Sentenza 7 maggio 2015
Massime • 1
In tema di rifiuto di atti d'ufficio, la conoscenza del dovere di compiere senza ritardo l'atto dell'ufficio, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, può ritenersi provata qualora l'obbligo di attivarsi derivi da un ordine inviato via fax, e l'apparecchio trasmittente abbia confermato (con il c.d. "OK") il regolare invio della comunicazione al numero di utenza del destinatario, senza che quest'ultimo abbia dedotto elementi idonei ad inficiare il valore probatorio della nota di conferma. (Fattispecie in cui la Corte, con riferimento ad un ordine di immediata restituzione dei fascicoli processuali inviato via fax ad un perito dopo una precedente intimazione a depositare la perizia o a rinunciare all'incarico, ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva giudicato sufficiente la prova offerta della nota di conferma, a fronte di una mera ipotesi difensiva circa la possibilità che l'ordine fosse stato irregolarmente trasmesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2015, n. 20316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20316 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 07/05/2015
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MOGINI Stefano - Consigliere - N. 620
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1644/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MO N. IL 16/12/1961;
avverso la sentenza n. 1419/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Piccioni D. in sost. dell'avv. Bottiglieri A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15.3.2013 la Corte di appello di Bologna, a seguito di gravame interposto dall'imputata OL EN avverso la sentenza emessa il 19.5.2010 dal locale Tribunale, in riforma di detta sentenza ha rideterminato la pena inflitta alla predetta riconosciuta responsabile del reato di cui all'art. 328 c.p., comma 1 perché quale perito del Tribunale di Bologna - sez. Imola dopo essere stata revocata dall'incarico per grave motivo (inadempimento dell'incarico) con disposizione di restituzione immediata dei fascicoli ottenuti al momento della nomina, non ottemperava alla disposizione del Giudice, essendo l'atto per ragioni di giustizia da compiersi senza ritardo.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, deducendo violazione degli artt. 328 e 43 c.p. nonché contraddittoria e/o manifesta illogicità della motivazione. Nella specie, non sussisterebbe il dolo richiesto vertendosi sulla avvenuta o meno ricezione del fax contenente la disposizione restitutoria relativa ai fascicoli emanata a seguito della udienza del 9.6.2008, rispetto alla quale la teste CIAPPELLI Emilia, cancelliera, non è stata in grado di produrre l'attestato di ricezione ma solo quello di avvenuta spedizione, così non potendosi condividere l'assunto della avvenuta ricezione da parte dell'imputata del fax in questione. Inoltre, l'attestazione "OK" risultante dalla trasmissione non proverebbe univocamente la ricezione del documento ammettendosi la prova contraria, nella specie fornita dalla difesa, ma della quale la Corte non ha tenuto debito conto. Infine, il connotato di illiceità speciale della condotta sarebbe incompatibile con una vicenda secondo la quale la ricorrente nulla ha guadagnato o avrebbe guadagnato dalla mancata restituzione dei fascicoli. Incoerente sarebbe, poi, la osservazione della Corte di merito circa il mancato riferimento da parte della ricorrente alla ricezione via fax di fogli in bianco, posto che essi non avevano ragione di essere custoditi, non potendoli attribuire ad alcuno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Già in tema di notifiche al difensore è stata ritenuta valida ed efficace la notificazione dell'avviso della udienza camerale (ex art. 309 c.p.p., comma 8) al difensore dell'imputato effettuata nelle forme previste dall'art. 150 c.p.p. a mezzo fax, quando la trasmissione del messaggio inviato al numero di utenza fornito dallo stesso difensore risulti confermata dall'apparecchio trasmittente;
in tal caso compete al destinatario del messaggio, nella specie al difensore, addurre le ragioni della mancata ricezione, le quali comunque non possono validamente consistere nell'inosservanza delle regole idonee a garantire l'efficienza dell'apparecchio. (Sez. 6, n. 34860 del 19/09/2002 Rv. 222578 Fisheku).
2. Appare, invero, conforme a massime di esperienza che la conferma dell'"OK" della ricezione del documento inviato consenta di ritenere effettivamente trasmesso il relativo contenuto, stabilendo un onere di controprova al soggetto che ne voglia inficiarne il valore.
3. Nella specie, alla doglianza oggi riproposta la Corte di merito ha opposto - senza incorrere in vizi logici e giuridici - la attendibilità della nota di trasmissione "OK" dei tre fogli pertinenti alla disposizione in questione rispetto alla deduzione difensiva che aveva fatto leva - e solo in sede di appello - sulla mera ipotesi della errata trasmissione dei fogli, in un contesto nell'ambito del quale non illogicamente è stata valorizzata la precedente nota intimazione alla ricorrente di depositare la perizia o rinunciare all'incarico con rinvio all'udienza del 9.6.2008 proprio all'esito della quale - per l'assenza di qualsiasi riscontro da parte del perito - era stata emanata la disposizione di cui si tratta.
4. Pertanto, infondato è l'assunto secondo il quale la Corte di merito non avrebbe preso in considerazione le deduzioni difensive al riguardo, invece, motivatamente reiette.
5. Di qui anche la genericità della violazione dell'art. 43 c.p. e della illogicità della motivazione in ordine al tardività della deduzione difensiva.
6. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2015