CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Piva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T65CRGL00173 2025 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T65CRGL00174 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente affidava il suo ricorso a ben 13 motivi di ricorso, come di seguito elencati.
1. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO, STANTE LA DECADENZA DELL'AZIONE IMPOSITIVA:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 BIS, CO. 1, LETT. C), 43, D.P.R. N. 600/1973, 1, CO. 421, L. 311/2004
(RATIONE TEMPORIS APPLICABILE)
2. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 OCTIES, LEGGE
N.241/1990, 8 DELLA CEDU: L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON HA UN POTERE
DISCREZIONALE ILLIMITATO.
3. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE: VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3, LEGGE N. 241/1990, 7, LEGGE N. 212/2000, 38 BIS, 42, D.P.R. N. 600/1973.
4. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, LEGGE N. 3
212/2000, 97 DELLA COSTITUZIONE: SONO STATI VIOLATI I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO SOTTO MOLTEPLICI PROFILI.
5. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER CARENZA ASSOLUTA DI PROVA: VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7, COMMA 5 BIS, D.LGS. N. 546/1992. LA PRETESA NON È FONDATA SU
ELEMENTI CIRCOSTANZIATI E PUNTUALI E, IN OGNI CASO, SI TRATTA DI ELEMENTI DEL TUTTO
INSUFFICIENTI.
6. ILLEGITTIMITÀ E INFONDATEZZA DEGLI ATTI DI RECUPERO PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA: I PROGETTI REALIZZATI DA Ricorrente_1 RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ RICOMPRESE DALL'ART. 3, D.L. N. 145/2013, E DAL D.M. 27 MAGGIO 2015, SIA ALLA LUCE
DELL'INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E
DEL 2016 E DEI CHIARIMENTI CONTENUTI NELLE FAQ DEL MISE, SIA IN BASE AI CRITERI
(COMUNQUE NON CONDIVISIBILI) DELINEATI NEL MANUALE DI FRASCATI – SETTIMA EDIZIONE.
INOLTRE, NON SUSSISTE ALCUNA ANOMALIA NELL'IMPORTO DEL CREDITO
COMPLESSIVAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE.
7. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, D.LGS. N. 472/1997:
ASSENZA DI DOLO O COLPA.
8. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, LEGGE N.
212/2000, 6, COMMA 5 TER, D.LGS. N. 472/1997 (PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO).
9. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, D.LGS. N. 472/1997 (CAUSE DI
NON PUNIBILITÀ): LE RILEVAZIONI CONTABILI SONO CORRETTE.
10. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, D.LGS. N. 472/1997, 7
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E 1 DEL COD. PEN. (PRINCIPI DI
LEGALITÀ, TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA NONCHÉ DI IRRETROATTIVITÀ)
11. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, D.LGS. N. 472/1997, 10,
LEGGE N. 212/2000. RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 8, D.LGS. N. 546/1992 (OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA DELLA DISCIPLINA).
12. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13, D.LGS. N. 471/1997: A TUTTO
CONCEDERE SI TRATTEREBBE DI UN CREDITO NON SPETTANTE, ANZICHÉ INESISTENTE.
13. IN ESTREMO SUBORDINE, RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER MANIFESTA SPROPORZIONE, AI
SENSI DELL'ART. 7 D.LGS. 472/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno contenzioso afferisce una delle tematiche di diritto tributario più controverse e difficoltose nonché più dibattute.
La CTP di Vicenza con varie pronunce – alcune delle quali spesso citate - ha affrontato la questione con una statistica prevalentemente favorevole al contribuente. Oltre alla nota sentenza di questa sezione III
(rel. Riondino nr. 365/21- pronunciata il 28.5.2021 e depositata il 9 luglio 2021) e la recente 14/2022 della
II sezione (Presidente/rel. Tomaselli), si segnala anche la sentenza 61/2022 della Prima sezione.
La giurisprudenza di II grado risulta anch'essa favorevole al contribuente specie nei casi di perizia giurata e per crediti sorti prima del 2018 (v. CTR Emilia Romagna pres. rel. Gobbi sent.307/'21) ovvero prima del
Decreto Mise del 26 maggio 2020 .
Il ricorso è già stato trattato in sede cautelare con un collegio in composizione parzialmente diversa, che ha accolto l'istanza del contribuente.
Il ricorso va accolto nel merito – assorbiti tutti gli altri motivi (anche il primo che appare ficcante).
«Nel caso di specie, come in altri casi simili, l'ufficio si è mosso effettuando autonomamente valutazioni in ordine a tematiche caratterizzate da un forte tecnicismo, effettuando osservazioni che, seppur astrattamente convincenti, scontano la circostanza di essere state formulate senza alcun apporto da parte di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare siffatto tipo di valutazione. E se è vero, come affermato dall'ufficio, che nel caso di specie il parere emesso dal Mise ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo del 2015 non appare obbligatorio ma meramente facoltativo, rimane il fatto che materie caratterizzate da aspetti tecnici di elevato rilievo devono appoggiarsi su valutazioni di soggetti esperti nella materia» (in senso analogo le ulteriori sentenze di Codesta On.le
Corte n. 209/2022, n. 210/2/2022, n. 382/2022, n. 543/2022, n. 547/2022, n. 2/2023, n. 43/2023, n.
364/2023 e n. 29/2024).
Inoltre l'esistenza e l'utilità di un brevetto – per le stesse ragioni – sfugge alla discrezionalità valutativa dell'Agenzia, per carenza di poteri e competenze.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese vanno compensate per via della complessità non solo giuridica, ma fattuale della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente e Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
PIPESCHI GIANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 547/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - Piva_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Vicenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T65CRGL00173 2025 REC.CREDITO.IMP 2018
- ATTO DI RECUPER n. T65CRGL00174 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 23/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente affidava il suo ricorso a ben 13 motivi di ricorso, come di seguito elencati.
1. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO, STANTE LA DECADENZA DELL'AZIONE IMPOSITIVA:
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38 BIS, CO. 1, LETT. C), 43, D.P.R. N. 600/1973, 1, CO. 421, L. 311/2004
(RATIONE TEMPORIS APPLICABILE)
2. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 21 OCTIES, LEGGE
N.241/1990, 8 DELLA CEDU: L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON HA UN POTERE
DISCREZIONALE ILLIMITATO.
3. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE: VIOLAZIONE DEGLI
ARTT. 3, LEGGE N. 241/1990, 7, LEGGE N. 212/2000, 38 BIS, 42, D.P.R. N. 600/1973.
4. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, LEGGE N. 3
212/2000, 97 DELLA COSTITUZIONE: SONO STATI VIOLATI I PRINCIPI DI BUONA FEDE E DEL
LEGITTIMO AFFIDAMENTO SOTTO MOLTEPLICI PROFILI.
5. ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI DI RECUPERO PER CARENZA ASSOLUTA DI PROVA: VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 2697 C.C. E 7, COMMA 5 BIS, D.LGS. N. 546/1992. LA PRETESA NON È FONDATA SU
ELEMENTI CIRCOSTANZIATI E PUNTUALI E, IN OGNI CASO, SI TRATTA DI ELEMENTI DEL TUTTO
INSUFFICIENTI.
6. ILLEGITTIMITÀ E INFONDATEZZA DEGLI ATTI DI RECUPERO PER INSUSSISTENZA DELLA VIOLAZIONE CONTESTATA: I PROGETTI REALIZZATI DA Ricorrente_1 RIENTRANO TRA LE ATTIVITÀ RICOMPRESE DALL'ART. 3, D.L. N. 145/2013, E DAL D.M. 27 MAGGIO 2015, SIA ALLA LUCE
DELL'INTERPRETAZIONE FORNITA DALLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E
DEL 2016 E DEI CHIARIMENTI CONTENUTI NELLE FAQ DEL MISE, SIA IN BASE AI CRITERI
(COMUNQUE NON CONDIVISIBILI) DELINEATI NEL MANUALE DI FRASCATI – SETTIMA EDIZIONE.
INOLTRE, NON SUSSISTE ALCUNA ANOMALIA NELL'IMPORTO DEL CREDITO
COMPLESSIVAMENTE UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE.
7. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 5, D.LGS. N. 472/1997:
ASSENZA DI DOLO O COLPA.
8. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI IRROGATE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 10, LEGGE N.
212/2000, 6, COMMA 5 TER, D.LGS. N. 472/1997 (PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO).
9. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6, D.LGS. N. 472/1997 (CAUSE DI
NON PUNIBILITÀ): LE RILEVAZIONI CONTABILI SONO CORRETTE.
10. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, D.LGS. N. 472/1997, 7
DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E 1 DEL COD. PEN. (PRINCIPI DI
LEGALITÀ, TASSATIVITÀ E DETERMINATEZZA NONCHÉ DI IRRETROATTIVITÀ)
11. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, D.LGS. N. 472/1997, 10,
LEGGE N. 212/2000. RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 8, D.LGS. N. 546/1992 (OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA DELLA DISCIPLINA).
12. ILLEGITTIMITÀ DELLE SANZIONI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 13, D.LGS. N. 471/1997: A TUTTO
CONCEDERE SI TRATTEREBBE DI UN CREDITO NON SPETTANTE, ANZICHÉ INESISTENTE.
13. IN ESTREMO SUBORDINE, RIDUZIONE DELLE SANZIONI PER MANIFESTA SPROPORZIONE, AI
SENSI DELL'ART. 7 D.LGS. 472/1997.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'odierno contenzioso afferisce una delle tematiche di diritto tributario più controverse e difficoltose nonché più dibattute.
La CTP di Vicenza con varie pronunce – alcune delle quali spesso citate - ha affrontato la questione con una statistica prevalentemente favorevole al contribuente. Oltre alla nota sentenza di questa sezione III
(rel. Riondino nr. 365/21- pronunciata il 28.5.2021 e depositata il 9 luglio 2021) e la recente 14/2022 della
II sezione (Presidente/rel. Tomaselli), si segnala anche la sentenza 61/2022 della Prima sezione.
La giurisprudenza di II grado risulta anch'essa favorevole al contribuente specie nei casi di perizia giurata e per crediti sorti prima del 2018 (v. CTR Emilia Romagna pres. rel. Gobbi sent.307/'21) ovvero prima del
Decreto Mise del 26 maggio 2020 .
Il ricorso è già stato trattato in sede cautelare con un collegio in composizione parzialmente diversa, che ha accolto l'istanza del contribuente.
Il ricorso va accolto nel merito – assorbiti tutti gli altri motivi (anche il primo che appare ficcante).
«Nel caso di specie, come in altri casi simili, l'ufficio si è mosso effettuando autonomamente valutazioni in ordine a tematiche caratterizzate da un forte tecnicismo, effettuando osservazioni che, seppur astrattamente convincenti, scontano la circostanza di essere state formulate senza alcun apporto da parte di soggetti muniti della preparazione tecnica necessaria ad effettuare siffatto tipo di valutazione. E se è vero, come affermato dall'ufficio, che nel caso di specie il parere emesso dal Mise ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del decreto attuativo del 2015 non appare obbligatorio ma meramente facoltativo, rimane il fatto che materie caratterizzate da aspetti tecnici di elevato rilievo devono appoggiarsi su valutazioni di soggetti esperti nella materia» (in senso analogo le ulteriori sentenze di Codesta On.le
Corte n. 209/2022, n. 210/2/2022, n. 382/2022, n. 543/2022, n. 547/2022, n. 2/2023, n. 43/2023, n.
364/2023 e n. 29/2024).
Inoltre l'esistenza e l'utilità di un brevetto – per le stesse ragioni – sfugge alla discrezionalità valutativa dell'Agenzia, per carenza di poteri e competenze.
In conclusione il ricorso va accolto.
Le spese vanno compensate per via della complessità non solo giuridica, ma fattuale della fattispecie dedotta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate