CASS
Sentenza 11 novembre 2020
Sentenza 11 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/11/2020, n. 31560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31560 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE AU nato il [...] avverso la sentenza del 19/09/2019 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CONTE FRANCESCA GRAZIA del foro di LECCE in difesa di FE AU che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31560 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AU RI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 43253/2019, pronunciata il 19/9/2019 e depositata il 22/10/2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui propo- sto avverso la sentenza resa in data 24/9/2018 dalla Corte di Appello di Lecce confermativa della decisione di primo grado con cui era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 44 lett c Dpr 380/01, 181 D.Igs. 42/2004, reato accertato in Castrignano del Capo, località Serre, il 14/2/2011 (con lavori in fase di esecuzione) e 22/6/2014 (con immobile già completato). 2. Per il ricorrente la pronuncia oggetto del ricorso sarebbe viziata da un duplice errore di fatto. a. Il primo sarebbe riferibile alla presunta illiceità della cessione di cubatura, l'aver ritenuto "di scarso pregio" una zona che invece era (ed è) ex lege non edi- ficabile ex art. 35 NTA del PDF ART. 35. Sul punto si lamenta che la Corte di legittimità abbia erroneamente perpetrato l'equivoco (già commesso dalla Corte d'Appello di Lecce e dalla sentenza del me- desimo tribunale territoriale) di ritenere che "mentre il terreno edificato si trova in zona paesaggisticamente vincolata, i fondi accorpati, la cui volumetria è stata ce- duta, si trovano in una zona di scarso pregio stante la vicinanza ad una centrale elettrica. Per ciò solo, dunque, l'accorpamento della volumetria nel caso di specie non era consentito, con conseguente illegittimità del permesso di costruire.... omissis" (cfr. f. 6 sentenza impugnata). Orbene, ciò che evidentemente sfuggirebbe ai giudici di legittimità sarebbe che nel Comune di Castrignano del Capo, a differenza di altri limitrofi Comuni del capo di Leuca, oltre alla normativa regionale, vi sono disposizioni regolamentari contenute nel Programma di Fabbricazione che prevedono espressamente la pos- sibilità di trasferire volumetrie di fondi rustici che ricadono in particolari aree oltre il "limite di rispetto"; più in particolare l'art. 35 del PDF prevede dei vincoli di inedificabilità per le zone H1 e per le zone cimiteriali e prevede la possibilità di «trasferire» oltre il limite di rispetto la cubatura dei fondi che ricadono in dette aree. Nel caso di specie, inoltre, dalla istruttoria dibattimentale era emerso che nel Comune di Castrignano del Capo, al pari di quanto avviene nelle zone tipizzate H1, ove è prevista la possibilità di trasferire la cubatura oltre il limite di rispetto, anche per le aree ricadenti sul Foglio di mappa 4, ove cioè insiste altro vincolo introdotto con Decreto del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, si consente il tra- sferimento della volumetria. 2 Vengono ricordate in ricorso le previsioni del Decreto Ministeriale del 2003, introdotto successivamente al PdF del Comune di Castrignano del Capo che risale al 1979, e si sottolinea, in particolare, come la citata normativa, preveda un vicolo di inedificabilità in presenza di cavi elettrici di alta e media tensione e che la volumetria esprimibile dai fondi ricadenti sotto tale vincolo è soggetta a delle "fa- sce di rispetto", come determinate dal successivo Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Peraltro, anche durante l'istruttoria dibattimentale, la liceità delle operazioni di accorpamento, aumento di cubatura, rilascio di permessi e cambi di destina- zione, sarebbe stata confermata dal tecnico del Comune di Castrignano del Capo, Arch. Pennetta che ha seguito la pratica edilizia e che ha deposto all'udienza del 15.6.2016 (di cui viene allegato il verbale), sottolineando, oltre alle norme giuri- diche seguite, anche la prassi invalsa presso il Comune di Castrignano: presso il Comune salentino, infatti, esiste una pletora di immobili costruiti e assentiti se- condo le modalità censurate dalla giustizia penale, modalità ritenute legittime, le- cite e legali dall'amministrazione pubblica che continua ad operare nello stesso modo da anni, senza avere il sospetto che condoni e sanatorie siano da ritenersi contra legem. Se effettivamente la magistratura penale vuole ravvisare i reati di abuso edi- lizio nei casi come quello del RI -prosegue il ricorso- allora non potrà ignorare l'esistenza di altrettanti abusi edilizi nell'intero territorio comunale salentino, con le dovute conseguenze, quanto meno in relazione al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, e al diritto di proprietà ex art. 42 Costituzione, oltre che ex art.15 CEDU. Questa circostanza non vuole essere una richiesta di avallo delle ritenute violazioni della legge urbanistica, ma solo l'inquadramento di una situazione urba- nistica cristallizzata e radicata sia nel territorio, sia in coloro che in quel territorio operano costantemente. b. Il secondo errore di fatto si avrebbe con riferimento alla destinazione d'uso, l'aver escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 Co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo. Si sottolinea come questa Corte la Cassazione abbia erroneamente escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo, a pag. 7 della sentenza di legittimità, si legge: "...può dirsi pacifico, in fatto, che il proprietario e committente RI non fosse dedito all'agri- 3 coltura e che sia stato edificato in zona agricola un immobile con finalità esclusi- vamente residenziale, pur simulando che il fabbricato avrebbe invece avuto la ri- chiamata destinazione agricola, quella che era richiesta dal Comune di Castrignano del Capo per poter edificare in zona El" (cfr. f. 7 sent.). Ebbene, il richiamato art. 27 prevede espressamente "Prescrizioni particolari per la zona El": "Le zone per le attività primarie sono prevalentemente destinate all'agricoltura, alle foreste, alla caccia, alla pesca. Sono inoltre ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e allevamenti di bestiame, industrie estrat- tive, piccoli depositi di carburante. Sono ammesse costruzioni al servizio dell'agri- coltura e cioè: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori a carattere artigiano- agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell'azienda agricola su cui dovranno sorgere. Tali edifici dovranno os- servare le caratteristiche tecniche dell'art. 78 del R.E. e potranno sorgere nel ri- spetto dei seguenti indici e parametri: omissis. Sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mg e con altezze non superiore a due piani. Eventuali impianti di strade interne poderali o di pubblici servizi sono a totale carico del proprietario. Le licenze per tutte le costruzioni residenziali previste nel presente articolo devono essere subordinate alla trascrizione presso la Conservatoria RR.H. di atto unilaterale di vincolo di inedificabilità relativo all'area di pertinenza della costruzione da realiz- zare". L'errore percettivo commesso dai giudici di legittimità sarebbe stato, sub spe- cie, duplice: il primo, l'aver negato alla costruzione assentita e realizzata la quali- fica di casa padronale;
il secondo, l'aver dichiarato a f. 8 che "che l'ultimo comma dell'art. 27 nta faccia menzione alle licenze per le costruzioni residenziali non con- sente di ritenere che lo strumento urbanistico comunale abbia in via generale le- gittimato interventi con destinazione urbanistica in zona agricola Er (cfr. f. 8 sent). Invero, tale asserzione è assolutamente infondata oltre che smentita per tabulas, attesa la prassi invalsa proprio nel Comune dove è stato emanato tale atto amministrativo, prassi confermata all'udienza dibattimentale del 15.06.2016, mediante l'escussione del teste Arch. Pennetta (dipendente del Comune di Castri- gnano del capo), di cui si riportano in ricorso le dichiarazioni. Sarebbe chiaro quindi che il giudice a quo avrebbe errato non ritenendo l'o- pera de qua una casa patronale, sì come emerso anche dalle parole del Tecnico Comunale, escusso a dibattimento. L'errore sarebbe evidente e assolutamente di- rimente rispetto alla condanna inflitta al RI per i reati contestati e ritenuti nelle sentenze di merito, tanto quanto l'equivoco sulla cessione di cubatura, ut supra evidenziato. 4 Chiede, pertanto, la correzione dell'errore di fatto che sarebbe stato perpe- trato nella sentenza n. 43253/2019, per i motivi di cui in narrativa, con ogni con- seguenza di legge. 3. In data 5/10/2020 è stata depositata memoria ex art. 127 cod. proc. pen. a firma del difensore di fiducia del ricorrente, il quale, insistendo sui motivi del ricorso, evidenzia come per un medesimo fatto commesso nel medesimo Co- mune di Castrignano del Capo (LE) con sentenza 15767/2020 la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di lecce che aveva ritenuto illegittimo l'accorpamento tra fondi e la ces- sione di cubatura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. siano manifestamente infondati e che pertanto lo stesso vada dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non viene prospettato un vizio riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata, ma vengono solo mosse critiche alla motivazione della sentenza. Sul punto va operata una premessa. Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte 5 del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: 1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. Quella di avere ritenuto - secondo le doglianze proposte dal ricorrente- l'illi- ceità della cessione di cubatura e "di scarso pregio" una zona che invece era (ed è) ex lege non edificabile ex art. 35 NTA del PDF ART. 35, nonché, con riferimento alla destinazione d'uso, l'aver escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 Co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo sono tutte valuta- zioni che, evidentemente con tutti i limiti del giudizio di legittimità, dandone conto in motivazione, non configurano un errore di fatto, ma, eventualmente, un errore di giudizio che non è scrutinabile ex art. 625bis cod. proc. pen. da questa Corte. Il giudice di legittimità affronta argomentatamente il tema della cessione di cubatura alle pagg.
4-6 della motivazione e danno conto alle pagg. 7 e ss. anche degli strumenti normativi applicati, con particolare riguardo all'art. 27 n. att. al 6 4 sigliere e ensore enzo P Il Presidente o Fumu P.d.F. e all'art. 35 P.d.F., affrontando anche il tema (cfr. pag. 9) delle conseguenze di una possibile interpretazione analogica dell'art. 35 P.d.F. La sentenza di legittimità contro cui si ricorre convalida argomentatamente anche la sentenza di appello (di cui richiama pag. 5) per quanto riguarda la totale difformità di quanto edificato rispetto a quanto richiesto con riguardo alla destina- zione d'uso, rilevando come tale argomentazione, di per sé sufficiente a giustifi- care la conferma della sentenza di condanna, non fosse stata in alcun modo con- testata e fosse indubbiamente corretta sul piano giudico (cfr. pag.
9-10 della mo- tivazione del provvedimento contro cui si è proposto ricorso straordinario). Peraltro, il provvedimento impugnato non poteva, come pare richiedere il ri- corrente, rivalutare il fatto, ma doveva giudicare circa l'eventuale sussistenza dei vizi di legittimità denunciati nella sentenza dei giudici di appello impugnata. E men che meno, evidentemente, può entrare nel fatto questa Corte in quello che si tra- sformerebbe in un quarto grado di giudizio non contemplato nel nostro ordina- mento. Né può avere rilievo, ai fini di cui all'odierna procedura, il decisu m relativo alle altre e diverse vicende processuali indicate dal difensore nella memoria del 5/10/2020. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2020
sentite le conclusioni del PG FELICETTA MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore avvocato CONTE FRANCESCA GRAZIA del foro di LECCE in difesa di FE AU che riportandosi ai motivi insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31560 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 13/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. AU RI, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. contro la sentenza della Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità n. 43253/2019, pronunciata il 19/9/2019 e depositata il 22/10/2019, che ha dichiarato inammissibile il ricorso da lui propo- sto avverso la sentenza resa in data 24/9/2018 dalla Corte di Appello di Lecce confermativa della decisione di primo grado con cui era stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 44 lett c Dpr 380/01, 181 D.Igs. 42/2004, reato accertato in Castrignano del Capo, località Serre, il 14/2/2011 (con lavori in fase di esecuzione) e 22/6/2014 (con immobile già completato). 2. Per il ricorrente la pronuncia oggetto del ricorso sarebbe viziata da un duplice errore di fatto. a. Il primo sarebbe riferibile alla presunta illiceità della cessione di cubatura, l'aver ritenuto "di scarso pregio" una zona che invece era (ed è) ex lege non edi- ficabile ex art. 35 NTA del PDF ART. 35. Sul punto si lamenta che la Corte di legittimità abbia erroneamente perpetrato l'equivoco (già commesso dalla Corte d'Appello di Lecce e dalla sentenza del me- desimo tribunale territoriale) di ritenere che "mentre il terreno edificato si trova in zona paesaggisticamente vincolata, i fondi accorpati, la cui volumetria è stata ce- duta, si trovano in una zona di scarso pregio stante la vicinanza ad una centrale elettrica. Per ciò solo, dunque, l'accorpamento della volumetria nel caso di specie non era consentito, con conseguente illegittimità del permesso di costruire.... omissis" (cfr. f. 6 sentenza impugnata). Orbene, ciò che evidentemente sfuggirebbe ai giudici di legittimità sarebbe che nel Comune di Castrignano del Capo, a differenza di altri limitrofi Comuni del capo di Leuca, oltre alla normativa regionale, vi sono disposizioni regolamentari contenute nel Programma di Fabbricazione che prevedono espressamente la pos- sibilità di trasferire volumetrie di fondi rustici che ricadono in particolari aree oltre il "limite di rispetto"; più in particolare l'art. 35 del PDF prevede dei vincoli di inedificabilità per le zone H1 e per le zone cimiteriali e prevede la possibilità di «trasferire» oltre il limite di rispetto la cubatura dei fondi che ricadono in dette aree. Nel caso di specie, inoltre, dalla istruttoria dibattimentale era emerso che nel Comune di Castrignano del Capo, al pari di quanto avviene nelle zone tipizzate H1, ove è prevista la possibilità di trasferire la cubatura oltre il limite di rispetto, anche per le aree ricadenti sul Foglio di mappa 4, ove cioè insiste altro vincolo introdotto con Decreto del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, si consente il tra- sferimento della volumetria. 2 Vengono ricordate in ricorso le previsioni del Decreto Ministeriale del 2003, introdotto successivamente al PdF del Comune di Castrignano del Capo che risale al 1979, e si sottolinea, in particolare, come la citata normativa, preveda un vicolo di inedificabilità in presenza di cavi elettrici di alta e media tensione e che la volumetria esprimibile dai fondi ricadenti sotto tale vincolo è soggetta a delle "fa- sce di rispetto", come determinate dal successivo Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Peraltro, anche durante l'istruttoria dibattimentale, la liceità delle operazioni di accorpamento, aumento di cubatura, rilascio di permessi e cambi di destina- zione, sarebbe stata confermata dal tecnico del Comune di Castrignano del Capo, Arch. Pennetta che ha seguito la pratica edilizia e che ha deposto all'udienza del 15.6.2016 (di cui viene allegato il verbale), sottolineando, oltre alle norme giuri- diche seguite, anche la prassi invalsa presso il Comune di Castrignano: presso il Comune salentino, infatti, esiste una pletora di immobili costruiti e assentiti se- condo le modalità censurate dalla giustizia penale, modalità ritenute legittime, le- cite e legali dall'amministrazione pubblica che continua ad operare nello stesso modo da anni, senza avere il sospetto che condoni e sanatorie siano da ritenersi contra legem. Se effettivamente la magistratura penale vuole ravvisare i reati di abuso edi- lizio nei casi come quello del RI -prosegue il ricorso- allora non potrà ignorare l'esistenza di altrettanti abusi edilizi nell'intero territorio comunale salentino, con le dovute conseguenze, quanto meno in relazione al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost, e al diritto di proprietà ex art. 42 Costituzione, oltre che ex art.15 CEDU. Questa circostanza non vuole essere una richiesta di avallo delle ritenute violazioni della legge urbanistica, ma solo l'inquadramento di una situazione urba- nistica cristallizzata e radicata sia nel territorio, sia in coloro che in quel territorio operano costantemente. b. Il secondo errore di fatto si avrebbe con riferimento alla destinazione d'uso, l'aver escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 Co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo. Si sottolinea come questa Corte la Cassazione abbia erroneamente escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo, a pag. 7 della sentenza di legittimità, si legge: "...può dirsi pacifico, in fatto, che il proprietario e committente RI non fosse dedito all'agri- 3 coltura e che sia stato edificato in zona agricola un immobile con finalità esclusi- vamente residenziale, pur simulando che il fabbricato avrebbe invece avuto la ri- chiamata destinazione agricola, quella che era richiesta dal Comune di Castrignano del Capo per poter edificare in zona El" (cfr. f. 7 sent.). Ebbene, il richiamato art. 27 prevede espressamente "Prescrizioni particolari per la zona El": "Le zone per le attività primarie sono prevalentemente destinate all'agricoltura, alle foreste, alla caccia, alla pesca. Sono inoltre ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura e allevamenti di bestiame, industrie estrat- tive, piccoli depositi di carburante. Sono ammesse costruzioni al servizio dell'agri- coltura e cioè: fabbricati rurali, case coloniche, laboratori a carattere artigiano- agricolo, magazzini per la lavorazione di prodotti agricoli commisurati alle normali esigenze dell'azienda agricola su cui dovranno sorgere. Tali edifici dovranno os- servare le caratteristiche tecniche dell'art. 78 del R.E. e potranno sorgere nel ri- spetto dei seguenti indici e parametri: omissis. Sono ammesse costruzioni di case padronali per residenza estiva unifamiliare per iniziativa del singolo proprietario su lotti di congrua estensione, con indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,03 mc/mg e con altezze non superiore a due piani. Eventuali impianti di strade interne poderali o di pubblici servizi sono a totale carico del proprietario. Le licenze per tutte le costruzioni residenziali previste nel presente articolo devono essere subordinate alla trascrizione presso la Conservatoria RR.H. di atto unilaterale di vincolo di inedificabilità relativo all'area di pertinenza della costruzione da realiz- zare". L'errore percettivo commesso dai giudici di legittimità sarebbe stato, sub spe- cie, duplice: il primo, l'aver negato alla costruzione assentita e realizzata la quali- fica di casa padronale;
il secondo, l'aver dichiarato a f. 8 che "che l'ultimo comma dell'art. 27 nta faccia menzione alle licenze per le costruzioni residenziali non con- sente di ritenere che lo strumento urbanistico comunale abbia in via generale le- gittimato interventi con destinazione urbanistica in zona agricola Er (cfr. f. 8 sent). Invero, tale asserzione è assolutamente infondata oltre che smentita per tabulas, attesa la prassi invalsa proprio nel Comune dove è stato emanato tale atto amministrativo, prassi confermata all'udienza dibattimentale del 15.06.2016, mediante l'escussione del teste Arch. Pennetta (dipendente del Comune di Castri- gnano del capo), di cui si riportano in ricorso le dichiarazioni. Sarebbe chiaro quindi che il giudice a quo avrebbe errato non ritenendo l'o- pera de qua una casa patronale, sì come emerso anche dalle parole del Tecnico Comunale, escusso a dibattimento. L'errore sarebbe evidente e assolutamente di- rimente rispetto alla condanna inflitta al RI per i reati contestati e ritenuti nelle sentenze di merito, tanto quanto l'equivoco sulla cessione di cubatura, ut supra evidenziato. 4 Chiede, pertanto, la correzione dell'errore di fatto che sarebbe stato perpe- trato nella sentenza n. 43253/2019, per i motivi di cui in narrativa, con ogni con- seguenza di legge. 3. In data 5/10/2020 è stata depositata memoria ex art. 127 cod. proc. pen. a firma del difensore di fiducia del ricorrente, il quale, insistendo sui motivi del ricorso, evidenzia come per un medesimo fatto commesso nel medesimo Co- mune di Castrignano del Capo (LE) con sentenza 15767/2020 la Terza Sezione Penale di questa Corte di legittimità ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di lecce che aveva ritenuto illegittimo l'accorpamento tra fondi e la ces- sione di cubatura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene il Collegio che i sopra illustrati motivi di cui al proposto ricorso straordinario ex art. 625bis cod. proc. pen. siano manifestamente infondati e che pertanto lo stesso vada dichiarato inammissibile. 2. Ed invero, come si andrà ad analizzare nel dettaglio, non viene prospettato un vizio riconducibile alla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi della norma evocata, ma vengono solo mosse critiche alla motivazione della sentenza. Sul punto va operata una premessa. Non può ritenersi che con il rimedio di cui all'art. 625bis possa instaurarsi una sorta di ulteriore giudizio di legittimità della sentenza di legittimità. E quindi non è certamente possibile attraverso tale strumento processuale dolersi -indipenden- temente da come li si rubrichi- di quelli che in realtà sarebbero da qualificarsi, se riscontrati, vizi motivazionali del provvedimento impugnato. In tale ottica la storia, la natura e la ratio del rimedio, in uno con il dato letterale della disposizione che lo istituì, impongono di ribadire che l'errore di fatto che può dare luogo ex art. 625bis cod. proc. pen. all'annullamento della sentenza della Corte di Cassazione è solo quello costituito da sviste o errori di percezione nei quali sia incorsa la Corte regolatrice nella lettura degli atti del giudizio di legit- timità che siano connotati dall'influenza esercitata sulla decisione. In altri termini, l'inesatta percezione di quei dati processuali e il loro svisamento deve essere tale da poter affermarsi che senza quelli si sarebbe pervenuti ad una sentenza diversa da quella che è stata adottata (così sez. 6, n. 25121 del 2/4/2012, rv. 253105; cfr. Sez. Un. n. 16103/2002). Ancora di recente le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, qua- lora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rap- presentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte 5 del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. Un„ n. 18651 del 26.3.2015, Moroni, rv. 263686). L'errore di fatto censurabile, secondo il dettato dell'art. 625bis cod. proc. pen.: 1. deve consistere in una inesatta percezione di risultanze direttamente ri- cavabili da atti relativi al giudizio di legittimità, e, per usare la terminologia dell'art. 395 c.p.c., n. 4, cui si è implicitamente rifatto il legislatore nella introduzione dell'art. 625 bis cod. proc. pen., nel supporre "la esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" ovvero nel supporre "l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", e tanto nell'uno quanto nell'altro caso "se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare"; 2. deve assumere "inderogabile carattere decisivo", deve cioè necessariamente tra- dursi, per legittimare il ricorso straordinario, "nell'erronea supposizione di un fatto realmente influente sull'esito del processo, con conseguente incidenza effettiva sul contenuto del provvedimento col quale si è concluso il giudizio di legittimità"; 3. non deve essere un errore percettivo non inerente al processo formativo della volontà del giudice di legittimità;
4. non deve consistere in un errore già com- messo, eventualmente, dai giudici di merito, e che, in quanto tale, avrebbe dovuto essere tempestivamente denunciato attraverso gli specifici mezzi di impugnazione proponibili avverso le relative decisioni. Il vizio denunciabile, in altri termini, coincide con l'errore revocatorio - se- condo l'accezione che vede in esso il travisamento degli atti nelle due forme della "invenzione" o della "omissione", - in cui sia incorsa la stessa Corte di Cassazione nella lettura degli atti del suo giudizio. 3. Ebbene, nel caso in esame, nessuna delle doglianze proposte appare in- quadrabile nello schema del rimedio giuridico invocato. Quella di avere ritenuto - secondo le doglianze proposte dal ricorrente- l'illi- ceità della cessione di cubatura e "di scarso pregio" una zona che invece era (ed è) ex lege non edificabile ex art. 35 NTA del PDF ART. 35, nonché, con riferimento alla destinazione d'uso, l'aver escluso l'opera asseritamente abusiva dall'alveo delle costruzioni assentite ex lege e che vengono ricondotte nel genus delle "case padronali" ex art. 27 Co. 3 delle Norme Tecniche d'Attuazione del Programma di Fabbricazione (infra PdF) del Comune di Castrignano del Capo sono tutte valuta- zioni che, evidentemente con tutti i limiti del giudizio di legittimità, dandone conto in motivazione, non configurano un errore di fatto, ma, eventualmente, un errore di giudizio che non è scrutinabile ex art. 625bis cod. proc. pen. da questa Corte. Il giudice di legittimità affronta argomentatamente il tema della cessione di cubatura alle pagg.
4-6 della motivazione e danno conto alle pagg. 7 e ss. anche degli strumenti normativi applicati, con particolare riguardo all'art. 27 n. att. al 6 4 sigliere e ensore enzo P Il Presidente o Fumu P.d.F. e all'art. 35 P.d.F., affrontando anche il tema (cfr. pag. 9) delle conseguenze di una possibile interpretazione analogica dell'art. 35 P.d.F. La sentenza di legittimità contro cui si ricorre convalida argomentatamente anche la sentenza di appello (di cui richiama pag. 5) per quanto riguarda la totale difformità di quanto edificato rispetto a quanto richiesto con riguardo alla destina- zione d'uso, rilevando come tale argomentazione, di per sé sufficiente a giustifi- care la conferma della sentenza di condanna, non fosse stata in alcun modo con- testata e fosse indubbiamente corretta sul piano giudico (cfr. pag.
9-10 della mo- tivazione del provvedimento contro cui si è proposto ricorso straordinario). Peraltro, il provvedimento impugnato non poteva, come pare richiedere il ri- corrente, rivalutare il fatto, ma doveva giudicare circa l'eventuale sussistenza dei vizi di legittimità denunciati nella sentenza dei giudici di appello impugnata. E men che meno, evidentemente, può entrare nel fatto questa Corte in quello che si tra- sformerebbe in un quarto grado di giudizio non contemplato nel nostro ordina- mento. Né può avere rilievo, ai fini di cui all'odierna procedura, il decisu m relativo alle altre e diverse vicende processuali indicate dal difensore nella memoria del 5/10/2020. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 13 ottobre 2020