Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990.
Articolo 1 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 9 agosto 1993, n. 328
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29 agosto 1993
29 agosto 1993