Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2018, n. 45402
CASS
Sentenza 9 ottobre 2018

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Le parti impugnanti, sia quella pubblica sia quella privata, possono documentare la tempestività del deposito dell'atto di impugnazione solo attraverso il timbro di deposito apposto dall'ufficio ricevente che, avendo natura pubblicistica, fa fede sino a querela di falso della tempestività e della ritualità del deposito; ne deriva che l'onere della prova dell'intempestività grava sulla parte che la invoca. (La Corte, nella specie, ha ritenuto che l'apposizione del timbro di deposito del ricorso per cassazione del p.g., nell'ultimo giorno utile, lasciasse presumere, in difetto di prova contraria, il rispetto dell'orario di apertura al pubblico o, comunque, l'esistenza di una prassi di ricevere in deposito gli atti delle parti anche oltre l'orario di apertura al pubblico).

Il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche nell'ipotesi del "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non inserito stabilmente nel tessuto organizzativo dell'associazione, si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo. Per l'integrazione del reato è necessario che: a) gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti; b) all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale, risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/10/2018, n. 45402
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 45402
    Data del deposito : 9 ottobre 2018

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