Art. 4.
All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
All'onere di lire 25 miliardi, derivante per l'anno 1980 dalla applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritte al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione".
II Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.