Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3184
CASS
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla violazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011

    La Corte ha ritenuto che il decreto della Corte di appello sia conforme ai principi stabiliti dalla Corte Costituzionale e che la motivazione sia compiuta e non apparente, basata su elementi legittimamente tratti anche da una sentenza di patteggiamento, evidenziando specifici elementi di fatto emersi dal procedimento.

  • Rigettato
    Violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen. per motivazione apparente

    La Corte ha ritenuto questo motivo non consentito e generico, poiché sotto l'apparente rubricazione di violazione di legge si censura la motivazione e il ragionamento probatorio. Ha affermato che la motivazione non è apparente, poiché la Corte territoriale si è confrontata con le deduzioni difensive relative a possibili fonti lecite di reddito e alla partecipazione del prevenuto alle condotte.

  • Rigettato
    Improcedibilità per decorso dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen.

    Il Collegio ritiene che il procedimento di prevenzione sia escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen., in quanto norma applicabile ai soli 'giudizi' di impugnazione e non a tutte le impugnazioni, e che il procedimento di prevenzione, per sua natura, prescinde dalla commissione di un reato. Inoltre, per il procedimento di prevenzione è prevista una disciplina speciale con indicazione dei termini entro cui la Corte di appello e la Corte di cassazione provvedono sui ricorsi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3184
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3184
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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