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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sentenza 04/02/2026, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 735/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
- sul ricorso n. 4523/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 -
difesa da Difensore_1 CF_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI MEZZOJUSO
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAME n. 398 DEL 10 GIUGNO 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Mezzojuso è stata impugnata la sopraemarginata ingiunzione di pagamento, di complessivi € 483,00, facente riferimento a un precedente avviso di accertamento riferito come notificato il 20.1.2020 e rimasto impagato.
Il suddetto Comune, nei cui confronti la notifica appare regolare, non si è costituito in giudizio. Alla pubblica udienza del 20.10.2025, udito l'intervento del difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso viene, fra l'altro, eccepita la prescrizione del tributo ingiunto, indicato come una TARI degli anni 2014 e 2015-.
Al riguardo, devesi osservare che il provvedimento impugnato risulta gravemente carente sul piano motivazionale, atteso che non indica neppure il tributo accertato con l'avviso, ivi richiamato, notificato il 20.1.2020-.
Orbene, se in linea generale è ammessa la motivazione per relationem, nel concreto, laddove in sede giurisdizionale venga impugnato un atto che ne richiama un altro, è evidente che l'atto richiamato va sempre prodotto in giudizio, se non altro per consentire al giudice tenuto a valutare la legittimità, formale e sostanziale, dell'atto impugnato di avere una compiuta contezza di tutti gli aspetti della controversia, e ciò anche se il (solo) ricorrente conosca l'atto richiamato in quanto a lui notificato, cosa di cui peraltro nella fattispecie non vi è prova.
Ad ogni modo, non essendovi in atti prova del contrario, si può ritenere che i tributi accertati siano effettivamente quelli riferiti dalla ricorrente, risultando in tal caso fondata l'eccezione di prescrizione, stante la mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento (che avrebbe avuto portata interruttiva) e il lungo tempo trascorso fra gli anni d'imposta e quella della notificazione dell'ingiunzione impugnata, da ritenersi, a questo punto, come il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva.
Alla luce, tuttavia, di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
- sul ricorso n. 4523/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 -
difesa da Difensore_1 CF_2 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
COMUNE DI MEZZOJUSO
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZ. PAGAME n. 398 DEL 10 GIUGNO 2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato al Comune di Mezzojuso è stata impugnata la sopraemarginata ingiunzione di pagamento, di complessivi € 483,00, facente riferimento a un precedente avviso di accertamento riferito come notificato il 20.1.2020 e rimasto impagato.
Il suddetto Comune, nei cui confronti la notifica appare regolare, non si è costituito in giudizio. Alla pubblica udienza del 20.10.2025, udito l'intervento del difensore di parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso viene, fra l'altro, eccepita la prescrizione del tributo ingiunto, indicato come una TARI degli anni 2014 e 2015-.
Al riguardo, devesi osservare che il provvedimento impugnato risulta gravemente carente sul piano motivazionale, atteso che non indica neppure il tributo accertato con l'avviso, ivi richiamato, notificato il 20.1.2020-.
Orbene, se in linea generale è ammessa la motivazione per relationem, nel concreto, laddove in sede giurisdizionale venga impugnato un atto che ne richiama un altro, è evidente che l'atto richiamato va sempre prodotto in giudizio, se non altro per consentire al giudice tenuto a valutare la legittimità, formale e sostanziale, dell'atto impugnato di avere una compiuta contezza di tutti gli aspetti della controversia, e ciò anche se il (solo) ricorrente conosca l'atto richiamato in quanto a lui notificato, cosa di cui peraltro nella fattispecie non vi è prova.
Ad ogni modo, non essendovi in atti prova del contrario, si può ritenere che i tributi accertati siano effettivamente quelli riferiti dalla ricorrente, risultando in tal caso fondata l'eccezione di prescrizione, stante la mancata prova della notificazione dell'avviso di accertamento (che avrebbe avuto portata interruttiva) e il lungo tempo trascorso fra gli anni d'imposta e quella della notificazione dell'ingiunzione impugnata, da ritenersi, a questo punto, come il primo atto di manifestazione della pretesa impositiva.
Alla luce, tuttavia, di quanto affermato da Cass. n. 30720/2025, si ritiene di dover compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e compensa le spese.