Art. 12. Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani 1. Le attivita' agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversita', la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonche' lo sviluppo dell'attivita' agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualita', tradizionali e innovative, nei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della salute, il Ministro del turismo e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonche' delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 , nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 .
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 :
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversita' ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta' forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1.
3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.
4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.
Note all'art. 12:
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 :
«Art. 2 (Finalita'). - 1. Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a:
a) garantire la salvaguardia delle foreste nella loro estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversita' ecologica e bio-culturale;
b) promuovere la gestione attiva e razionale del patrimonio forestale nazionale al fine di garantire le funzioni ambientali, economiche e socio-culturali;
c) promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive nonche' lo sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali attraverso la protezione e il razionale utilizzo del suolo e il recupero produttivo delle proprieta' fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati, sostenendo lo sviluppo di forme di gestione associata delle proprieta' forestali pubbliche e private;
d) proteggere la foresta promuovendo azioni di prevenzione da rischi naturali e antropici, di difesa idrogeologica, di difesa dagli incendi e dalle avversita' biotiche ed abiotiche, di adattamento al cambiamento climatico, di recupero delle aree degradate o danneggiate, di sequestro del carbonio e di erogazione di altri servizi ecosistemici generati dalla gestione forestale sostenibile;
e) promuovere la programmazione e la pianificazione degli interventi di gestione forestale nel rispetto del ruolo delle regioni e delle autonomie locali;
f) favorire l'elaborazione di principi generali, di linee guida e di indirizzo nazionali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale, con riferimento anche agli strumenti di intervento previsti dalla politica agricola comune;
g) favorire la partecipazione attiva del settore forestale italiano alla definizione, implementazione e sviluppo della strategia forestale europea e delle politiche ad essa collegate;
h) garantire e promuovere la conoscenza e il monitoraggio del patrimonio forestale nazionale e dei suoi ecosistemi, anche al fine di supportare l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico nel settore forestale e ambientale;
i) promuovere e coordinare, nel settore, la formazione e l'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese;
l) promuovere l'attivita' di ricerca, sperimentazione e divulgazione tecnica nel settore forestale;
m) promuovere la cultura forestale e l'educazione ambientale.
2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata ed in coordinamento, per quanto di rispettiva competenza, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, adotta gli atti di indirizzo e assicura il coordinamento delle attivita' necessarie a garantire il perseguimento unitario e su tutto il territorio nazionale delle finalita' di cui al comma 1.
3. Per l'ordinato perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, lo Stato e le regioni promuovono accordi, intese istituzionali e progetti di valenza interregionale e internazionale.
4. All'attuazione delle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante: «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997.