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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 25/11/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 296 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.5.1957 e residente in [...] 95041 CALTAGIRONE ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. CATANIA GIANNA IGNAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] Controparte_1 C.F._2
25/03/1963
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 13.11.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario matrimonio contratto in data 29.06.1985, in Caltagirone, con , (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Caltagirone al N. 66 P.2 S.A anno 1985) , dalla cui unione erano nati due figli maggiorenni ed autonomi .
Esponeva che con sentenza n. 333/2024 depositata del 30.4.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi che gli sessi non si erano più riconciliati
Il ricorso veniva notificato con le forme della compiuta giacenza presso l'indirizzo della resistente che non si costituiva in giudizio.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sullo status La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
30.4.2024 . È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ciò si esaurisce il contenuto della presente sentenza non essendo state formulate richieste accessorie.
In considerazione della natura del giudizio e dell'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.06.1985, in Caltagirone, tra e Parte_2 , (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
del Comune di Caltagirone al N. 66 P.2 S.A anno 1985)
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 296 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.5.1957 e residente in [...] 95041 CALTAGIRONE ITALIA rappresentato e difeso dall'avv. CATANIA GIANNA IGNAZIA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro nata a [...] Controparte_1 C.F._2
25/03/1963
Resistente contumace
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 13.11.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 31/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario matrimonio contratto in data 29.06.1985, in Caltagirone, con , (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Caltagirone al N. 66 P.2 S.A anno 1985) , dalla cui unione erano nati due figli maggiorenni ed autonomi .
Esponeva che con sentenza n. 333/2024 depositata del 30.4.2024 era stata pronunciata la separazione dei coniugi che gli sessi non si erano più riconciliati
Il ricorso veniva notificato con le forme della compiuta giacenza presso l'indirizzo della resistente che non si costituiva in giudizio.
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza la parte ricorrente chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni e discutere la causa.
Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
§
Sullo status La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza resa da questo Tribunale in data
30.4.2024 . È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In ciò si esaurisce il contenuto della presente sentenza non essendo state formulate richieste accessorie.
In considerazione della natura del giudizio e dell'esito della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29.06.1985, in Caltagirone, tra e Parte_2 , (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio Controparte_1
del Comune di Caltagirone al N. 66 P.2 S.A anno 1985)
2. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
3. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo