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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 02/02/2026, n. 1528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1528 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1528/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15010/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministeri Ispettorato Generale Del Ministero Di Giustizia - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso prot.ispettorato@giustiziacert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249011869842000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12115/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il sigRicorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento derivante dall'omesso pagamento di due cartelle esattoriali relative a ruoli emessi da Enti impositori differenti. In particolare il ricorrente lamentava la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP1 che rappresentava che delle diverse cartelle citate nel ricorso di parte, sottese all'intimazione di pagamento gravata, solo la cartella n. 09720220143280607000, era a lei riferibile e l'attività notificatoria era da ascrivere all'Agenzia delle entrate e riscossioni.
L'agenzia delle entrate e riscossioni con controdeduzioni si costituiva ed insisteva per la legittimità del suo operato. Allegava l'estratto di ruolo e i referti di notifica a comprova dell'esistenza del titolo esecutivo in riscossione e della notifica svolta.
Di conseguenza, chiedeva il rigetto del ricorso e specificamente in via pregiudiziale ed assorbente chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, ultimo comma, del
D.Lgs 546/92; l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92, Nel merito chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
la legittimità dell'atto opposto ed il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso deve essere respinto.
In merito all'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, l'Agenzia delle entrate e riscossioni ha con l'estratto di ruolo offerto la prova della notifica degli atti prodromici.
Si osserva che l'estratto del ruolo è ritenuto atto idoneo a provare il credito vantato dall'ente di esazione;
tale documento è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.
Ne consegue che esso costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato.
Riguardo alla notifica delle cartelle si deduce che per la Corte di Cassazione, l'ente della riscossione assolve l'onere della prova, ai fini dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, se allega alla relata di notifica l'estratto di ruolo e non l'originale della cartella stessa. (cfr Cass. V Sezione tributaria Sentenza n. 6913/ 2017).
Di conseguenza, non avendo impugnato l'atto prodromico che è stato regolarmente notificato, ne discende che non si è maturato il termine di prescrizione, visto che è stato interrotto dagli atti prodromici.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore delle parti resistenti costituite. Roma 26 novembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TORCHIA GIORGIO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15010/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ministeri Ispettorato Generale Del Ministero Di Giustizia - Via Arenula 70 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso prot.ispettorato@giustiziacert.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249011869842000 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220143280607000 IRPEF-ALTRO 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso fEmail_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720249011869842000 REGISTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12115/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso il sigRicorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento derivante dall'omesso pagamento di due cartelle esattoriali relative a ruoli emessi da Enti impositori differenti. In particolare il ricorrente lamentava la nullità dell'intimazione impugnata per mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP1 che rappresentava che delle diverse cartelle citate nel ricorso di parte, sottese all'intimazione di pagamento gravata, solo la cartella n. 09720220143280607000, era a lei riferibile e l'attività notificatoria era da ascrivere all'Agenzia delle entrate e riscossioni.
L'agenzia delle entrate e riscossioni con controdeduzioni si costituiva ed insisteva per la legittimità del suo operato. Allegava l'estratto di ruolo e i referti di notifica a comprova dell'esistenza del titolo esecutivo in riscossione e della notifica svolta.
Di conseguenza, chiedeva il rigetto del ricorso e specificamente in via pregiudiziale ed assorbente chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per violazione del termine perentorio per la proposizione dello stesso ex art. 21 del D.Lgs 546/92; l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art.19, ultimo comma, del
D.Lgs 546/92; l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta per violazione del termine perentorio ex artt. 19 e 21 del D.Lgs 546/92, Nel merito chiedeva che fosse accertato il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo;
la legittimità dell'atto opposto ed il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica osserva che il ricorso deve essere respinto.
In merito all'eccezione di parte ricorrente relativa alla mancata notifica degli atti prodromici, l'Agenzia delle entrate e riscossioni ha con l'estratto di ruolo offerto la prova della notifica degli atti prodromici.
Si osserva che l'estratto del ruolo è ritenuto atto idoneo a provare il credito vantato dall'ente di esazione;
tale documento è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.
Ne consegue che esso costituisce idonea prova dell'entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato.
Riguardo alla notifica delle cartelle si deduce che per la Corte di Cassazione, l'ente della riscossione assolve l'onere della prova, ai fini dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento, se allega alla relata di notifica l'estratto di ruolo e non l'originale della cartella stessa. (cfr Cass. V Sezione tributaria Sentenza n. 6913/ 2017).
Di conseguenza, non avendo impugnato l'atto prodromico che è stato regolarmente notificato, ne discende che non si è maturato il termine di prescrizione, visto che è stato interrotto dagli atti prodromici.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore delle parti resistenti costituite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma , nella sua composizione monocratica , rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida in euro 200 , oltre oneri di legge se dovuti , a favore delle parti resistenti costituite. Roma 26 novembre 2025 Il Giudice Giorgio Torchia