Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 826
CASS
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizi motivazionali in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari

    La Corte rileva che il 'tempo silente' tra la commissione del reato e l'applicazione della misura non è rilevante ai fini della revoca o sostituzione della misura cautelare, ma solo il tempo trascorso dall'applicazione della misura stessa. In tema di associazione mafiosa 'storica', l'attualità delle esigenze cautelari è immanente e può essere esclusa solo in presenza di prove della recisione di ogni rapporto con il sodalizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 826
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 826
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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