Sentenza 9 ottobre 2018
Massime • 2
Le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che l'apposizione del timbro di deposito del ricorso per cassazione del p.g., nell'ultimo giorno utile, lasciasse presumere, in difetto di prova contraria, il rispetto dell'orario di apertura al pubblico o, comunque, l'esistenza di una prassi di ricevere in deposito gli atti delle parti anche oltre l'orario di apertura al pubblico).
Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2018, n. 45402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45402 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2018 |
Testo completo
45402-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 1846/2018 MATILDE CAMMINO UP - 02/07/2018 LUCIANO IMPERIALI SERGIO BELTRANI R.G.N. 51834/2017 -Relatore PIERLUIGI CIANFROCCA VITTORIO PAZIENZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Catania E DA BA LE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo contro la sentenza del 31/03/2017 della Corte d'appello di Catania. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità per tardività del ricorso del P.G., ed in subordine il suo rigetto, nonché l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del ricorso dell'imputato; uditi, per l'imputato, l'avv. ALESSANDRO BENEDETTI, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, e l'avv. FILIPPO DINACCI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del P.G. perché tardivo, riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento, ed ha depositato nuovo indice dei documenti prodotti;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19.2.2014, il GUP del Tribunale di Catania, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, aveva dichiarato LE BA, in atti generalizzato, colpevole: - del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ascrittogli nell'ambito del procedimento n. 14311/11 R.G.N.R. al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio (conseguente ad imputazione coatta) del 4.4.2012, in esso assorbito il reato di c.d. corruzione elettorale cui al capo B) della medesima richiesta di rinvio a giudizio;
del reato di c.d. corruzione elettorale ascrittogli nell'ambito del procedimento n. 8323/11 R.G.N.R. al capo C) della richiesta di rinvio a giudizio del 21.7.2012, limitatamente alla condotta determinatrice posta in essere nei confronti degli esponenti dell'associazione di tipo mafioso "SA OS" (con assoluzione per non aver commesso il fatto limitatamente alla condotta determinatrice posta in essere nei confronti degli esponenti dell'associazione di tipo mafioso denominata "clan Cappello"), e lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione (determinata partendo dalla pena base di anni dieci di reclusione, ritenuta l'equivalenza delle riconosciute attenuanti generiche alle aggravanti contestate, senza operare un aumento per la continuazione, e con la conclusiva riduzione per il rito), oltre alle statuizioni accessorie. espressa menzione in dispositivo, anche il segmento Pur non essendovene dell'imputazione di cui al capo C) in ordine al quale non vi era stata formale assoluzione, era stato ritenuto assorbito nel reato di concorso esterno di cui al capo A) (così espressamente il Tribunale a f. 260 della sentenza, nonché riepilogativamente la Corte d'appello a f. 1 - - della sentenza): a riprova di ciò, può immediatamente evidenziarsi che sulla pena-base determinata per il reato di concorso esterno di cui al capo A) non risulta operato alcun aumento per la eventuale continuazione.
2. Su appello dell'imputato e del PM, la Corte d'appello di Catania, con sentenza dell'8.11.2017, ha: assolto l'imputato dal reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ascrittogli al capo A) dell'imputazione (artt. 110 e 416-bis c.p.) perché il fatto non sussiste;
- dichiarato l'imputato colpevole del reato di c.d. corruzione elettorale ascrittogli al capo B) dell'imputazione (artt. 110 c.p. 86 d.P.R. n. 570 del 1960), esclusa la circostanza - aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991 limitatamente all'essersi avvalso della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa denominata SA OS e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano, condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.400 di multa pena sospesa, con revoca delle pene accessorie e della misura di sicurezza, e con le statuizioni accessorie di cui all'art. 102 d.P.R. cit. La Corte di appello ha espressamente indicato (f. 64 della sentenza) di non doversi pronunciare sull'autonoma configurabilità dell'altro reato elettorale di cui al capo C) in difetto di gravame della pubblica accusa.
3. Contro il predetto provvedimento hanno presentato ricorso: - il P.G. presso la Corte d'appello di Catania;
- l'imputato.
3.1. Il P.G. presso la Corte d'appello di Catania denuncia: illogicità e contraddittorietà della I - erronea applicazione della legge penale - motivazione [quanto all'assoluzione dal reato di cui al capo A); per il capo B), quanto all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7, limitatamente al c.d. metodo mafioso]. Premessa una disamina di orientamenti giurisprudenziali in tema di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso e di scambio elettorale politico-mafioso, lamenta che la conclusiva assoluzione dell'imputato dal reato di cui al capo A) come contestato sia in contraddizione con quanto la stessa Corte d'appello ha premesso di ritenere accertato f. - 235 ss. della sentenza impugnata ovvero con l'accertata "presenza di patti elettorali - intercorsi tra l'imputato e soggetti appartenenti all'associazione mafiosa", corroborata da una disamina degli accordi stretti tra l'imputato ed esponenti del sodalizio mafioso di riferimento in relazione a plurime competizioni elettorali, e da ultimo alle elezioni regionali del 2008. Cionondimeno, pur avendo ritenuto (pur indiziariamente) dimostrata "la serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione, desumibili per prova logica, in ragione dei seguenti parametri: a) affidabilità e caratura dei protagonisti dell'accordo; b) caratteri strutturali del sodalizio criminoso;
c) contesto storico di riferimento", la Corte d'appello, con motivazione asseritamente contraddittoria ed illogica, avrebbe assolto l'imputato in difetto di "elementi di prova altrettanto certi in ordine al puntuale contenuto del patto, potendosi desumere, in via generale ma senza alcun riferimento concreto, i settori su cui l'associazione dirigeva i propri interessi, ossia gli appalti pubblici e privati", nonché osservando che "non emergono gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico (che pur può desumersi vi siano stati), a fronte di generiche dichiarazioni dei collaboratori, che parlano in termini di appalti e lavori (MIRABILE GIUSEPPE, LA CAUSA)". La Corte d'appello avrebbe addirittura specificamente indicato gli elementi che consentirebbero di ritenere comprovata l'esistenza del patto per le elezioni regionali del 2008, in particolare desunti dalla diffusa insoddisfazione di esponenti del sodalizio (ricavata anche da conversazioni intercettate) per il fatto che il BA non avrebbe successivamente onorato le promesse fatte, anche se come asseritamente riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità costituisce massima di esperienza il fatto che SA OS si impegni nella raccolta di voti non sulla base di generiche aspettative di indeterminate contropartite, ma sulla base di impegni seri. In realtà vi sarebbe prova dell'intervenuto patto elettorale politico-mafioso segnatamente per le elezioni regionali 2 siciliane del 2008, e delle aspettative che a seguito della sua stipula la consorteria mafiosa avrebbe nutrito;
erroneamente la Corte d'appello avrebbe ritenuto necessaria anche la prova dell'adempimento del patto, ovvero del concreto contributo fornito da parte dell'uomo politico interessato, che al contrario ha ritenuto non raggiunta. Dette conclusioni, poste a fondamento della ritenuta non integrazione degli elementi costitutivi del contestato concorso esterno, sarebbero scorrette ed asseritamente in contrasto con quanto ritenuto in proposito dalla giurisprudenza di legittimità (le Sezioni Unite, con la nota sentenza NI, avrebbero ritenuto non necessario il verificarsi di successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo; altra giurisprudenza avrebbe ritenuto sufficiente lo scambio di promesse, a nulla rilevando il successivo rispetto degli accordi da parte del politico); dopo avere riportato una serie di massime di esperienza asseritamente attinenti al caso in esame, il ricorrente ricorda altresì che, secondo la giurisprudenza, il contributo causale del concorrente esterno ha efficacia causale anche se procuri unicamente il rafforzamento del prestigio del sodalizio (Cass. II, n. 17894/14), cosa che la Corte di appello avrebbe asseritamente trascurato, omettendo anche di considerare una serie di elementi fattuali riepilogati a f. 14 s. del ricorso. Il ricorrente censura anche l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale non sarebbe stata raggiunta la prova del fatto che la strumentalizzazione degli elettori sarebbe avvenuta mediante c.d. metodo mafioso, ovvero avvalendosi della forma d'intimidazione e della condizione d'assoggettamento promanante dal sodalizio: detta condizione sarebbe immanente alle attività del sodalizio de quo.
3.2. Nell'interesse dell'imputato, i difensori - premessa una lunga serie di considerazioni di carattere generale circa il metodo seguito nei motivi d'appello ed i principi di diritto asseritamente applicabili nel giudizio di legittimità nel caso di specie (ff. 2 - 16 del ricorso) - denunciano (ff. 16 - 84 con 37 allegati contenuti in un CD Rom): -I nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato ed i mafiosi EL e BARBAGALLO, e sul sostegno elettorale da questi ricevuto (ff. 16 - 28 del ricorso); -II nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato e l'imprenditore mafioso INCARBONE, e sul sostegno elettorale da questi ricevuto in occasione delle elezioni del 2008 (ff. 29 - 30 del ricorso); III-nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto alla ricostruzione dei rapporti esistenti tra l'imputato ed il mafioso ER (ff. 29 - 32 del ricorso); IV/A - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia LA CAUSA (ff. 32-35 del ricorso); IV/B nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo racconto del collaboratore di giustizia TUZZOLINO (ff. 36 - 38 del ricorso);
3 -IV/C nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia SCOLLO (ff. 38 - 39 dei ricorso); IV/D nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia NI (ff. 39 - 41 del ricorso); IV/E - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia MIRABILE GIUSEPPE (ff. 41 - 42 del ricorso); IV/F - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione quanto al sostegno elettorale mafioso ricevuto dall'imputato in occasione delle elezioni del 2008 secondo il racconto del collaboratore di giustizia IACONA (ff. 43 - 45 del ricorso); V - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione per travisamento ed illogicità ed omessa motivazione in ordine alla ricostruzione ed alla valorizzazione dell'episodio della c.d. "bastonatura" (ff. 45 - 63 del ricorso); VI - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla ricostruzione dei rapporti con alcuni capi mafia (DI IO, BEVILACQUA, LA ROCCA) e sul sostegno elettorale da essi ricevuto prima del 2008 (ff. 63 - 70 del ricorso); VII - nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia PAOLO MIRABILE (ff. 70 - 72 del ricorso); VIII nullità della sentenza impugnata per vizi di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità con riferimento all'asserita sussistenza della corruzione elettorale ed ai provati mancati favori fatti nel tempo ai membri dell'associazione (ff. 72 - 74 del ricorso); IX lamenta altresì l'inosservanza degli obblighi motivazionali scaturenti dal principio - dell'oltre il (rectius, ogni) ragionevole dubbio" (ff. 74 - 77 del ricorso); X - nullità della sentenza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, con contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla configurabilità della predetta circostanza aggravante (ff. 78 - 84 del ricorso).
3.2.1. Sono state nelle more prodotte: A) - istanza di differimento udienza depositata in data 18.5.2018; -B) memoria difensiva (60 pagine) redatta in data 4.6.2018 a firma di entrambi i difensori, nella quale si deduce:
1. l'inammissibilità del ricorso del PG per tardività, per essere stato depositato l'ultimo giorno utile asseritamente dopo l'orario di chiusura (rinviando sul punto ad una Circolare del Presidente della Corte d'appello di Catania datata 6.10.2014 ed alle indicazioni attualmente reperibili sul sito del Ministero della giustizia), come sarebbe desumibile dalle annotazioni esistenti sull'ultima pagina del ricorso;
sono riportati in argomento tre precedenti giurisprudenziali;
4 2. la a-specificità delle doglianze del PG argomentata sotto plurimi profili, e comunque la loro infondatezza;
riportano in argomento plurimi precedenti giurisprudenziali;
C) altra memoria difensiva (47 pagine, con 21 allegati contenuti in un CD Rom) redatta in data 5.6.2018, ancora una volta a firma di entrambi i difensori, recante MOTIVI NUOVI>>, nella quale si denuncia:
1. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa motivazione e travisamento della prova decisiva con riferimento all'asserita sussistenza della corruzione elettorale in quanto nel corso dell'intero procedimento sarebbe stato provato che l'associazione mafiosa etnea in occasione delle elezioni regionali del 13.4.2008 ha sostenuto altri candidati appartenenti a partiti diversi da quello dell'imputato;
2. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa motivazione e/o contraddittorietà della stessa per travisamento della prova decisiva in merito al presunto sostegno del clan NI di Catania alle elezioni regionali del 2008; 3. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per omessa e/o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al provato sostegno del capomafia VI EL in favore di un partito diverso rispetto a quello dell'imputato alle elezioni comunali di Gravina di Catania del 15./16.6.2008; 4. violazione dell'art. 606, comma 1, lett. C) ed E), per avere la sentenza omesso di motivare in relazione ad una serie di emergenze istruttorie ed asserite contraddittorietà per presunto travisamento degli atti processuali;
manifesta illogicità della motivazione in merito all'azione politico-amministrativa condotta dall'imputato su tematiche d'interesse dell'organizzazione mafiosa denominata "SA OS etnea" acquisite nel corso del processo ed asseritamente non valutate nella sentenza impugnata;
evocano, in particolare:
4.1. l'attività amministrativa diretta alla revoca della concessione del finanziamento agevolato da parte della Regione siciliana in favore della cooperativa edilizia ENOTRIA;
4.2. l'attività politico-amministrativa diretta all'interruzione del rilascio di autorizzazioni uniche per la costruzione di impianti eolici in Sicilia;
4.3. l'attività politico-amministrativa diretta alla revoca dell'affidamento della gara per la costruzione e la gestione di quattro termovalorizzatori nei quali era infiltrata la criminalità organizzata ed in particolare la "SA OS etnea" tramite le società Altecoen e Safab;
C) richiesta di declaratoria d'inammissibilità del ricorso del PG ex art 610, comma 5-bis, c.p.p., depositata in data 18.6.2018 a firma di uno dei difensori.
4. All'udienza pubblica 21 giugno 2018, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, verificata la regolarità degli avvisi di rito, rigettata la richiesta di rinvio depositata in data 18.5.2018 (come da ordinanza letta in udienza ed allegata al relativo verbale), udite la relazione e le conclusioni (nei sensi precisati in epigrafe) delle parti presenti, il collegio, visto l'art. 615, comma 1, c.p.p., e considerate la molteplicità e l'importanza delle 5 questioni da decidere>>, ha differito la deliberazione all'udienza del 2 luglio 2018, ore 12.00. 4.1. All'udienza pubblica 2 luglio 2018, il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del PG distrettuale è fondato: la sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio. Ne consegue che l'esame del ricorso dell'imputato è precluso.
1. La tempestività del ricorso del P.G. distrettuale.
1.1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di declaratoria d'inammissibilità del ricorso del P.G. ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., depositata in data 18.6.2018 a firma di uno dei difensori di fiducia dell'imputato, non può essere esaminata, perché depositata oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza di discussione, fissato dall'art. 611 c.p.p.
1.1.1. Un orientamento tradizionale ed univoco di questa Corte ritiene, infatti, che il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 c.p.p. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica e la sua inosservanza esime la Corte di Cassazione dall'obbligo di prendere in esame le stesse (cfr. Sez. V, n. 2628 del 01/12/1992, dep. 1993, Boero, Rv. 194321; Sez. I, n. 853 del 27/11/1995, dep. 1996, Coppolaro;
Sez. I, n. 23809 del 06/05/2009, Vattiata, Rv. 243799; Sez. VI, n. 18453 del 28/02/2012, Cataldo, Rv. 252711; Sez. I, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618; Sez. III, n. 50200 del 28/04/2015, Ciotti, Rv. 265935), in particolare osservando che la disposizione dell'art. 611 c.p.p. si applica anche per (il procedimento) in udienza pubblica, ove si considerino la regola della pienezza e dell'effettività del contraddittorio cui si ispira il vigente codice di rito e la necessità per il giudice di conoscere tempestivamente le varie questioni prospettate>>. Si è, condivisibilmente, precisato anche che, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p., la presentazione dei motivi nuovi, ma anche delle memorie, deve avvenire nel numero di copie necessarie per tutte le parti (oltre che, ovviamente, per i componenti del collegio giudicante), e che le predette copie sono in cancelleria, a disposizione delle controparti che, conoscendo i termini, sono in grado di ritirarle tempestivamente, senza che il rispetto del principio del contraddittorio richieda che venga data ad esse specifica comunicazione o notificazione>>: a detta disposizione va riconosciuto valore generale in tema di impugnazioni, anche in considerazione della piena salvaguardia del contraddittorio, doverosa sia nell'uno, sia nell'altro tipo di procedimento dinanzi alla Corte di cassazione. 6 1.1.2. La questione è stata, peraltro, tempestivamente posta anche dalla memoria difensiva redatta in data 4.6.2018 a firma di entrambi i difensori, ed andrebbe comunque esaminata d'ufficio.
1.2. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in un ufficio giudiziario, previsto dall'art. 172, comma sesto, cod. proc. pen., non attiene al momento della chiusura effettiva dell'ufficio (cancelleria), ma si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, Sentenza n. 30 del 27/09/1995, Rv. 202901).
1.2.1. La disposizione in parola, chiaramente rivolta ai soggetti estranei all'ufficio e riferibile alle parti, deve ritenersi applicabile anche nei confronti del Pubblico ministero: infatti, il vigente codice di rito ha introdotto una netta distinzione di ruoli tra giudice e pubblico ministero, equiparando questo alle parti in genere;
cosicché il detto organo deve considerarsi estraneo all'ufficio ai predetti fini e, quindi, assoggettato ai limiti di accesso previsti dalla norma sopra ricordata, che attiene al compimento di attività riferite ad una parte processuale, in ordine alle quali sono imposti termini di decadenza>> (Sez. 6, Sentenza n. 3966 del 18/10/1994, dep. 1995, Rv. 200627: fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'impugnazione del Pubblico ministero depositata presso la cancelleria del giudice a quo l'ultimo giorno utile, dopo la scadenza dell'orario di ufficio;
conformi, Sez. 4, Sentenza n. 42963 del 04/10/2001, Rv. 220579; Sez. 6, Sentenza n. 6849 del 22/01/2004, Rv. 227919, con la precisazione che, se l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico è scaduto, a nulla potrebbe rilevare la presenza, nell'ufficio medesimo, al momento della presentazione dell'atto, di personale in servizio;
Sez. 6, Sentenza n. 23257 del 19/05/2016, in motivazione;
Sez. 4, Sentenza n. 34883 del 08/06/2017, in motivazione).
1.2.2. Tuttavia, si è ritenuto che l'impugnazione proposta l'ultimo giorno utile dopo l'orario di chiusura dell'ufficio della cancelleria deve ritenersi ammissibile purché il ricevimento del relativo atto non derivi da un'iniziativa unilaterale del funzionario (perché in tal caso si legittimerebbero intollerabili favoritismi sopratutto quando impugnante sia il pubblico ministero), ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio, ovviamente purché l'atto venga presentato in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio stesso (Sez. 6, Sentenza n. 7627 del 31/01/1996, Rv. 206582: in applicazione del principio, questa Corte ha ritenuto ammissibili le impugnazioni del pubblico ministero e di un imputato, proposte rispettivamente 30 e 35 minuti dopo l'orario di chiusura della cancelleria, sussistendo ivi la prassi di ricevere atti di gravame oltre l'orario di ufficio;
conforme, Sez. 6, Sentenza n. 1059 del 20/11/2012, dep. 2013, in motivazione).
1.2.3. Una ampia disamina della questione è stata operata da Sez. 3, Sentenza n. 15157 del 16/12/2010, dep. 2011, secondo la quale l'art. 172, comma 6, c.p.p. è applicabile a tutti i soggetti estranei all'ufficio e quindi anche al pubblico ministero, quando si tratta di atto da 7 depositare presso la cancelleria di un giudice;
peraltro il concetto di 'orario di ufficio", oltre a tenere conto della funzionalità dell'atto che deve essere depositato e del successivi adempimenti che spettano all'ufficio giudiziario che ha ricevuto il deposito, deve essere valutato nella sua concretezza, caso per caso, senza negare la flessibilità, per così dire fisiologica, dell'orario di apertura al pubblico negli uffici giudiziari, spesso consuetudinaria, specie in uffici di modeste dimensioni>>. La rilevanza della prassi - sempre che tale flessibilità non venga utilizzata per dar luogo a favoritismi o corsie preferenziali tra i diversi utenti e che lasci intatto il principio di parità tra le parti del processo era stata accettata ed avvalorata dalia giurisprudenza di legittimità - (cfr. § 1.2.2. di queste Considerazioni in diritto); la decisione da ultimo citata evidenzia, in proposito, che sarebbe onere della parte che lamenta la violazione dell'art. 172, comma 6, c.p.p., evidenziare l'esistenza di disparità di trattamento>> inter partes.
1.2.4. Si è, infine, ritenuto che l'onere della prova della chiusura al pubblico dell'ufficio interessato, nel momento del deposito dell'atto della cui tempestività si controverta (nel caso esaminato, si trattava di una richiesta di proroga dei termini di cui all'art. 406 c.p.p.), spetta a chi ne assuma l'intempestività (Sez. 6, Sentenza n. 1059 del 20/11/2012, dep. 2013, precisando che, nel caso esaminato, gli orari di deposito desumibili dalle acquisite fotocopie degli atti de quibus - rispettivamente, ore 14,20 e 14,30 - erano pienamente compatibili con quelli di possibile apertura al pubblico di uffici giudiziari quale quello in esame>> - l'ufficio protocollo della sezione G.I.P. del Tribunale di Napoli -).
1.3. Quanto alla fattispecie oggetto dell'odierna disamina, dall'esame degli atti disponibili (sempre consentito, ed anzi doveroso, quanto si tratti di delibare la fondatezza o meno di questioni di natura processuale): - il ricorso del P.G. distrettuale è stato depositato l'ultimo giorno utile, sabato 11.11.2017, alle ore 13,15 nella segreteria della Procura Generale etnea, e successivamente, in orario non indicato, presso la Corte d'appello; - gli allegati sono stati depositati il successivo lunedì 13.11.2017. 1.4. Ciò premesso in diritto ed in fatto, osserva il collegio che le parti impugnanti (sia quella pubblica, sia quelle private) possono documentare la tempestività del deposito dell'atto d'impugnazione soltanto attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente, che ha natura pubblicistica, e fa quindi fede fino a querela di falso della tempestività/ritualità del deposito.
1.4.1. Nel caso di specie, l'accettazione del deposito del ricorso del P.G. nel giorno indicato, lascia presumere fino a prova contraria il rispetto dell'orario di apertura al - pubblico, o comunque l'esistenza di una prassi di ricevere in deposito gli atti d'impugnazione delle parti anche oltre il predetto orario. In caso contrario, il pubblico ufficiale operante non avrebbe potuto accettare il deposito dell'atto de quo. 8 1.4.2. L'onere della prova dell'intempestività del deposito del ricorso del P.G. distrettuale grava conseguentemente, e necessariamente, sulla parte che la invoca, che, nella specie, non la fornisce. Nell'interesse dell'imputato sono state, infatti, prodotte unicamente certificazioni riferite alla disciplina regolamentare in vigore presso l'ufficio interessato negli anni 2014 e 2018, non nel giorno, mese ed anno che in questa sede soli possono assumere rilievo, ovvero l'11.11.2017. Né può in tal modo ritenersi preteso l'assolvimento di una probatio diabolica: per la parte interessata sarebbe stato certamente agevole ottenere il rilascio di una comune attestazione di cancelleria indicante l'orario di apertura al pubblico in vigore nella data predetta.
1.4.3. Deve, quindi, concludersi che, emergendo dagli atti la tempestività del deposito del ricorso del P.G., e non avendo l'imputato fornito la prova contraria della sua intempestività, l'eccezione difensiva, quanto all'atto di ricorso, è infondata.
1.4.4. Non così per gli allegati al predetto ricorso, che è documentato essere stati depositati tardivamente, e non possono quindi essere considerati ai fini dell'odierna decisione. Nondimeno, come si vedrà, essi non sono necessari per valutare la fondatezza del ricorso del P.G. distrettuale, che esamina la sentenza impugnata, evidenziandone l'illogicità della motivazione e l'inesattezza di alcune affermazioni in diritto.
2. La configurabilità del c.d. "concorso esterno" in presenza di un patto elettorale politico-mafioso. Il ricorso del P.G. pone in diritto il problema di valutare se sia configurabile il concorso c.d. "esterno" nel delitto di cui all'art. 416-bis c.p. di un uomo politico che abbia stipulato un patto con esponenti di un sodalizio di tipo mafioso, obbligandosi a favorirlo nei futuri rapporti con la P.A. in cambio di sostegno elettorale, ovvero se occorra all'uopo anche il successivo adempimento del predetto patto da parte del politico. Il tema è stato più recentemente esaminato da tre decisioni.
2.1. Sez. 6, Sentenza n. 43107 del 09/11/2011, Rv. 251370, premesso che ai fini della configurabilità del reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter cod. pen.), nella formulazione all'epoca vigente, è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, mentre non è richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico adoperare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale, ha osservato che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto a sostegno degli interessi dell'associazione che gli ha promesso o procurato i voti assuma caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, potendo configurarsi, oltre al reato sopra indicato, anche quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.
2.2. Sez. 1, Sentenza n. 8531 del 09/01/2013, Rv. 254926 è stata così massimata: Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione>>. Il principio di diritto massimato, particolarmente chiaro, trova inequivocabili esplicazioni nel seguente passo della motivazione: Quanto al primo profilo (violazione di legge) con riferimento all'ipotesi accusatoria di un concorso esterno del F. nell'associazione di tipo mafioso «clan dei casalesi», si sostiene, da parte del ricorrente, che la stessa sia in contrasto, in primo luogo, con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità relativamente a tale fattispecie, nel senso che, dalle risultanze investigative, non emergerebbe alcun concreto apporto fornito dal F. a quel sodalizio, dovendo escludersi, in particolare, che una semplice promessa di favori, ove pure in tesi accertata, sia sufficiente ad integrare il reato. La censura è priva di fondamento posto che questa Corte, nel ribadire la possibilità di configurare la condotta di concorso esterno nel delitto di associazione di stampo mafioso le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario, ha anche precisato che siffatto contributo può ben connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative a favorire il sodalizio nei futuri - rapporti con la Amministrazione (cfr. Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003 - dep. 03/02/2004, Cito, Rv. 229991). E questa Corte ha anche avuto cura di rammentare che la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse (l'appoggio elettorale e la agevolazione dell'Ente), restando pertanto irrilevante la mancata esecuzione delle promesse in discorso (cfr. Sez. 5, n. 4893 del 16/03/2000 dep. 20/04/2000, Pg in proc. Frasca, Rv. 215964 e Sez. 6, n. 2285 del - 15/05/2000 - dep. 04/09/2000, PM in proc. Pangallo, Rv. 216815 n. 2285/00)>>.
2.3. In apparenza difforme sembrerebbe il principio di diritto affermato da Sez. 2, Sentenza n. 56088 del 12/10/2017, Rv. 271699, così massimato: Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo nei futuri rapporti con l'Amministrazione. A tal fine occorre provare la controprestazione da parte del politico e cioè individuare le concrete condotte successivamente poste in essere per favorire l'associazione mafiosa>>.
2.3.1. Nondimeno, la motivazione propone un percorso argomentativo che sembrerebbe condurre a conclusioni, se non tout court diverse, quanto meno oscillanti:
2.3. La stessa pronuncia delle Sezioni Unite [NI], inoltre, ha altresì analizzato la questione della rilevanza penale delle condotte poste in essere da esponenti politici che risultino in contatti con componenti della criminalità organizzata;
al proposito si è affermato 10 che il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell' affectio societatis) si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico à favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231673). Il tema risulta approfondito in altre successive pronunce di questa Corte di legittimità secondo cui integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'esponente politico che stringa un accordo per cui, in cambio del sostegno elettorale, egli prometta, una volta eletto, di porre in essere specifiche iniziative amministrative tese a soddisfare gli interessi della consorteria criminale, non rilevando peraltro che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti (Sez. 5, n. 44466 del 17/07/2012, Rv. 254059); ancora si è ritenuto su tale aspetto che integra la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa la promessa di un esponente politico di favorire, in cambio del sostegno elettorale, il sodalizio nei futuri rapporti con la pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 8531 del 09/01/2013, Rv. 254926), ovvero ancora la condotta con cui un esponente politico in cambio dell'ottenimento di voti per sè e per altri familiari impegnati in competizioni elettorali, consenta alla consorteria mafiosa di conseguire illecitamente, in modo diretto e indiretto, la gestione o, comunque, il controllo di attività economico-politiche (Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Rv. 268680). In questo contesto si è anche affermato che è configurabile il concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa tutte le volte in cui il contributo dell'extraneus sia concreto, specifico, consapevole e volontario. Tale contributo ben può connettersi ad un accordo di scambio con il quale un esponente politico si impegni - verso la promessa di voti in sede di elezioni amministrative a favorire il sodalizio criminoso - nei futuri rapporti con l'Amministrazione, sicché la condotta offensiva del bene giuridico tutelato viene integrata dallo scambio sinallagmatico tra le due promesse' (appoggio elettorale e agevolazione da parte dell'ente), restando irrilevante la mancata esecuzione delle promesse (Sez. 1, Ordinanza n. 11613 del 04/02/2005, Rv. 231630). In sostanza la sopra riportata giurisprudenza chiarisce che il 11 fenomeno dei rapporti mafia-politica è sempre riconducibile alla fattispecie di concorso esterno nell'associazione ex art. 416-bis cod. pen. quando in mancanza di prova dell'organico inserimento si sia appurata l'esistenza di relazioni tra esponenti politici anche locali ed organizzazioni criminali, rappresentate da membri delle stesse, in virtù dei quali, ottenuto l'appoggio elettorale ovvero altro tipo di sostegno "politico", a seguito dell'esito elettorale il rappresentante politico si impegni ad assicurare corrispettivi in termini di appalti, forniture, atti amministrativi comunque favorevoli all'organizzazione ovvero "consegni" ad esponenti del gruppo criminale la macchina amministrativa comunale o singole branche, permettendo una totale o comunque pervasiva presenza di rappresentanti della cosca all'interno della stessa che la gestiscano di fatto ed in concreto nel proprio esclusivo interesse. Ove quindi vi sia prova dello stabile inserimento dell'esponente politico all'interno dell'organizzazione criminale, ottenuta attraverso la prova dell'affiliazione o di plurime condotte poste in essere per nome e per conto dell'associazione mafiosa o ndranghetistica, nell'ambito di un rapporto di organico inserimento e stabile collaborazione duratura, potrà essere affermata la responsabilità ex art. 416-bis cod. pen.; ove invece, in mancanza di dimostrazione dello stabile inserimento di un esponente politico in un determinato gruppo criminale, sussistano elementi per affermare che sulla base di un patto di scambio il politico abbia assicurato all'organizzazione il controllo di tutto o parte delle attività politiche amministrative una volta eletto, il fatto andrà ricondotto all'ipotesi di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen. Ove infine manchi la prova della conclusione di un patto di tal genere nessuna delle ipotesi criminose riconducibili al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa sarà configurabile fatta salva la possibilità di applicare la norma di cui all'art. 416-ter cod. pen. ove ne sussistano i presupposti. La prova della partecipazione dell'esponente politico all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. pertanto, non può essere ravvisata nella sola esistenza di rapporti tra lo stesso ed esponenti anche di vertice dell'organizzazione criminale aventi ad oggetto fatti privi di illiceità poiché altrimenti l'area della punibilità del delitto citato verrebbe estesa anche al di fuori di condotte realmente partecipative e sintomo di un concreto e reale inserimento organico che sussiste solo in presenza della cosciente adesione al programma criminale indeterminato;
i rapporti anche reiterati e le relazioni tra esponenti politici e membri dell'associazione criminale possono invece essere sintomo del patto di scambio richiamato dalla pronuncia Sezioni Unite Mannino e, quindi, in tal caso, proprio in virtù della predetta autorevole giurisprudenza, andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell'organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110-416-bis c.p. E proprio in tal senso si è già espressa in passato questa Corte affermando che in tema di concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, premesso che tale ipotesi, a differenza di quella costituita dalla 12 partecipazione "organica", si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico finalistico stabile e richiede, quindi, necessariamente, una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento 0 mantenimento in vita del sodalizio mafioso in correlazione a congiunturali esigenze del medesimo, deve ritenersi che, nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza (Sez. 6, n. 2285 del 15/05/2000, Rv. 216815)>>.
2.3.2. Appare evidente che la citata decisione: mostri inizialmente di aderire ad un orientamento (riferito a Sez. un., n. 33748/05, Rv. 231673, Mannino;
a Sez. 5, n. 44466/12, Rv. 254059; a Sez. 1, n. 11613/05, Rv. 231630), per il quale ai fini de quibus si può prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali>>, in quanto non rileva che l'impegno assunto sia stato successivamente rispettato o gli obiettivi del sodalizio effettivamente raggiunti>> e resta irrilevante la mancata esecuzione delle promesse>>; - viri successivamente, dichiaratamente aderendo ancora una volta a Sez. un., n. 33748/05, Rv. 231673, Mannino, ma questa volta nel senso di ritenere che i rapporti anche reiterati e le relazioni tra esponenti politici e membri dell'associazione criminale possono invece essere sintomo del patto di scambio richiamato dalla pronuncia Sezioni Unite Mannino e, quindi, in tal caso, proprio in virtù della predetta autorevole giurisprudenza, andrà accertato che al sostegno elettorale e politico da parte dell'organizzazione criminale sia seguita poi la contro prestazione sinallagmatica in capo all'esponente politico, altrimenti rimanendo provata solamente una frazione della condotta non idonea ad integrare neppure la responsabilità ex artt. 110/416-bis c.p.>>; viri nuovamente, e conclusivamente, in dichiarata adesione a Sez. 6, n. 2285/00, Rv. 216815, nel senso di ritenere che nel caso particolare di una relazione fra uomo politico e gruppo mafioso, non basti, per la sussistenza del concorso esterno, una mera vicinanza al detto gruppo od ai suoi esponenti, anche di spicco, e neppure la semplice accettazione del sostegno elettorale dell'organizzazione criminosa, ma sia necessario un vero patto in virtù del quale l'uomo politico, in cambio dell'appoggio elettorale, si impegni a sostenere le sorti della stessa organizzazione in un modo che, sin dall'inizio, sia idoneo a contribuire al suo 13 rafforzamento o consolidamento. In tale ottica non appare necessaria, per la consumazione del reato, la concreta esecuzione delle prestazioni promesse anche se, il più delle volte, essa costituisce elemento prezioso per la dimostrazione del patto e della sua consistenza>>.
2.3.3. Sembra, peraltro, evidente che la predetta decisione non abbia inteso contribuire con proprie autonome argomentazioni, alla risoluzione della questione, ma abbia voluto limitarsi a riproporre orientamenti condivisi, in difetto di considerazioni innovative. Ciò, a prescindere dalle oscillazioni innanzi evidenziate, ne affievolisce la possibile valenza, lasciando residuare unicamente l'onere di ricostruire autonomamente cosa sia stato effettivamente affermato in argomento dalle decisioni citate, ed in particolare dalla decisione delle Sezioni Unite del 2005, citata una volta in un senso, una volta nell'altro.
2.4. In realtà Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005 Ud. (dep. 20/09/2005) Rv. 231671 ha affermato, con riferimento alla questione in esame, il principio di diritto così massimato: Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale (dunque non inserito stabilmente nel relativo tessuto organizzativo e privo dell""affectio societatis") si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per la integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;
b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali>>.
2.4.1. In motivazione, sul punto, le Sezioni Unite hanno osservato quanto segue: E però, ammessa l'astratta configurabilità delle regole del concorso eventuale anche per l'ipotesi di accordo politico-mafioso diverso dallo scambio denaro/voti, occorre trarne le conseguenze in punto di rigorosa ricostruzione dei requisiti di fattispecie, con particolare riguardo, oltre che al dolo, anzitutto all'efficacia causale del contributo atipico del concorrente esterno. Non basta certamente la mera "disponibilità" o "vicinanza", ne' appare sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore dell'associazione mafiosa, per l'affidabilità e la caratura dei protagonisti dell'accordo, per i connotati strutturali del sodalizio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la specificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serietà e della concretezza. Ed invero, la promessa e l'impegno del politico (ad esempio, 14 nel campo - pure oggetto dell'imputazione - della programmazione, regolamentazione e avvio di flussi di finanziamenti o dell'aggiudicazione di appalti di opere o servizi pubblici a favore di particolari imprese) in tanto assumono veste di apporto dall'esterno alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale nel reato, in quanto, all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale e non già mediante una mera valutazione prognostica di idoneità ex ante (che pure sembra acriticamente recepita in talune decisioni di legittimità, fra quelle sopra citate), si possa sostenere che, di per sè, abbiano inciso immediatamente ed effettivamente sulle capacità operative dell'organizzazione criminale, essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall'impegno assunto. Il politico, concorrente esterno, viene in tal modo ad interagire con i capi e i partecipi nel funzionamento dell'organizzazione criminale, che si modula in conseguenza della promessa di sostegno e di favori mediante le varie operazioni di predisposizione e allocazione di risorse umane, materiali, finanziarie e di selezione strategica degli obiettivi, più in generale di equilibrio degli assetti strutturali e di comando, derivandone l'immediato ed effettivo potenziamento dell'efficienza operativa dell'associazione mafiosa con riguardo allo specifico settore di influenza. Una volta prospettata l'ipotesi di accusa in riferimento al patto elettorale politico- mafioso, si rivela quindi necessaria la ricerca e l'acquisizione probatoria di concreti elementi di fatto, dai quali si possa desumere con logica a posteriori che il patto ha prodotto risultati positivi, qualificabili in termini di reale rafforzamento o consolidamento dell'associazione mafiosa, sulla base di generalizzazioni del senso comune o di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità. Con l'avvertenza peraltro che, laddove risulti indimostrata l'efficienza causale dell'impegno e della promessa di aiuto del politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura organizzativa dell'ente, non è consentito convertire surrettiziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto dell'imputazione in una sorta di - apodittico ed empiricamente inafferrabile- contributo al rafforzamento dell'associazione mafiosa in chiave psicologica: nel senso che, in virtù del sostegno del politico, risulterebbero comunque, quindi automaticamente, sia "all'esterno" aumentato il credito del sodalizio nel contesto ambientale di riferimento (ove tuttavia non si accerti e si definisca "occulto" l'accordo) che "all'interno" rafforzati il senso di superiorità e il prestigio dei capi e la fiducia di sicura impunità dei partecipi>>.
2.4.2. Sulla base delle predette argomentazioni, le Sezioni Unite hanno conclusivamente enunciato, a norma dell'art. 173, comma 3, disp. att. c.p.p., il seguente principio di diritto: È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: 15 a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;
b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali>>.
2.4.3. Sono, quindi, ed in tutta evidenza, le stesse Sezioni Unite, con la sentenza NI (insistentemente, ma non avvedutamente, citata dai difensori, anche per sollecitare la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1- bis, c.p.p.), ad affermare la non necessità dell'adempimento del patto da parte del politico per configurarne il concorso c.d. esterno in un sodalizio di tipo mafioso.
2.5. Non decisivamente attinenti al thema decidendum appaiono le più recenti decisioni richiamate dalla difesa, Cass. II n. 8028/14 (relativa a fattispecie nella quale l'uomo politico non era stato eletto) e n. 18132/16 (relativa a fattispecie nella quale, secondo la contestazione, l'uomo politico aveva adempiuto al patto, ma secondo la difesa senza averne consapevolezza, ovvero in assenza del necessario dolo).
2.6. Non può discutersi della eventuale configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter c.p., nella formulazione vigente alla data di commissione dei fatti contestati, in difetto del versamento di somme di denaro (Cass. VI, n. 43107/11 cit.).
3. Ciò premesso, osserva il collegio che, come lamentato dal PG distrettuale in ricorso, la Corte di appello, pur avendo ammesso che fosse stata raggiunta la prova piena dell'esistenza di un patto elettorale politico-mafioso tra l'imputato ed esponenti del sodalizio di tipo mafioso denominato SA OS (conclusivamente f. 235 ss. della sentenza impugnata: la stessa Corte d'appello ammette che gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico "può desumersi vi siano stati"), ha cionondimeno escluso la configurabilità del contestato concorso c.d. esterno a carico dell'imputato: A) - contraddittoriamente affermando che non poteva ritenersi accertato il contenuto del patto, se si tiene conto di quanto la stessa Corte d'appello, mutuando i condivisi rilievi del primo giudice, ha ritenuto essere stato compiutamente accertato in riferimento ai quattro settori oggetto d'indagine (vicenda parchi commerciali;
vicenda SAFAB;
rapporti con DI IO RI;
rapporti con il BEVILACQUA), tutti riguardanti vicende aventi ad oggetto favoritismi riguardanti l'aggiudicazione di opere pubbliche o l'esecuzione di opere private;
B) illegittimamente affermando che il mancato adempimento del patto precludeva in assoluto la configurazione del contestato concorso esterno. 16 3.1. Quanto al primo profilo, la stessa Corte d'appello a f. 235 s. della sentenza impugnata enumera le plurime competizioni elettorali in ordine alle quali ritiene essere stata accertata la richiesta di appoggio elettorale dell'imputato a SA OS, così concludendo: ritiene in conclusione la Corte che le emergenze probatorie attestino in termini di certezza la presenza di patti elettorali intercorsi tra l'imputato e soggetti appartenenti all'associazione mafiosa. E' indicativo il fatto che BA si rapporti direttamente con mafiosi e avanzi nei loro confronti specifiche richieste>>. All'esito della dettagliata disamina e puntuale confutazione di alcune obiezioni difensive (f. 236 ss. della sentenza impugnata), la Corte di appello (f. 238 della sentenza impugnata) afferma altresì di ritenere che una serie di elementi indiziari sostengano la serietà e concretezza degli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione, desumibili per prova logica, in ragione dei seguenti parametri: a) Affidabilità e caratura dei protagonisti dell'accordo b) Caratteri strutturali del sodalizio criminoso c) Contesto storico di riferimento>>. La Corte di appello ritiene, peraltro che Non si rinvengono invece elementi di prova altrettanto certi in ordine al puntuale contenuto del patto, potendosi desumere, in via generale ma senza alcun riferimento concreto, i settori su cui l'associazione dirigeva i propri interessi, ossia gli appalti pubblici e privati. I primi tre aspetti sono convergenti nel senso della serietà; quanto all'ultimo non emergono gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico (che pur può desumersi vi siano stati), a fronte di generiche dichiarazioni dei collaboratori, che parlano in termini di appalti e lavori (Mirabile Giuseppe, La Causa)>>. Ma appare quanto mai illogico ammettere: - che il patto sia stato certamente stipulato;
- che il politico per molti anni abbia chiesto ed ottenuto l'appoggio elettorale del sodalizio, rapportandosi direttamente con mafiosi anche in posizione verticistica;
- che appare desumibile che la prestazione sinallagmatica offerta dal politico riguardasse favori nel campo dell'edilizia pubblica e privata;
· che "pur può desumersi vi siano stati" gli impegni specifici di volta in volta assunti dal politico;
-che in più occasioni (come documentato da dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed intercettazioni: f. 238 ss. della sentenza impugnata) i "mafiosi" si erano lamentati per il mancato adempimento del patto, riguardante i travagghi>> (i lavori), o comunque vicende accessorie in tema di edificazione, da parte del politico, e cionondimeno avere conclusivamente attribuito valore dirimente al presunto mancato accertamento dell'oggetto specifico del patto, che tra l'altro, per essere stato necessariamente stipulato ex ante, non poteva riguardare vicende specifiche, ma solo una 17 generica accondiscendenza del politico alle mire del sodalizio, che i quattro settori oggetto d'indagine (vicenda parchi commerciali;
vicenda SAFAB;
rapporti con DI IO RI;
rapporti con il BEVILACQUA) potevano ragionevolmente lasciare individuare in favoritismi riguardanti l'aggiudicazione di opere pubbliche o l'esecuzione di opere private (i travagghi>> appunto).
3.2. Quanto al secondo profilo, si rinvia ai rilievi svolti nel §§ 2 ss. di queste Considerazioni in diritto.
4. Nei confronti dell'imputato s'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio, che dovrà colmare le lacune motivazionali innanzi evidenziate, e conformarsi al seguente principio di diritto (del tutto conforme a quello affermato dalla sentenza Mannino delle Sezioni Unite): È configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso nell'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso, in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto appoggio dell'associazione nella competizione elettorale, s'impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a condizione che: a) gli impegni assunti dal politico, per l'affidabilità dei protagonisti dell'accordo, per i caratteri strutturali dell'associazione, per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti, abbiano il carattere della serietà e della concretezza;
b) all'esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sè e a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali>>.
4.1. L'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica di Catania ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata nei confronti dell'imputato quanto all'assoluzione dal reato di cui agli artt. 110/416-bis c.p. preclude, per evidente incompatibilità logica, l'esame dei motivi del ricorso dell'imputato, volti ad ottenere la modifica in melius delle annullate statuizioni, peraltro a seguito del disposto annullamento - a loro volta in ipotesi suscettibili di essere modificate in peius all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, e per l'effetto dichiara precluso l'esame del ricorso dell'imputato. Così deciso in Roma, udienza pubblica 2 luglio 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE (Matilde Cammino) (Sergio Beltrani) CANCELLIERE) IL Claudia Plament If Cancelliere 9 OTT. 2018 O * N