Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
Articolo 1 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Versione
29 agosto 1993
29 agosto 1993
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 81
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 801
- TAR Milano, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 533
- Trib. Torino, sentenza 19/12/2025, n. 5535
- Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 5115
- Articolo 25 della Legge 9 febbraio 1963, n. 82