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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 29/01/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1446/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE CE, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002175610133044909 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9689/2025 depositato il
21/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 12.12.2024 a Resistente_1 srl, al Comune di Napoli e a Municipia S.p.A.;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce in giudizio la convenuta società concessionaria Municipia ed il Comune di Napoli.
Alla udienza successiva fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto impugnava un'intimazione ad adempiere per il mancato pagamento della tassa TARI per l'anno 2023, dell'importo di € 12.545,10, notificatale in data 21.11.2024;
affidava al ricorso un unico motivo di censura e segnatamente la carenza di legittimazione attiva in capo alla concessionaria Resistente_1 in ragione del fatto che detta società non risultasse iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, e nemmeno nella relativa sezione separata dell'art. 1, co.
805, 1. 27 dicembre 2019, n. 160;
da ciò ne deriva, ad avviso del ricorrente, l'assoluta carenza del potere di emissione di qualsiasi atto di accertamento esecutivo, nonché di qualunque potere di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie afferenti Enti pubblici;
chiedeva pertanto dichiararsi nullo l'impugnato atto di sollecito;
si costituiva il Comune che chiedeva di essere estromesso dal giudizio e si costituiva altresì Municipia che chiedeva rigettarsi il ricorso attesa la piena legittimazione di Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene il ricorso non fondato.
Occorre innanzitutto rilevare che la questione inerente la legittimazione della concessionaria Resistente_1 si era già posta;
era stata, infatti, rimessa alla Suprema Corte di Cassazione la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis Cpc, sulla seguente questione di diritto: “dica la Corte di
Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l.
27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”;
Interveniva, in data 20.3.2025, la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7495/2025 in cui si dava atto che
“nelle more della decisione , è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Appare, dunque evidente che il legislatore abbia consentito il superamento dei dubbi interpretativi in precedenza sorti, con il consequenziale pieno riconoscimento, dunque, della piena legittimità dei poteri esercitati in capo alla società Resistente_1.
Per quanto innanzi evidenziato il ricorso deve essere respinto.
Sussistono senz'altro ragioni, quale la novità e la complessità della questione di diritto affrontata per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 21/05/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SO DE CE CE, Presidente
SICA IMMACOLATA, Relatore
AGHINA ERNESTO, Giudice
in data 21/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 182/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio Palazzo San Giacom 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20240002175610133044909 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9689/2025 depositato il
21/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data 12.12.2024 a Resistente_1 srl, al Comune di Napoli e a Municipia S.p.A.;
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Si costituisce in giudizio la convenuta società concessionaria Municipia ed il Comune di Napoli.
Alla udienza successiva fissata per la trattazione il collegio ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente con il ricorso introdotto impugnava un'intimazione ad adempiere per il mancato pagamento della tassa TARI per l'anno 2023, dell'importo di € 12.545,10, notificatale in data 21.11.2024;
affidava al ricorso un unico motivo di censura e segnatamente la carenza di legittimazione attiva in capo alla concessionaria Resistente_1 in ragione del fatto che detta società non risultasse iscritta nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, e nemmeno nella relativa sezione separata dell'art. 1, co.
805, 1. 27 dicembre 2019, n. 160;
da ciò ne deriva, ad avviso del ricorrente, l'assoluta carenza del potere di emissione di qualsiasi atto di accertamento esecutivo, nonché di qualunque potere di riscossione, anche coattiva, di entrate tributarie afferenti Enti pubblici;
chiedeva pertanto dichiararsi nullo l'impugnato atto di sollecito;
si costituiva il Comune che chiedeva di essere estromesso dal giudizio e si costituiva altresì Municipia che chiedeva rigettarsi il ricorso attesa la piena legittimazione di Resistente_1.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio ritiene il ricorso non fondato.
Occorre innanzitutto rilevare che la questione inerente la legittimazione della concessionaria Resistente_1 si era già posta;
era stata, infatti, rimessa alla Suprema Corte di Cassazione la questione pregiudiziale, ai sensi dell'art. 363 bis Cpc, sulla seguente questione di diritto: “dica la Corte di
Cassazione se, in materia tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l.
27 dicembre 2019, n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge”;
Interveniva, in data 20.3.2025, la sentenza della Corte di Cassazione nr. 7495/2025 in cui si dava atto che
“nelle more della decisione , è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 (in G.U. 24/02/2025, n. 45) di conversione del d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo
12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Appare, dunque evidente che il legislatore abbia consentito il superamento dei dubbi interpretativi in precedenza sorti, con il consequenziale pieno riconoscimento, dunque, della piena legittimità dei poteri esercitati in capo alla società Resistente_1.
Per quanto innanzi evidenziato il ricorso deve essere respinto.
Sussistono senz'altro ragioni, quale la novità e la complessità della questione di diritto affrontata per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese.