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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 574 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 574/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2627/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terlizzi - Piazza 4 Novembre, 19 70038 Terlizzi BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 30/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 DEL 11.11.2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 28.11.2022, il Ricorrente_1 s.p.a. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n.655/2022 con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.335 del 11.11.2020, emesso dal Comune di Terlizzi per omesso versamento dell'imposta IMU, in riferimento all'anno d'imposta 2015, per un importo pari ad € 181.713,00 oltre interessi e sanzioni, su diversi immobili costituenti un sito industriale.
La C.T.P. fondava la decisione sulla considerazione che la società ricorrente, pur avendo invocato il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta in ragione dello stato di inagibilità dell'immobile, non aveva esaustivamente dimostrato la ricorrenza di tale condizione, limitandosi a produrre documentazione (relazione peritale e comunicazione della Regione Puglia) dalla quale si evinceva il solo stato di dismissione dell'immobile.
Con l'impugnazione il difensore dell'appellante censurava la sentenza deducendo la violazione dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504 e dell'art. 17 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 28 del 09.09.2014 per non avere il giudice di primo grado attribuito alcun rilievo alla perizia espletata nell'ambito della procedura concordataria che aveva interessato il Ricorrente_1, pendente dinnanzi al Tribunale di Bari (R.G. n° 3/2013) dall'ing. Nominativo_1 per la stima del valore di mercato degli immobili di proprietà della società in liquidazione;
evidenziava, al riguardo, che la circostanza che nell'elaborato peritale si attestava che “ … il sito industriale costituito da immobili, piazzali, pertinenze e locali tecnici a servizio del sito risulta completamente dismesso….” avrebbe dovuto comportare, in ragione della mancata utilizzazione dell'immobili, l'applicazione dell'art. 8 del D.lgs. n.504/92 secondo il quale: “l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni…”; osservava che tale previsione risultava riprodotta anche nel “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Terlizzi n. 28 del 9 settembre 2014, precisamente nell'art. 17 rubricato: “ fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”; censurava la sentenza anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistere l'onere comunicativo in capo al contribuente assumendo che il
Comune, sin dal 2013, era al corrente dello stato di dismissione e di inutilizzabilità dell'opificio; a riscontro, richiamava il contenuto della nota n.3473 del 09.08.2013 predisposta dalla Regione Puglia, ritualmente depositata nel fascicolo di primo grado, nella parte in cui si affermava :” … il Comune di Terlizzi ha segnalato, con nota n° 22805 del 07.08.2013, (allegata in copia) che l'impianto di cui all'oggetto risulta non essere più attivo ….”.
Rappresentava, inoltre, che altra sezione della C.T.P., nell'ambito di analogo giudizio riguardante la società in relazione all'imposizione IMU relativa all'anno d'imposta 2019 (sentenza n° 750/22, emessa in data
15.04.2022), aveva aderito alla suddetta interpretazione ritenendo, nella specie, che la richiesta di sopralluogo avanzata dalla Regione Puglia all'ARPA al fine di verificare “potenziali pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini” in merito alle condizioni dell'opificio, portata a conoscenza anche del Comune di Terlizzi, aveva messo l'ente in condizione di conoscere le condizioni del sito industriale e di superare l'obbligo di formale comunicazione da parte del contribuente dello stato di inagibilità del fabbricato;
con la stessa sentenza era stato statuito che le sanzioni dovevano essere rideterminate in ragione delle minori imposte gravanti sulla società in ragione del riconoscimento del diritto al pagamento dell'imposta nella misura del 50%.
Ad ulteriore riprova dello stato di dismissione, abbandono, fatiscenza e vandalizzazione dei luoghi, produceva in questa sede, richiamandone il contenuto, l'elaborato peritale predisposto a firma dell'ing. Nominativo_2 con annessa documentazione fotografica attestante le condizioni di degrado del complesso industriale in esame, nonché la “Relazione Tecnica di mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nel sito di proprietà del Ricorrente_1 SpA in Liquidazione …” comprovante l'inaccessibilità all'immobile a causa della presenza di amianto su gran parte del sito.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna del Comune di Terlizzi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle del procedimento di mediazione.
Il Comune di Terlizzi, costituitosi in giudizio con atto depositato in data 20.11.2025, dopo aver rappresentato che nelle more del giudizio era stata avviata una interlocuzione con la società in liquidazione volta alla definizione di un accordo transattivo che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo, deduceva l'infondatezza dell'appello; osservava, in primo luogo, che l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L.
201/2011, riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e non si estende agli immobili “dismessi"; in secondo luogo, rilevava che lo stato di inagibilità/inabitabilità deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia, oppure autocertificata dal contribuente ai sensi del DPR 445/2000, asserendo che nel caso di specie non si era verificata alcuna delle suddette condizioni e che la documentazione prodotta in giudizio faceva riferimento esclusivamente alla "dismissione" dell'immobile, ovvero alla mancanza di utilizzo economico dello stesso, circostanza irrilevante ai fini della riduzione IMU: osservava, peraltro, che tale documentazione poteva essere riferita ai soli fabbricati del complesso aziendale accertato e non anche ai terreni e alle aree edificabili pure presenti nell'avviso di accertamento.
Sulla base di tali argomentazioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 27.3.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione ritenendo che, al di là dell'enunciato stato di liquidazione in cui versava la società, non fossero stati documentati elementi specifici in relazione alla sussistenza del requisito del grave e irreparabile danno che connota il prospettato periculum in mora;
alla successiva udienza del 1°.12.2025 i difensori di entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la fattispecie concreta, riferita al pagamento di imposta relativa all'anno 2015, è inquadrabile entro la cornice normativa delineata dall'art.8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, che prevede espressamente che “1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente…..” e dal successivo art.13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 in virtù del quale “……la base imponibile
è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”. Ai fini del riconoscimento della riduzione è dunque necessario documentare –o attestare attraverso dichiarazione sostitutiva- la sussistenza del requisito concernente la “inagibilità/inabitabilità” dell'immobile. Ad avviso del Collegio tale prova non è stata fornita dall'appellante; ed invero, anche a voler riconoscere lo stato di inagibilità degli immobili costituenti il sito industriale in esame con riferimento all'anno di imposta in contestazione, piuttosto che lo stato di sola dismissione degli stessi, va rilevato che è incontestata la circostanza che la società appellante non ha mai presentato al Comune di Terlizzi una perizia o una autodichiarazione, nè allegato, in altro modo, documentazione idonea a provare la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio della riduzione dell'imposta.
Alcuna valenza probatoria, al fine di ritenere dimostrata la conoscibilità dello stato di inagibilità da parte
Comune ed escludere la sussistenza dell'onere comunicativo, può essere riconosciuta alla missiva della
Regione Puglia del 9.8.2013, atteso che da tale atto emerge esclusivamente che il Comune aveva segnalato, con nota n.22805 del 07/00/2013, alla Regione che l'impianto del Ricorrente_1 risultava a tale data non essere più attivo, informazione che poteva essere resa anche sulla base di dati che prescindevano dalla conoscenza dello stato effettivo degli immobili costituenti il sito industriale, nè tale ultima circostanza poteva essere dedotta dalla richiesta di sopralluogo avanzata dalla Regione all'ARPA atteso che il rispetto dell'osservanza delle prescrizioni di sicurezza ben potevano interessare un immobile agibile.
Allo stesso modo alcuna rilevanza può essere attribuita agli elaborati peritali redatti nell'ambito della procedura civile non essendo stata in alcun modo dimostrata la conoscenza del contenuto degli stessi da parte dell'ente comunale.
In virtù di tali considerazioni, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nei casi, come quello in esame, in cui non risulti provato che il contribuente abbia comunicato al Comune le condizioni dell'immobile e che non emerga la prova –non la presunzione- della conoscenza dello stato di inagibilità da parte dell'ente, va confermata, condividendo la statuizione della sentenza di primo grado, la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e si liquidano, anche tenendo conto della fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento di spese e onorari del presente grado di giudizio –comprensive della fase cautelare- che liquida in euro 3000,00 oltre accessori.
Bari, 12 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
GE SS RA SO
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DILISO FRANCESCO, Presidente
PONTASSUGLIA EUGENIA, Relatore
PROTOMASTRO GABRIELE, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2627/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Terlizzi - Piazza 4 Novembre, 19 70038 Terlizzi BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 655/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 6 e pubblicata il 30/03/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 335 DEL 11.11.2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello depositato in data 28.11.2022, il Ricorrente_1 s.p.a. in liquidazione, in persona del suo liquidatore, legalmente rappresentato e difeso, impugnava la sentenza n.655/2022 con la quale la
Commissione Tributaria Provinciale di Bari aveva rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n.335 del 11.11.2020, emesso dal Comune di Terlizzi per omesso versamento dell'imposta IMU, in riferimento all'anno d'imposta 2015, per un importo pari ad € 181.713,00 oltre interessi e sanzioni, su diversi immobili costituenti un sito industriale.
La C.T.P. fondava la decisione sulla considerazione che la società ricorrente, pur avendo invocato il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta in ragione dello stato di inagibilità dell'immobile, non aveva esaustivamente dimostrato la ricorrenza di tale condizione, limitandosi a produrre documentazione (relazione peritale e comunicazione della Regione Puglia) dalla quale si evinceva il solo stato di dismissione dell'immobile.
Con l'impugnazione il difensore dell'appellante censurava la sentenza deducendo la violazione dell'art. 8 del D. Lgs. 30.12.1992, n° 504 e dell'art. 17 del Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio
Comunale n° 28 del 09.09.2014 per non avere il giudice di primo grado attribuito alcun rilievo alla perizia espletata nell'ambito della procedura concordataria che aveva interessato il Ricorrente_1, pendente dinnanzi al Tribunale di Bari (R.G. n° 3/2013) dall'ing. Nominativo_1 per la stima del valore di mercato degli immobili di proprietà della società in liquidazione;
evidenziava, al riguardo, che la circostanza che nell'elaborato peritale si attestava che “ … il sito industriale costituito da immobili, piazzali, pertinenze e locali tecnici a servizio del sito risulta completamente dismesso….” avrebbe dovuto comportare, in ragione della mancata utilizzazione dell'immobili, l'applicazione dell'art. 8 del D.lgs. n.504/92 secondo il quale: “l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni…”; osservava che tale previsione risultava riprodotta anche nel “Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta unica comunale”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Terlizzi n. 28 del 9 settembre 2014, precisamente nell'art. 17 rubricato: “ fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati”; censurava la sentenza anche nella parte in cui aveva ritenuto sussistere l'onere comunicativo in capo al contribuente assumendo che il
Comune, sin dal 2013, era al corrente dello stato di dismissione e di inutilizzabilità dell'opificio; a riscontro, richiamava il contenuto della nota n.3473 del 09.08.2013 predisposta dalla Regione Puglia, ritualmente depositata nel fascicolo di primo grado, nella parte in cui si affermava :” … il Comune di Terlizzi ha segnalato, con nota n° 22805 del 07.08.2013, (allegata in copia) che l'impianto di cui all'oggetto risulta non essere più attivo ….”.
Rappresentava, inoltre, che altra sezione della C.T.P., nell'ambito di analogo giudizio riguardante la società in relazione all'imposizione IMU relativa all'anno d'imposta 2019 (sentenza n° 750/22, emessa in data
15.04.2022), aveva aderito alla suddetta interpretazione ritenendo, nella specie, che la richiesta di sopralluogo avanzata dalla Regione Puglia all'ARPA al fine di verificare “potenziali pericoli per l'ambiente e la salute dei cittadini” in merito alle condizioni dell'opificio, portata a conoscenza anche del Comune di Terlizzi, aveva messo l'ente in condizione di conoscere le condizioni del sito industriale e di superare l'obbligo di formale comunicazione da parte del contribuente dello stato di inagibilità del fabbricato;
con la stessa sentenza era stato statuito che le sanzioni dovevano essere rideterminate in ragione delle minori imposte gravanti sulla società in ragione del riconoscimento del diritto al pagamento dell'imposta nella misura del 50%.
Ad ulteriore riprova dello stato di dismissione, abbandono, fatiscenza e vandalizzazione dei luoghi, produceva in questa sede, richiamandone il contenuto, l'elaborato peritale predisposto a firma dell'ing. Nominativo_2 con annessa documentazione fotografica attestante le condizioni di degrado del complesso industriale in esame, nonché la “Relazione Tecnica di mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nel sito di proprietà del Ricorrente_1 SpA in Liquidazione …” comprovante l'inaccessibilità all'immobile a causa della presenza di amianto su gran parte del sito.
Concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado, l'accoglimento dell'appello con conseguente condanna del Comune di Terlizzi al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio nonché di quelle del procedimento di mediazione.
Il Comune di Terlizzi, costituitosi in giudizio con atto depositato in data 20.11.2025, dopo aver rappresentato che nelle more del giudizio era stata avviata una interlocuzione con la società in liquidazione volta alla definizione di un accordo transattivo che, tuttavia, non aveva avuto esito positivo, deduceva l'infondatezza dell'appello; osservava, in primo luogo, che l'agevolazione prevista dall'art. 13, comma 3, lett. b) del D.L.
201/2011, riguarda i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, e non si estende agli immobili “dismessi"; in secondo luogo, rilevava che lo stato di inagibilità/inabitabilità deve essere accertato dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia, oppure autocertificata dal contribuente ai sensi del DPR 445/2000, asserendo che nel caso di specie non si era verificata alcuna delle suddette condizioni e che la documentazione prodotta in giudizio faceva riferimento esclusivamente alla "dismissione" dell'immobile, ovvero alla mancanza di utilizzo economico dello stesso, circostanza irrilevante ai fini della riduzione IMU: osservava, peraltro, che tale documentazione poteva essere riferita ai soli fabbricati del complesso aziendale accertato e non anche ai terreni e alle aree edificabili pure presenti nell'avviso di accertamento.
Sulla base di tali argomentazioni chiedeva la conferma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'appello e condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
Con ordinanza del 27.3.2023 la Corte rigettava l'istanza di sospensione ritenendo che, al di là dell'enunciato stato di liquidazione in cui versava la società, non fossero stati documentati elementi specifici in relazione alla sussistenza del requisito del grave e irreparabile danno che connota il prospettato periculum in mora;
alla successiva udienza del 1°.12.2025 i difensori di entrambe le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Corte riservava la decisione, definendo il giudizio nella successiva camera di consiglio del 12.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la fattispecie concreta, riferita al pagamento di imposta relativa all'anno 2015, è inquadrabile entro la cornice normativa delineata dall'art.8, comma 1, D.Lgs. n. 504/1992, che prevede espressamente che “1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente…..” e dal successivo art.13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 in virtù del quale “……la base imponibile
è ridotta del 50 per cento: b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione”. Ai fini del riconoscimento della riduzione è dunque necessario documentare –o attestare attraverso dichiarazione sostitutiva- la sussistenza del requisito concernente la “inagibilità/inabitabilità” dell'immobile. Ad avviso del Collegio tale prova non è stata fornita dall'appellante; ed invero, anche a voler riconoscere lo stato di inagibilità degli immobili costituenti il sito industriale in esame con riferimento all'anno di imposta in contestazione, piuttosto che lo stato di sola dismissione degli stessi, va rilevato che è incontestata la circostanza che la società appellante non ha mai presentato al Comune di Terlizzi una perizia o una autodichiarazione, nè allegato, in altro modo, documentazione idonea a provare la sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio della riduzione dell'imposta.
Alcuna valenza probatoria, al fine di ritenere dimostrata la conoscibilità dello stato di inagibilità da parte
Comune ed escludere la sussistenza dell'onere comunicativo, può essere riconosciuta alla missiva della
Regione Puglia del 9.8.2013, atteso che da tale atto emerge esclusivamente che il Comune aveva segnalato, con nota n.22805 del 07/00/2013, alla Regione che l'impianto del Ricorrente_1 risultava a tale data non essere più attivo, informazione che poteva essere resa anche sulla base di dati che prescindevano dalla conoscenza dello stato effettivo degli immobili costituenti il sito industriale, nè tale ultima circostanza poteva essere dedotta dalla richiesta di sopralluogo avanzata dalla Regione all'ARPA atteso che il rispetto dell'osservanza delle prescrizioni di sicurezza ben potevano interessare un immobile agibile.
Allo stesso modo alcuna rilevanza può essere attribuita agli elaborati peritali redatti nell'ambito della procedura civile non essendo stata in alcun modo dimostrata la conoscenza del contenuto degli stessi da parte dell'ente comunale.
In virtù di tali considerazioni, in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale nei casi, come quello in esame, in cui non risulti provato che il contribuente abbia comunicato al Comune le condizioni dell'immobile e che non emerga la prova –non la presunzione- della conoscenza dello stato di inagibilità da parte dell'ente, va confermata, condividendo la statuizione della sentenza di primo grado, la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e si liquidano, anche tenendo conto della fase cautelare, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione III, rigetta l'appello e, per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
Condanna l'appellante al pagamento di spese e onorari del presente grado di giudizio –comprensive della fase cautelare- che liquida in euro 3000,00 oltre accessori.
Bari, 12 gennaio 2026
Il Giudice estensore Il Presidente
GE SS RA SO