà della prole, predisporranno un calendario di incontri protetti e ogni ulteriore misura di sostegno, dandone comunicazione al GT;
DISPONE il versamento da parte di a titolo di contributo al mantenimento della prole CP_1 minore di € 600,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese a oltre spese straordinarie al 50% come da Parte_1 Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara;
CONDANNA alla refusione delle spese processuali a favore di CP_1 Parte_1 disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, liquidate in complessivi € 7.616,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A e C.P.A se e come per legge dovuti;
Così deciso in Massa, nella soprarichiamata Camera di consiglio del 5.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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