Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 30 marzo 2024 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 30 marzo 2024 |
Commentari • 36
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 5048 del 16https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. un., 16/02/2022, (ud. 06/07/2021, dep. 16/02/2022), n.5048 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. RUBINO Lina – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19331/2020 proposto da: COMUNE DI COLLI A VOLTURNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente …
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Giurisprudenza • 37
- 1. TAR Napoli, sez. VII, sentenza 22/10/2025, n. 6887Provvedimento: Pubblicato il 22/10/2025 N. 06887/2025 REG.PROV.COLL. N. 01744/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2025, proposto da ET AO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Di Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Moccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti TE AR, …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
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- ripristino stato dei luoghi·
- silenzio-inadempimento·
- improcedibilità domanda condono·
- commissario ad acta·
- art. 31 c.p.a.·
- art. 117 c.p.a.·
- condono edilizio
Versioni del testo
- Art. 1. Osservatorio nazionale sulla sicurezza
del personale scolastico 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Con il medesimo decreto sono determinate la composizione e la durata in carica dei componenti dell'Osservatorio, che e' costituito nel rispetto della parita' di genere, prevedendo la presenza di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, delle regioni, delle organizzazioni sindacali di categoria, studentesche e dei genitori maggiormente rappresentative a livello nazionale e di un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso decreto stabilisce le modalita' con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non da' diritto alla corresponsione di alcuna indennita', rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.
2. All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi di violenza commessa in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell' articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 ;
c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie;
d) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficolta' specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali;
e) vigilare sull'attuazione, nell'ambito scolastico, delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;
f) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza del personale scolastico;
g) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico;
h) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonche' a migliorare la qualita' della comunicazione con gli studenti e con le famiglie, anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa;
i) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva nei casi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.
3. L'Osservatorio acquisisce i dati relativi all'entita' e alla frequenza dei casi di violenza di cui al comma 2, lettera a), ripartiti al livello almeno regionale, anche con riguardo alle situazioni di rischio o di vulnerabilita' nell'ambiente di lavoro.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'Osservatorio nell'anno precedente.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUUE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante: «Attuazione dell' art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - Art. 2. Promozione dell'informazione 1. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove iniziative di informazione e di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale scolastico, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.
- Art. 3. Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico 1. E' istituita la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico», volta a sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico. La Giornata di cui al primo periodo e' celebrata il 15 dicembre di ogni anno.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
Note all' art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1949, n. 124.