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Sentenza 29 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/04/2026, n. 15653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15653 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NV GI nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/10/2025 del Tribunale del riesame di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL IL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da NV GI, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., in Penale Sent. Sez. 5 Num. 15653 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/01/2026 2 relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476, comma 2, cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la NV ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con il secondo motivo, il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. 3. Successivamente, la ricorrente personalmente e il difensore hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Rappresentano che, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare ha perso efficacia. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare che oramai non è più in atto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casi in cui l’inammissibilità̀ sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione, per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese e per cassa ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL IL SA LO
udita la relazione svolta dal Consigliere EL IL;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Riesame –, nel rigettare il ricorso proposto da NV GI, ha confermato l'ordinanza emessa il 27 gennaio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, applicativa della misura interdittiva di cui all'art. 289 cod. proc. pen., in Penale Sent. Sez. 5 Num. 15653 Anno 2026 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 27/01/2026 2 relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 479 cod. pen., in relazione al 476, comma 2, cod. pen. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, la NV ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo, con il primo motivo, i vizi di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., con il secondo motivo, il vizio di motivazione e, con il terzo motivo, i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali, in relazione all’art. 274 cod. proc. pen. 3. Successivamente, la ricorrente personalmente e il difensore hanno fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse. Rappresentano che, nelle more del giudizio di legittimità, la misura cautelare ha perso efficacia. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La parte, invero, come da lei stessa dichiarato, non ha più interesse a coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare che oramai non è più in atto. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese né quella al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. Invero, non si versa in una situazione di “soccombenza” nei casi in cui l’inammissibilità̀ sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione, per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, Valentini, Rv. 249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per spese e per cassa ammende. Così deciso, il 27 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente EL IL SA LO