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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/11/2025, n. 2075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2075 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2688/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...], l'[...], residente in [...], Fraz. Parte_1
Rocca, Via Colonnello Varisco, n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Brolo, Via Garibaldi 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 25/08/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, e che nell'anno 2014, per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa, come bracciante agricola, alle dipendenze della ditta AR VA.
- che, in virtù dell'attività lavorativa svolta, alla Sig.ra sono state riconosciute le Parte_1 varie tutele previdenziali connesse allo status di bracciante agricolo;
- che, infatti, la ricorrente ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione, per aver lavorato nei citati anni, sussistendo tutti i relativi presupposti, ivi compreso quello contributivo;
- che, a distanza di svariati anni, con provvedimento del 03.06.2019, l' ha comunicato CP_1 all'odierna ricorrente di considerare illegittimo il trattamento di disoccupazione percepito nel periodo dall'01.01.14 al 31.12.14, riconoscendo a carico della medesima un presunto indebito per
Euro 2.169,82;
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)In via preliminare, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento dell' del 03.06.2019, CP_1 ricevuto il 03.07.2019, anche per palese violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990 e/o per qualsiasi altra delle motivazioni sopra esposte sia ravvisabile dall'On.le GdL;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra a ricevere Parte_1
l'indennità di cui l' chiede la restituzione con il provvedimento impugnato, ovvero la CP_1
“prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2015665112159”, relativa al periodo compreso tra l'01.01.2014 ed il 31.12.2014, sussistendone tutti i presupposti e per avere la medesima lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato.
3) In conseguenza e per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha lavorato nel Parte_1
2014 in agricoltura, per n. 102 giornate, e che l'indennità percepita, e la conseguente somma complessiva di Euro 2.169,82, è stata legittimamente versata dall' CP_1
4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo l'indebito di Euro 2.169,82 e, nel caso di recupero coattivo delle somme posto in essere nelle more del presente procedimento, condannare l' CP_1 alla restituzione di tutto quanto prelevato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e mai riscosso i secondi.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita con la documentazione prodotta, nonché con la sentenza n.328/2025, emessa dal
Tribunale di Patti nel procedimento, tra le stesse parti, n.3316/2019 R.G., all'udienza odierna veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha fornito, con la sentenza n.328/2025, emessa nel procedimento RGN 3316/2019, con la quale il Tribunale di Patti non ha riconosciuto, per inammissibilità del ricorso, il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 e per n.102 giornate lavorative, che la stessa non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, CP_ oggetto del presente giudizio, cui l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 21/11/2025
Il Giudice on.
NI IA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI IA, all'esito dell'udienza del
21/11/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2688/2020 R.G., promossa da:
, nata a [...], l'[...], residente in [...], Fraz. Parte_1
Rocca, Via Colonnello Varisco, n. 3, C.F. , elettivamente domiciliata in C.F._1
Brolo, Via Garibaldi 10, presso e nello studio dell'Avv. Sara Maria Gullotti, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 25/08/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo di essere bracciante agricola, e che nell'anno 2014, per n.102 giornate, ha svolto attività lavorativa, come bracciante agricola, alle dipendenze della ditta AR VA.
- che, in virtù dell'attività lavorativa svolta, alla Sig.ra sono state riconosciute le Parte_1 varie tutele previdenziali connesse allo status di bracciante agricolo;
- che, infatti, la ricorrente ha regolarmente percepito l'indennità di disoccupazione, per aver lavorato nei citati anni, sussistendo tutti i relativi presupposti, ivi compreso quello contributivo;
- che, a distanza di svariati anni, con provvedimento del 03.06.2019, l' ha comunicato CP_1 all'odierna ricorrente di considerare illegittimo il trattamento di disoccupazione percepito nel periodo dall'01.01.14 al 31.12.14, riconoscendo a carico della medesima un presunto indebito per
Euro 2.169,82;
Lamentava che inutile si era rilevato il ricorso amministrativo, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni:
1)In via preliminare, ritenere e dichiarare illegittimo il provvedimento dell' del 03.06.2019, CP_1 ricevuto il 03.07.2019, anche per palese violazione dell'art. 21 nonies L. 241/1990 e/o per qualsiasi altra delle motivazioni sopra esposte sia ravvisabile dall'On.le GdL;
2) Nel merito, ritenere e dichiarare il diritto della Sig.ra a ricevere Parte_1
l'indennità di cui l' chiede la restituzione con il provvedimento impugnato, ovvero la CP_1
“prestazione di DISOCCUPAZIONE AGRICOLA cat. DSAGR n. 2015665112159”, relativa al periodo compreso tra l'01.01.2014 ed il 31.12.2014, sussistendone tutti i presupposti e per avere la medesima lavorato quale bracciante agricola a tempo determinato.
3) In conseguenza e per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha lavorato nel Parte_1
2014 in agricoltura, per n. 102 giornate, e che l'indennità percepita, e la conseguente somma complessiva di Euro 2.169,82, è stata legittimamente versata dall' CP_1
4) Per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo l'indebito di Euro 2.169,82 e, nel caso di recupero coattivo delle somme posto in essere nelle more del presente procedimento, condannare l' CP_1 alla restituzione di tutto quanto prelevato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e mai riscosso i secondi.
L' si costituiva eccependo preliminarmente la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, e CP_1 nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa istruita con la documentazione prodotta, nonché con la sentenza n.328/2025, emessa dal
Tribunale di Patti nel procedimento, tra le stesse parti, n.3316/2019 R.G., all'udienza odierna veniva discussa, e decisa con sentenza contestuale.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
La domanda è infondata e va rigettata per quanto di seguito specificato.
Parte resistente ha fornito, con la sentenza n.328/2025, emessa nel procedimento RGN 3316/2019, con la quale il Tribunale di Patti non ha riconosciuto, per inammissibilità del ricorso, il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 e per n.102 giornate lavorative, che la stessa non ha diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola, CP_ oggetto del presente giudizio, cui l' chiede la restituzione.
Orbene, l'accertamento negativo del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli comporta, ai sensi dell'art. 2909 c.c. che tale accertamento già compiuto in ordine alla mancata sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, formando la premessa logica indispensabile per la statuizione di rigetto di una condanna al pagamento delle indennità richieste, preclude il riesame sullo stesso punto di diritto nel presente procedimento.
Come già affermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 15497/2003)"In tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza, l'accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo" (Cass., 25 giugno 2001 n. 8658; 21 maggio 2001 n.
6883; 4 agosto 2000 n. 10280; 16 aprile 1999 n. 3795; 23 ottobre 1995 n. 10999; 27 novembre 1986
n. 6991).
Pertanto, non avendo parte ricorrente provato di avere le giornate necessarie per l'ottenimento della CP_ prestazione cui l' chiede la restituzione, il ricorso va rigettato.
Il rigetto della domanda per le motivazioni sopra spiegate, comporta che ogni altra questione sollevata dalle parti, resta assorbita e non va scrutinata.
Visto la dichiarazione in atti, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Rigetta il ricorso;
2)Compensa le spese di lite;
La sentenza è esecutiva per legge;
Così deciso in Patti, 21/11/2025
Il Giudice on.
NI IA