CASS
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL OM, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2025 del Tribunale del Riesame di Bari Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
assente il difensore nonostante la richiesta di trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Bari rigettava l'appello presentato nell'interesse di OM GL avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 16/12/2024 che aveva rigettato l'istanza de libertate avanzata dalla difesa in data 12 maggio 2025. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Guseppe Giulitto, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen. 2.1. Lamenta il ricorrente che la pronuncia del Tribunale del Riesame non si uniforma al principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione in relazione al c.d. tempo silente ed alla necessità di una perdurante adesione all'organizzazione criminale anche in riferimento alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., omettendo di confrontarsi sulle ulteriori circostanze dedotte dalla difesa. \. ,7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 826 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/12/2025 2.1.1. Il ricorrente evidenzia l'assenza quantomeno dall'anno 2020 di un contributo concreto, stabile ed attuale sul piano causale della vita associativa conducente ad una insussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione alla duplice presunzione stabilita dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676, e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare;
ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. 3. Fatta tale premessa, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). 4. Così delimitato il thema decidendum, il motivo deve giudicarsi infondato, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun error in procedendo. 4.1. Non appropriato è, invero, il richiamo, operato in ricorso con incorporazione dei brani salienti, alla giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, ovvero la sentenza pronunciata dalla Sezione 6, sentenza n. 11735 emessa in data 25/01/2024, in quanto afferente al "tempo silente" trascorso tra la commissione dei reati e l'applicazione della misura e non a quello, successivo, decorso tra quest'ultima e l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. 4.1.1. Rispetto a tale ultimo periodo temporale, del tutto generico risulta il ricorso, non avendo il ricorrente riferito nulla sul punto. 2 4.2. Va, inoltre, considerato che, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della recisione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 - 01). 5. Ineccepibile appare in definitiva il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, anche in ordine alla adeguatezza della motivazione del Giudice per le indagini preliminari, avendo il Tribunale del Riesame compiutamente argomentato anche sulla pericolosità sociale di OM GL, a fronte di una avente carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, anche dal lato dello spessore della relativa esigenza e dell'individuazione della misura necessaria a fronteggiarla. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 4 dicembre 20275'
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALFREDO POMPEO VIOLA che conclude chiedendo il rigetto del ricorso;
assente il difensore nonostante la richiesta di trattazione orale. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Bari rigettava l'appello presentato nell'interesse di OM GL avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 16/12/2024 che aveva rigettato l'istanza de libertate avanzata dalla difesa in data 12 maggio 2025. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, l'interessato ha proposto ricorso, con l'atto a firma dell'Avv. Guseppe Giulitto, deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, lett. b), c), e) cod. proc. pen. 2.1. Lamenta il ricorrente che la pronuncia del Tribunale del Riesame non si uniforma al principio di diritto enucleato dalla Corte di cassazione in relazione al c.d. tempo silente ed alla necessità di una perdurante adesione all'organizzazione criminale anche in riferimento alla presunzione di cui al terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen., omettendo di confrontarsi sulle ulteriori circostanze dedotte dalla difesa. \. ,7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 826 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: GAVONI ANNA MARIA Data Udienza: 04/12/2025 2.1.1. Il ricorrente evidenzia l'assenza quantomeno dall'anno 2020 di un contributo concreto, stabile ed attuale sul piano causale della vita associativa conducente ad una insussistenza delle esigenze cautelari, anche in relazione alla duplice presunzione stabilita dall'art. 275, terzo comma cod. proc. pen. 3. Con requisitoria orale, il Procuratore Generale chiedeva il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Occorre muovere dal principio di diritto, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676, e Sez. 3, n. 43112 del 07/04/2015, C., Rv. 265569), secondo cui, in sede di appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a rivalutare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine agli allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o stricto sensu cautelare;
ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma della decisione appellata. 3. Fatta tale premessa, in tema di misure cautelari applicate per un reato di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il c.d. "tempo silente" trascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod. proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura, rispetto ai quali l'unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della stessa, siccome qualificabile, in presenza di ulteriori elementi di valutazione, come fatto sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l'attenuazione delle originarie esigenze cautelari (Sez. 2, n. 47120 del 04/11/2021, Attento, Rv. 282590 - 01). 4. Così delimitato il thema decidendum, il motivo deve giudicarsi infondato, non essendo l'ordinanza impugnata incorsa in alcun error in procedendo. 4.1. Non appropriato è, invero, il richiamo, operato in ricorso con incorporazione dei brani salienti, alla giurisprudenza di legittimità citata dal ricorrente, ovvero la sentenza pronunciata dalla Sezione 6, sentenza n. 11735 emessa in data 25/01/2024, in quanto afferente al "tempo silente" trascorso tra la commissione dei reati e l'applicazione della misura e non a quello, successivo, decorso tra quest'ultima e l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. 4.1.1. Rispetto a tale ultimo periodo temporale, del tutto generico risulta il ricorso, non avendo il ricorrente riferito nulla sul punto. 2 4.2. Va, inoltre, considerato che, in tema di sostituzione o revoca di misure cautelari applicate per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., ove la condotta sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa "storica", caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, grava sul giudice un onere motivazionale attenuato in ordine alla persistenza del pericolo cautelare, anche nei casi in cui sussista una significativa distanza temporale tra l'applicazione della misura e la richiesta di sostituzione della stessa, posto che l'attualità delle esigenze è immanente a tale tipo di reato, potendo essere esclusa solo in presenza di prove della recisione di ogni rapporto dell'accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474 - 01). 5. Ineccepibile appare in definitiva il conclusivo apprezzamento del giudice di merito, anche in ordine alla adeguatezza della motivazione del Giudice per le indagini preliminari, avendo il Tribunale del Riesame compiutamente argomentato anche sulla pericolosità sociale di OM GL, a fronte di una avente carattere di decisività, ossia in grado di diversamente orientare (allo stato) la prognosi cautelare, anche dal lato dello spessore della relativa esigenza e dell'individuazione della misura necessaria a fronteggiarla. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 4 dicembre 20275'