TAR Milano, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 974
TAR
Ordinanza cautelare 20 settembre 2025
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TAR
Sentenza 2 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione in merito al ribasso offerto sul costo della manodopera

    Il Tribunale ritiene che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sia volto ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta e che spetti al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermare l'apoditticità delle giustificazioni, senza fornire prova contraria.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della controinteressata per offerta non conforme o irrealizzabile

    Il Tribunale rileva che i cantieri sono diversi e i lavori non necessariamente contemporanei, e che il capitolato prevede un limite minimo di due operai per squadra. La squadra di 15 persone offerta dalla controinteressata non risulta incongrua. La previsione di un numero di ore lavorate inferiore è giustificata dall'impiego di personale esperto e dalla possibilità di gestire lavorazioni in contemporanea. Inoltre, la documentazione di gara indica solo un interesse al rispetto della finestra temporale di 820 giorni per la fine dei lavori.

  • Rigettato
    Mancata esclusione della controinteressata per assenza dell'impegno ad applicare i CCNL di settore per il lavoro notturno

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia desunto alcuna conseguenza sull'offerta nel suo complesso dai calcoli del costo orario. Inoltre, la stazione appaltante ha ritenuto soddisfattive le giustificazioni fornite dalla controinteressata, anche alla luce di un fondo di riserva previsto per coprire eventuali maggiori oneri. Le perplessità del seggio di gara sono state chiarite da una risposta successiva.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione sulla remunerazione del lavoro notturno

    Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l'assoluta insostenibilità dell'offerta. La risposta fornita dalla controinteressata è stata ritenuta pienamente satisfattiva. Inoltre, i costi indicati sono coerenti con i contratti collettivi e eventuali insufficienze di stima economica potranno essere coperte dal fondo aggiuntivo.

  • Rigettato
    Annullamento dell'intera procedura per omessa previsione dei Criteri Minimi Ambientali (CAM)

    Il Tribunale rileva che dagli atti risulta depositata la "Relazione Tecnica Criteri Minimi Ambientali" (CAM), pertanto l'omissione denunciata non sussiste.

  • Improcedibile
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione, travisamento dei fatti, violazione par condicio e principio utile necessario

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile in quanto la reiezione del ricorso principale non consentirebbe alla ricorrente incidentale di ottenere alcun vantaggio.

  • Improcedibile
    Violazione e falsa applicazione di norme e principi in materia di ammissione alla gara

    Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile in quanto la reiezione del ricorso principale non consentirebbe alla ricorrente incidentale di ottenere alcun vantaggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 02/03/2026, n. 974
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 974
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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