Sentenza breve 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 03/03/2026, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2026, proposto da SI EC, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Di Veroli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Ada, 57;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensiva dell’efficacia e adozione di idonea misura cautelare
Per quanto di ragione, della “non idoneità” alla prova scritta (“non superata”) riportata sul TEST, caricato in data 28/10/2025 all'interno dell'area riservata della piattaforma “Concorsi Smart” della parte ricorrente come riportato sull’aggiornamento INPA del 29/10/2025, relativo al codice 02 (2600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria) del “ concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n.370 unità nell'Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) e n.2600 unità nell'area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria ” di cui al Bando del 30/07/2025, lesivo laddove la prova non è stata superata con il punteggio di 19,5 inferiore alla sufficienza di 21/30 per la presenza di errori nel quesito n. 1 e n. 11 del proprio questionario;
per quanto di ragione, del Bando di concorso pubblicato sul sito INPA in data 30/07/2025 con cui la Commissione RIPAM ha indetto, per conto del Ministero della giustizia, il menzionato concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di n.2970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, laddove lesivo degli interessi di parte ricorrente;
nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall’Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.
nonché per l’accertamento e la condanna dell’interesse in capo alla parte ricorrente all’annullamento del quiz n. 1 e n. 11 contestati con il presente atto e alla conseguente rivalutazione del punteggio complessivo al test e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Amministrazione intimata a provvedere in tal senso con l’aggiunta di + 1 punto per ogni quesito (pari a +0,75 per la risposta corretta +0,25 per l'eliminazione della penalità comminata come le due risposte errate), che le permetterebbe di superare la soglia di sufficienza (21/30) e rientrare nella graduatoria finale di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. UC IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che il ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 2.600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la parte ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultato idoneo per aver conseguito un punteggio pari a 19,5/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato a un unico e articolato motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 1 e 11 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad esso somministrata, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione e falsa applicazione di legge, violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost; eccesso di potere per vizio di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, erroneità dei presupposti e violazione del principio della ‘par condicio’: nella parte in cui l’Amministrazione ha somministrato alla parte ricorrente quiz errati, ambigui e con più di una soluzione corretta ”;
- più in dettaglio, con le censure articolate con l’unico mezzo di gravame proposto è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 1, recante “ Quali, tra i termini proposti, completano correttamente la seguente proporzione verbale: IT : X = AL : Y? ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) X = IN DI, Y = Mameli; b) X =nave, Y = dirigibile; c) X = film, Y = commedia ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub a) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto detto quesito, da un lato, comprenderebbe termini polisemici (nella specie, AL e IT) che hanno indotto in errore il ricorrente e, dall’altro, richiederebbe la conoscenza di uno specifico fatto storico che esula dalle materia previste nel bando e non rientra nella cultura generale, tenuto conto del profilo professionale da selezionare;
- la parte ricorrente ha, inoltre, contestato la legittimità della formulazione del quesito n. 11, recante “ Individuare, tra i seguenti, un sinonimo di ‘propedeutico’ ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) scolastico; b) introduttivo; c) preliminare ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Secondo la prospettazione della parte ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub c) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto detto quesito conterrebbe due risposte corrette in ragione del fatto che i sostantivi “introduttivo” e “preliminare” risultano essere sinonimi;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 3 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto, quanto alle eccezioni di rito sollevate dalle Amministrazioni resistenti, che l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia sia infondata, in quanto tale Ministero è l’ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati. Di contro, risulta fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, in quanto trattasi di una Amministrazione che risulta del tutto estranea all’ iter concorsuale per cui è causa, il quale coinvolge esclusivamente la Commissione Ripam, cui risultano imputabili gli atti della procedura selettiva, e il Ministero della Giustizia, ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 14185 del 12 luglio 2024);
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “ meno errata ” o la “ approssimativamente più accettabile ”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla parte ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 1 non siano meritevoli di pregio. In proposito, è sufficiente richiamare, quale precedente conforme ai sensi dell’articolo 74 c.p.a., quanto già affermato da questa Sezione in ordine alla legittimità di tale quesito (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 1774 del 29 gennaio 2026). In particolare, è stato a riguardo statuito che: i) una proporzione verbale è un esercizio di logica che stabilisce una relazione analoga tra due coppie di termini, ove il legame tra i primi due deve essere identico a quello dei termini che seguono (causalità; continenza ecc.); ii) per tale ragione, la risposta sub a) , fornita dal ricorrente, è sicuramente invalida, giacché non vi è alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale; iii) diversamente, ammettendo che il termine AL non si riferisca allo Stato italiano, la risposta indicata come corretta dall’amministrazione (quella sub b ) soddisfa le condizioni di validità della proporzione verbale, essendo le due coppie concettuali evidentemente riferite ad incidenti che hanno coinvolto il transatlantico IT nel 1912, da un lato, e il dirigibile AL nel 1928, dall’altro, entrambi mezzi di trasporto. Tali considerazioni, peraltro, consentono di superare anche il profilo di censura con il quale la legittimità del quesito n. 1 è stata contestata in ragione del fatto che la conoscenza dell’incidente del dirigibile AL non rientri tra le nozioni di cultura generale esigibili ai candidati del concorso per cui è causa. Invero, non essendovi alcuna relazione di omogeneità tra l’esecutore della colonna sonora di un lungometraggio e l’autore di un canto risorgimentale, quale nella specie l’inno nazionale italiano – che il ricorrente reputa essere “la colonna sonora dell’AL” (cfr. pag. 4 della memoria depositata dal ricorrente in data 30 gennaio 2026), obliterando che non si tratta di un brano di una colonna sonora, bensì di uno dei tre simboli dell’unità nazionale – il riferimento a IN DI e Mameli, contenuto nella risposta sub a) , costituiva un mero “distrattore”. La funzione dei distrattori, come noto, risulta quella di saggiare le conoscenze dei candidati offrendo agli stessi alternative abbastanza attrattive e plausibili rispetto all’unica risposta corretta da individuare, in relazione alla quale possono legittimamente distanziarsi in maniera più o meno marcata, nel rispetto del limite della attendibilità obiettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, nonché 26 gennaio 2022, n. 531) che nel caso in esame non risulta superato;
Ritenuto che la reiezione delle censure con le quali è stata contestata la legittimità del quesito n. 1 precludano alla parte ricorrente di superare la prova di resistenza, nonostante l’Amministrazione abbia annullato in autotutela il quesito n. 11 e attribuito alla parte ricorrente un ulteriore punto (cfr. pag. 2 della memoria depositata dal ricorrente in data 30 gennaio 2026), posto che il punteggio così ricalcolato (20,5 punti) non è comunque tale da condurre al raggiungimento della soglia di sufficienza (21/30 punti) prevista dalla lex specialis concursus per il conseguimento della idoneità;
Ritenuto, in definitiva, che il presente gravame debba essere respinto;
Ritenuto infine che le spese di lite, stante la reciproca soccombenza tra le parti, debbano essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica;
- lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI IC, Presidente
UC IF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC IF | RI IC |
IL SEGRETARIO