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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA SI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6559/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYSCRCP00240/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste per la cessata materia del contendere con spese compensate
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugnava, per i motivi esposti in ricorso, l'atto di recupero in epigrafe.
L'Agenzie delle Entrate di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo emesso provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza del 21/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva posta direttamente in decisione.
Non resta infatti che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'emissione dell'atto era scaturita da errore materiale addebitabile al contribuente
(errore di trascrizione in seno alla domanda di concessione di contributo a fondo perduto).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 21/1/2026
Il Giudice Monocratico
EA SI
(firmato digitalmente)
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA MA SI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6559/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TYSCRCP00240/2025 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate insiste per la cessata materia del contendere con spese compensate
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1 impugnava, per i motivi esposti in ricorso, l'atto di recupero in epigrafe.
L'Agenzie delle Entrate di Catania si costituiva chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo emesso provvedimento di annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
All'udienza del 21/1/2026, originariamente fissata per l'esame dell'istanza cautelare, la causa veniva posta direttamente in decisione.
Non resta infatti che dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese che risulta equa in quanto l'emissione dell'atto era scaturita da errore materiale addebitabile al contribuente
(errore di trascrizione in seno alla domanda di concessione di contributo a fondo perduto).
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, il 21/1/2026
Il Giudice Monocratico
EA SI
(firmato digitalmente)