CGT2
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA AN, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 680/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 REGISTRO 2006
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2006 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione sopra indicato con cui ha disposto, con riferimento all'atto di compravendita stipulato il 12/05/2006 e registrato a Cagliari al n. 3280, Serie 1T, il 16/05/2006, la revoca delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e regionale (art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), non essendosi verificata l'utilizzazione edificatoria dell'area entro undici anni dal trasferimento.
Avverso l'avviso la società ha presentato tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di
Cagliari che, con sentenza n. n. 680/2021, lo ha respinto, compensando le spese.
La Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'appello la società ripropone lo stesso motivo già indicato nel ricorso introduttivo, ribadendo l'infondatezza dell'avviso di liquidazione in merito all'utilizzazione edificatoria della quota di mq.
5.294 dell'area.
I primi giudici hanno respinto il ricorso affermando che:” La norma in esame prevede che la condizione per poter usufruire di detta agevolazione è l'utilizzazione edificatoria dell'area trasferita nel termine di legge.
Nel caso di specie, è pacifico che non vi è stata l'utilizzazione edificatoria della quota di mq.
5.294 dell'area, cosicché l'agevolazione concessa deve essere corrispondentemente ridotta. Ne rileva osservare che al momento della stipula dell'atto e di applicazione dell'agevolazione non si era in grado di determinare precisamente l'estensione dell'utilizzazione edificatoria, che dipende dalla situazione urbanistica e dal futuro provvedimento concessorio: intanto, l'utilizzazione dell'agevolazione è una scelta del contribuente che se ne assume la responsabilità e, comunque, l'Ufficio ha liquidato l'imposta complementare (determinata dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella versata), applicando gli interessi ma non la sanzione prevista dall'art. 19 DPR 131/86.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice in quanto, dagli atti, risulta che la società ha utilizzato tutta la capacità edificatoria consentita nell'area nel termine di legge.
Infatti, come la società ha dimostrato, la quota di mq.
5.294 dell'area è stata interamente utilizzata in quanto destinata ad opere di urbanizzazione secondo il piano particolareggiato previsto dal Comune di Carbonia ed a questo successivamente trasferite, come risulta dalla determinazione adottata dal citato Comune in data 28/01/2014 con la quale sono state presi in carico, quali aree destinate a parcheggi e verde pubblico, gli stessi mappali oggetto dell'avviso di liquidazione di cui è causa. Il documento relativo è stato prodotto solo in grado di appello, mentre nella perizia depositata in primo grado viene citata la determina del Comune, senza allegarla, per cui i primi giudici non ne hanno tenuto conto.
Pertanto, considerato che l'intera superfice dell'area risulta utilizzata ai fini edificatori ed in parte ai fini dell'opere di urbanizzazione richieste dal piano particolareggiato, questa Corte ritiene realizzate integralmente le potenzialità edificatorie dell'area.
In tal senso, lo stesso Ufficio nell'avviso di liquidazione contesta alla società che “dai controlli effettuati e sulla base dei dati in possesso di questo ufficio, risulta che i seguenti appezzamenti di terreno in Comune di Carbonia della superficie complessiva di mq. 5.294, distinti al dato catastale_1 con le particelle:
— dato catastale_2;
— dato catastale_3;
— dato catastale_4,
— dato catastale_5
— dato catastale_6;
— dato catastale_7,
acquistati con le agevolazioni fiscali non sono stati oggetto di utilizzazione edificatoria da parte di codesta
Società nel termine previsto dalla norma”, affermando esplicitamente che l'intero complesso è stato oggetto di edificazione, con esclusione delle aree ben identificate che, come risulta dalla determina comunale, sono state trasferite al Comune.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza appellata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
Considerato che
la determina del Comune è stata prodotta solo in sede di appello, si compensano le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Spese compensate.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI IU di RO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente
LA AN, Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 386/2022 depositato il 23/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso dp.cagliari@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 680/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 21/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 REGISTRO 2006
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2006 - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2006 IT 003280 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Ricorrente_1 l'avviso di liquidazione sopra indicato con cui ha disposto, con riferimento all'atto di compravendita stipulato il 12/05/2006 e registrato a Cagliari al n. 3280, Serie 1T, il 16/05/2006, la revoca delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale e regionale (art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e art. 76 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), non essendosi verificata l'utilizzazione edificatoria dell'area entro undici anni dal trasferimento.
Avverso l'avviso la società ha presentato tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di
Cagliari che, con sentenza n. n. 680/2021, lo ha respinto, compensando le spese.
La Ricorrente_1 S.R.L. ha proposto appello avverso la sentenza chiedendone la riforma, mentre l'ufficio ne ha chiesto la conferma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'appello la società ripropone lo stesso motivo già indicato nel ricorso introduttivo, ribadendo l'infondatezza dell'avviso di liquidazione in merito all'utilizzazione edificatoria della quota di mq.
5.294 dell'area.
I primi giudici hanno respinto il ricorso affermando che:” La norma in esame prevede che la condizione per poter usufruire di detta agevolazione è l'utilizzazione edificatoria dell'area trasferita nel termine di legge.
Nel caso di specie, è pacifico che non vi è stata l'utilizzazione edificatoria della quota di mq.
5.294 dell'area, cosicché l'agevolazione concessa deve essere corrispondentemente ridotta. Ne rileva osservare che al momento della stipula dell'atto e di applicazione dell'agevolazione non si era in grado di determinare precisamente l'estensione dell'utilizzazione edificatoria, che dipende dalla situazione urbanistica e dal futuro provvedimento concessorio: intanto, l'utilizzazione dell'agevolazione è una scelta del contribuente che se ne assume la responsabilità e, comunque, l'Ufficio ha liquidato l'imposta complementare (determinata dalla differenza tra l'aliquota ordinaria e quella versata), applicando gli interessi ma non la sanzione prevista dall'art. 19 DPR 131/86.”
Questa Corte non condivide le conclusioni a cui è giunto il primo giudice in quanto, dagli atti, risulta che la società ha utilizzato tutta la capacità edificatoria consentita nell'area nel termine di legge.
Infatti, come la società ha dimostrato, la quota di mq.
5.294 dell'area è stata interamente utilizzata in quanto destinata ad opere di urbanizzazione secondo il piano particolareggiato previsto dal Comune di Carbonia ed a questo successivamente trasferite, come risulta dalla determinazione adottata dal citato Comune in data 28/01/2014 con la quale sono state presi in carico, quali aree destinate a parcheggi e verde pubblico, gli stessi mappali oggetto dell'avviso di liquidazione di cui è causa. Il documento relativo è stato prodotto solo in grado di appello, mentre nella perizia depositata in primo grado viene citata la determina del Comune, senza allegarla, per cui i primi giudici non ne hanno tenuto conto.
Pertanto, considerato che l'intera superfice dell'area risulta utilizzata ai fini edificatori ed in parte ai fini dell'opere di urbanizzazione richieste dal piano particolareggiato, questa Corte ritiene realizzate integralmente le potenzialità edificatorie dell'area.
In tal senso, lo stesso Ufficio nell'avviso di liquidazione contesta alla società che “dai controlli effettuati e sulla base dei dati in possesso di questo ufficio, risulta che i seguenti appezzamenti di terreno in Comune di Carbonia della superficie complessiva di mq. 5.294, distinti al dato catastale_1 con le particelle:
— dato catastale_2;
— dato catastale_3;
— dato catastale_4,
— dato catastale_5
— dato catastale_6;
— dato catastale_7,
acquistati con le agevolazioni fiscali non sono stati oggetto di utilizzazione edificatoria da parte di codesta
Società nel termine previsto dalla norma”, affermando esplicitamente che l'intero complesso è stato oggetto di edificazione, con esclusione delle aree ben identificate che, come risulta dalla determina comunale, sono state trasferite al Comune.
Per quanto sopra, in riforma della sentenza appellata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione.
Considerato che
la determina del Comune è stata prodotta solo in sede di appello, si compensano le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza appellata, si accoglie l'appello della società, con l'annullamento dell'avviso di liquidazione. Spese compensate.
Cagliari, 10.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
NC TI IU di RO