CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 788/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4990/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - Piazza Municipio N. 1 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
SE Crediti Servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001338 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001338 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di San Gregorio Magno ed alla SE Crediti Servizi E Tecnologie Spa con pec del 30.10.2025, depositato in CGT in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 2465120250001338, notificata il 4.8.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 698,00 per TARI 2017 e 2018, sanzioni ed interessi, in forza dell'avviso di accertamento 3065120230002215, notificato il 10.12.2022.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'intimazione perché non notificato l'avviso di accertamento in essa richiamato.
Eccepisce, conseguentemente, la prescrizione della pretesa tributaria intimata.
Con controdeduzioni 9.1.2026 la SE spa deduce la inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione è stato regolarmente notificato, per come dimostrato con la documentazione che deposita.
Con memoria 28.1.2026, il ricorrente impugna la documentazione depositata dalla SE, evidenziando che non prova la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corretta notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'impugnata intimazione e ad essa presupposto costituisce questione centrale e dirimente per la definizione della controversia in esame, in forza del principio
(ripetutamente affermato dalla Suprema Corte) della sequenzialità degli atti nel diritto tributario, per cui la notifica dell'atto prodromico è una condizione di validità della pretesa tributaria.
Ebbene, la resistente CREST spa sostiene che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al ricorrente con la procedura per compiuta giacenza (che consente di considerare l'atto legalmente conosciuto dal destinatario anche se non lo ha materialmente ritirato) ed a riprova ha depositato la busta di una raccomandata indirizzata al ricorrente su cui è apposto il timbro di restituzione al mittente in data 10.12.2022 per compiuta giacenza e l'annotazione a penna “avvisato 9.11.2022” , nonché un avviso di ricevimento completamente in bianco, privo anche della firma dell'agente postale notificatore.
Ritiene, però, questa CGT che tale documentazione sia insufficiente a fornire la piena prova di una notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, in quanto non viene dimostrato il rispetto da parte del “portalettere” di una serie di passaggi necessari, come l'indicazione nell'avviso di ricevimento del tentativo di consegna e della relativa data, il riferimento all'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale del destinatario per informarlo del tentativo di consegna e dell'ufficio postale presso cui la raccomandata è stata depositata.
In sostanza, nel caso in cui un atto sia stato inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, la prova che un atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, per cui solo con la produzione dell'avviso di giacenza, il mittente può dimostrare di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito. Il ricorso va, pertanto, accolto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente SE alle spese di giudizio che liquida in euro 300,00, oltre contributo unificato ed accessori, che liquida in favore del ricorrente, con attribuzione al suo procuratore e difensore, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4990/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Gregorio Magno - Piazza Municipio N. 1 84020 San Gregorio Magno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
SE Crediti Servizi E Tecnologie Spa - 00868170143
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001338 TARI 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2465120250001338 TARI 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 418/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di San Gregorio Magno ed alla SE Crediti Servizi E Tecnologie Spa con pec del 30.10.2025, depositato in CGT in pari data, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 2465120250001338, notificata il 4.8.2025, con la quale è stata richiesta la somma di euro 698,00 per TARI 2017 e 2018, sanzioni ed interessi, in forza dell'avviso di accertamento 3065120230002215, notificato il 10.12.2022.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'intimazione perché non notificato l'avviso di accertamento in essa richiamato.
Eccepisce, conseguentemente, la prescrizione della pretesa tributaria intimata.
Con controdeduzioni 9.1.2026 la SE spa deduce la inammissibilità ed infondatezza del ricorso, in quanto l'avviso di accertamento richiamato nell'intimazione è stato regolarmente notificato, per come dimostrato con la documentazione che deposita.
Con memoria 28.1.2026, il ricorrente impugna la documentazione depositata dalla SE, evidenziando che non prova la notifica dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corretta notifica dell'avviso di accertamento richiamato nell'impugnata intimazione e ad essa presupposto costituisce questione centrale e dirimente per la definizione della controversia in esame, in forza del principio
(ripetutamente affermato dalla Suprema Corte) della sequenzialità degli atti nel diritto tributario, per cui la notifica dell'atto prodromico è una condizione di validità della pretesa tributaria.
Ebbene, la resistente CREST spa sostiene che l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al ricorrente con la procedura per compiuta giacenza (che consente di considerare l'atto legalmente conosciuto dal destinatario anche se non lo ha materialmente ritirato) ed a riprova ha depositato la busta di una raccomandata indirizzata al ricorrente su cui è apposto il timbro di restituzione al mittente in data 10.12.2022 per compiuta giacenza e l'annotazione a penna “avvisato 9.11.2022” , nonché un avviso di ricevimento completamente in bianco, privo anche della firma dell'agente postale notificatore.
Ritiene, però, questa CGT che tale documentazione sia insufficiente a fornire la piena prova di una notifica perfezionatasi per compiuta giacenza, in quanto non viene dimostrato il rispetto da parte del “portalettere” di una serie di passaggi necessari, come l'indicazione nell'avviso di ricevimento del tentativo di consegna e della relativa data, il riferimento all'avviso di giacenza immesso nella cassetta postale del destinatario per informarlo del tentativo di consegna e dell'ufficio postale presso cui la raccomandata è stata depositata.
In sostanza, nel caso in cui un atto sia stato inviato mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario o di altra persona abilitata a riceverla, la prova che un atto sia pervenuto all'indirizzo del destinatario coincide con il relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, per cui solo con la produzione dell'avviso di giacenza, il mittente può dimostrare di avere fatto tutto il possibile per inviare la comunicazione al destinatario dell'avvenuto deposito. Il ricorso va, pertanto, accolto
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente SE alle spese di giudizio che liquida in euro 300,00, oltre contributo unificato ed accessori, che liquida in favore del ricorrente, con attribuzione al suo procuratore e difensore, dichiaratosi antistatario.