Ordinanza cautelare 21 settembre 2022
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 30/03/2026, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01014/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1014 del 2022, proposto da
JI Ewaleifoh, rappresentato e difeso dall'avvocato Erika Vivaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del decreto del Questore di Livorno del 7.3.2022, notificato in data 12.7.2022, avente ad oggetto il diniego di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro autonomo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 marzo 2026 il dott. RT AR HI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. IF IE, cittadino della Nigeria, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Questore di Livorno ha respinto l’istanza presentata il 22.8.2020 di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro autonomo, con la motivazione che la documentazione presentata dall’istante è assolutamente carente dal punto di vista fiscale e reddituale, anche alla luce degli accertamenti svolti nella banca dati degli attivi Inps e Punto Fisco; ed ha altresì preso atto del parere sfavorevole al rilascio, in alternativa, di un permesso di soggiorno per protezione speciale, espresso dalla Commissione Territoriale.
2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
In particolare, sostiene, contrariamente a quanto affermato dall’Amministrazione, di avere documentalmente provato lo svolgimento pregresso e attuale di attività lavorativa con, solo, una flessione corrispondente al periodo della pandemia. Tant’è che ha un regolare contratto di lavoro ed è radicato sul territorio italiano da ormai molto tempo.
3) Con atto depositato il 6 settembre 2022, si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
4) Con ordinanza n. 557 del 21.9.2022, questo Tribunale ha respinto la domanda di tutela cautelare.
5) Alla udienza smaltimento del 24 marzo 2026, la causa è stata riservata per la decisione.
6) Il ricorso è infondato.
7) Come correttamente relazionato dalla Questura, lo straniero che intende svolgere lavoro autonomo deve dimostrare di possedere un reddito annuo – proveniente da fonti lecite –pari al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
Al tempo dello scrutinio della istanza in argomento tale somma corrispondeva ad euro 8.263,31.
Ciò in quanto la soglia di reddito annuo richiesta per il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo può essere espressamente fissata in una misura più alta rispetto a quella stabilita per il lavoro dipendente, secondo una ragionevole logica di cautela, in presenza di una minore garanzia circa la futura stabilità dell’attività lavorativa e del conseguente reddito che, nella fattispecie del lavoro autonomo, si ritiene maggiormente esposto agli effetti della libera iniziativa dell’interessato ed alle fluttuazioni di mercato rispetto al lavoro dipendente.
Tale requisito reddituale, tuttavia, non è mai stato raggiunto dal ricorrente.
Risulta infatti che:
- in occasione della presentazione dell’istanza di conversione, in data 22.08.2020, l’istante ha allegato un bilancio provvisorio compilato dalla commercialista Cinzia Stefanini dove veniva dichiarato, per il periodo 01.01.2020 - 18.08.2020, un reddito lordo pari a euro 4.949,90;
- di seguito al preavviso di rigetto della sua istanza, lo stesso trasmetteva la dichiarazione dei redditi 2020, relativa al periodo d’imposta 2019, dalla quale emergeva che l’interessato NON risultava aver prodotto alcun reddito;
- anche la dichiarazione dei redditi 2021, relativa al periodo d’imposta 2020, certificava un reddito annuo pari a euro 7.021, inferiore quindi all’ammontare previsto dalla richiamata normativa.
8) Nè sussistevano le condizioni per rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno di altro tipo, considerato che la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione distaccata di Livorno, per ben due volte ha espresso parere sfavorevole al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19, co. 1.2, del D.lgs. n. 286/98.
9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese del giudizio in ragione della assenza di memorie difensive della Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1014/22 lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GI, Presidente
RT AR HI, Consigliere, Estensore
Paolo Nasini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR HI | RD GI |
IL SEGRETARIO