CASS
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GL RU, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 29/10/2021 della Corte di appello di Venezia;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le richieste depositate il 27/12/2025 dal difensore di fiducia, avv. Remo Lot, che ha concluso per il ricorrente eccependo l’intervenuta improcedibilità per decorso dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e, in via subordinata, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 29/10/2021, la Corte di appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da RU GL, confermava il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Venezia in data 01/02/2021, condannando l’appellante al pagamento delle spese della procedura. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3184 Anno 2026 Presidente: LL OV Relatore: NA AN Data Udienza: 30/12/2025 2 2. Avverso il decreto della Corte di appello di Venezia del 29/01/2021 propone ricorso il difensore di fiducia, avv. Remo Lot, nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 24/2019. In particolare, al riguardo deduce il ricorrente come la valutazione di pericolosità sociale non possa essere fondata su meri indizi e debba essere esposta con puntuale motivazione che dia conto della commissione abituale, in un significativo lasso temporale, di delitti che abbiano generato profitti e che costituiscano o abbiano costituito unico reddito o componente significativa del reddito del soggetto;
rileva, poi, come, con specifico riferimento alla confisca, detti requisiti debbano essere accertati in relazione al lasso temporale in cui si è verificato l’illecito incremento patrimoniale. Lamenta ancora il ricorrente come sia il Tribunale di Venezia che la Corte di appello si siano adagiati sulla suggestione della Questura di Treviso in punto di pericolosità sociale del prevenuto, sopravvalutando l’unico precedente penale che, per quanto di spessore, non poteva far assurgere ad abitualità il delinquere. A parere del ricorrente mancherebbe, poi, il requisito della dimostrazione della provenienza illecita dei danari necessari all’acquisto dell’immobile, posto che tutti gli episodi di truffa, ad eccezione di uno, erano avvenuti dopo il rogito di acquisto del terreno e che prima ancora vi era stato un preliminare di acquisto, a gennaio 2009, allorquando non si era profilata ancora nessuna ipotesi di truffa. Inoltre, il GL aveva dimostrato la lecita provenienza del danaro, in ragione, tra l’altro, di un pregresso risarcimento dei danni accordato alla madre della proprietaria, IC Sandy, ed alla figlia del prevenuto. 2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente in relazione alle circostanziate eccezioni e deduzioni della difesa, anche con riferimento al fatto che la sentenza di patteggiamento valutata non avrebbe consentito di valorizzare la misura della partecipazione del prevenuto alle condotte contestate, né di appurare quanto profitto fosse stato, in ipotesi, incamerato dal GL. Censura poi la motivazione nella parte in cui ha tratto dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi la conclusione che il nucleo familiare del prevenuto si fosse mantenuto con proventi illeciti, senza considerare che il GL svolgeva commercio a dettaglio di auto, il cui reddito non sarebbe soggetto a dichiarazione. In via ulteriore, lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per non avere motivato la Corte territoriale in ordine ai risultati probatori, ai criteri adottati ed a tutte le allegazioni difensive. Insta pertanto per l’annullamento e/o la revoca del provvedimento di confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.2. Deve in premessa rilevarsi come il decreto della Corte di appello di Venezia del 29/10/2021 sia stato comunicato al difensore in data 21 maggio 2024 ed il ricorso per cassazione proposto tempestivamente il 31 maggio 2024. Gli atti risultano pervenuti presso la Corte di cassazione in data 10/10/2025. Ciò premesso, deve osservarsi come nel procedimento di prevenzione, a norma degli artt. 10 e 27 D.lgs. 159 del 2011, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne deduca l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG c/ Noviello, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, P.G. in proc. Pascali e altri, Rv. 256805 – 01). 1.3. Quanto al primo motivo, esso risulta non consentito e comunque manifestamente infondato. Invero, a seguito della pronuncia resa da Corte cost. con sentenza n. 24 del 2019, i contorni dell'ipotesi di pericolosità generica disciplinata dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 sono stati compiutamente descritti, anche e soprattutto nell'ottica di valorizzare la tassatività della previsione normativa, di talché la verifica della pericolosità passa attraverso l'accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si tratti di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto o quanto meno una componente significativa di tale reddito (così in motivazione Corte cost., sent. n.24 del 2019). Si è quindi anche chiarito che la “misura temporale" dell’ambito applicativo comporta che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023 Valenti, Rv. 285039 – 02). 1.3.1. Così definiti i criteri di valutazione, va rilevato come il decreto della Corte di appello sia conforme a tali principi ed esponga sul punto motivazione in cui viene dato conto dei suindicati requisiti, analizzandoli ed apprezzandoli partitamente anche alla luce delle deduzioni difensive (molte delle quali - quali quelle relative alla misura temporale della pericolosità ed al periodo di rilevanza degli acquisiti dei bei - costituenti riproposizione di argomenti spesi in sede di sequestro, già valutati dalla Corte di appello in quella sede, con provvedimento confermato dalla Corte di Cassazione, con valutazioni richiamate nel provvedimento qui impugnato: vds. pag. 9 e 3), mentre il ricorso si limita a muovere censure che restano relegate nell'ambito della 4 critica alla motivazione adottata, senza evidenziare il vizio di violazione di legge, unico scrutinabile in questa sede nella materia che ci occupa. Invero, la Corte di appello ha motivato, con motivazione compiuta e non apparente, in ordine alla pericolosità sociale, richiamando non solo le argomentazioni e valutazioni già vagliate in merito al provvedimento di sequestro (vds. pagg 1-4), ma esplicitando altresì in modo specifico ed autonomo gli elementi di fatto da cui è stata tratta la valutazione di abitualità nella commissione di delitti, che hanno costituito - nell’arco temporale di riferimento- unica fonte di reddito o comunque componente significativa di reddito per il preposto ed il suo nucleo familiare (vds. pag. 7 del decreto impugnato). Tale valutazione è stata operata dalla Corte basandosi su elementi legittimamente tratti (anche) dalla sentenza con cui è stata applicata la pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non appiattendosi sul dato formale bensì dando evidenza a specifici elementi di fatto emergenti dal procedimento definito, nell’ambito del quale veniva in rilievo un numero considerevole di truffe (ben 28) commesse tra il 2009 e il 2011 (vds. pagg. 7, 8). La Corte di appello ha fatto dunque anche corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del giudizio di pericolosità, legittimamente possono trarsi elementi di valutazione da procedimenti penali nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 – 01). 2. Non consentito e comunque generico risulta il secondo motivo di ricorso. Invero, sotto l’apparente rubricazione di vizio di violazione di legge si propone, attraverso il riferimento alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., una censura della motivazione e del ragionamento probatorio con inammissibile sollecitazione di una diversa lettura degli elementi in fatto. Sul punto, di contro, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta meramente apparente, essendosi la Corte territoriale confrontata con le specifiche deduzioni difensive in tema di possibili alternative fonti lecite di reddito (dedotte erogazioni assistenziali, donazioni, indennizzi) ritenendole influenti o non supportate da alcun elemento di riscontro ovvero (con riferimento alla allegazione secondo cui il GL avrebbe goduto di redditi non dichiarati al fisco, in ragione della attestazione degli stessi al di sotto del minimo determinativo dell’obbligo di dichiarazione) non idonee a ritenere soddisfatte neppure le esigenze minime di mantenimento della famiglia. Parimenti, anche la circostanza della commissione del delitto in concorso con altri ed il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., con possibile riduzione del profitto in capo al GL, sono deduzioni con cui la Corte si è confrontata, ritenendole tuttavia inidonee a scardinare il ragionamento operato (vds. pagg. 8 e 9 del decreto). 5 3. In data 27 dicembre 2025 è stata depositata memoria dal difensore di fiducia, avv. Remo Lot, che ha concluso per il ricorrente eccependo la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, l’intervenuta improcedibilità per decorso dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e, in via subordinata, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Sebbene debba rilevarsi la tardività della memoria, siccome depositata oltre i termini di cui all’art. 611 cod. proc. pen., le eccezioni ed i rilievi formulati sono anche infondati. 3.1. Quanto alla mancata ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, con conseguente dedotta impossibilità di replica alle stesse, deve rilevarsi come non sussista un obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte, restando queste a disposizione per la consultazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01). Invero, sotto la vigenza dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione, dalla l. n. 27 del 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen. la Corte doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale facesse richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata ed era espressamente previsto che la cancelleria provvedesse «immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti». La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non modificata dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e la sua vigenza è stata più volte prorogata fino al 30 giugno 2024, ovvero sino alla entrata in vigore, il 1 luglio 2024, del d.lgs. n. 150 del 2022. Nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. "Cartabia" la comunicazione della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti non è più prevista, né per il procedimento di appello (art. 598- bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). 3.2. Quanto poi alla dedotta improcedibilità per decorrenza dei termini indicati dall’art. 344- bis cod. proc. pen. per la definizione del giudizio di impugnazione, ritiene il Collegio che il procedimento di prevenzione sia escluso dall’ambito applicativo dell’art. 344-bis cod. proc. pen. L’art. 344-bis cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, sotto la rubrica «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione». Ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 134/2021 cit., «Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall’ 1 gennaio 2020». Univoci elementi testuali per delimitare l’ambito applicativo della disciplina della improcedibilità si rinvengono, poi, nel corpo stesso dell’art. 344-bis cod. proc. pen., laddove il riferimento letterale è al «giudizio» (di appello e cassazione) ed alla sua «definizione», alla «improcedibilità all’azione penale» ed all’«imputato». 6 La stessa collocazione dell’istituto tra le cause che incidono sull’azione penale postula per la sua operatività, da un lato, la commissione di un reato e, dall’altro, che l’azione penale sia già stata esercitata (da cui il riferimento, nell’art. 344-bis cod. proc. pen., all’imputato). D’altro canto, la «definizione» del giudizio di impugnazione, che scongiura il maturare del termine previsto a pena d’improcedibilità, evoca l’attitudine delle decisione alla definitività. Nei lavori preparatori alla modifica legislativa, così come nel corpo normativo risultante, emerge il rapporto di complementarità tra l’ambito di applicazione dell’improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell’estinzione dei reati per prescrizione, subentrando l’operatività dell’improcedibilità dell’impugnazione laddove si arresta il corso della prescrizione. Tali considerazioni sottraggono, dunque, dall’ambito di operatività dell’art. 344-bis cod. proc. pen. – in quanto norma applicabile ai soli «giudizi» di impugnazione e non a tutte le impugnazioni - il procedimento di prevenzione, che anche prescinde, per sua natura, dalla commissione di un reato. Tali conclusioni risultano vieppiù avvalorate dalla considerazione che, per il procedimento di prevenzione, è prevista una disciplina speciale, con indicazione dei termini entro cui sia la Corte di appello che la Corte di cassazione provvedono sui ricorsi relativi (art. 10, comma 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per le misure di prevenzione personali, ed art. 27 d.lgs. cit. per le misure di prevenzione patrimoniali), non modificata dalla novella ed inconciliabile con la stessa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN NA OV LL
Udita la relazione svolta dal Consigliere Francesca Sbrana;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
lette le richieste depositate il 27/12/2025 dal difensore di fiducia, avv. Remo Lot, che ha concluso per il ricorrente eccependo l’intervenuta improcedibilità per decorso dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e, in via subordinata, insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 29/10/2021, la Corte di appello di Venezia, decidendo sull’appello proposto da RU GL, confermava il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Venezia in data 01/02/2021, condannando l’appellante al pagamento delle spese della procedura. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3184 Anno 2026 Presidente: LL OV Relatore: NA AN Data Udienza: 30/12/2025 2 2. Avverso il decreto della Corte di appello di Venezia del 29/01/2021 propone ricorso il difensore di fiducia, avv. Remo Lot, nell’interesse dell’imputato, articolando due motivi. 2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 24/2019. In particolare, al riguardo deduce il ricorrente come la valutazione di pericolosità sociale non possa essere fondata su meri indizi e debba essere esposta con puntuale motivazione che dia conto della commissione abituale, in un significativo lasso temporale, di delitti che abbiano generato profitti e che costituiscano o abbiano costituito unico reddito o componente significativa del reddito del soggetto;
rileva, poi, come, con specifico riferimento alla confisca, detti requisiti debbano essere accertati in relazione al lasso temporale in cui si è verificato l’illecito incremento patrimoniale. Lamenta ancora il ricorrente come sia il Tribunale di Venezia che la Corte di appello si siano adagiati sulla suggestione della Questura di Treviso in punto di pericolosità sociale del prevenuto, sopravvalutando l’unico precedente penale che, per quanto di spessore, non poteva far assurgere ad abitualità il delinquere. A parere del ricorrente mancherebbe, poi, il requisito della dimostrazione della provenienza illecita dei danari necessari all’acquisto dell’immobile, posto che tutti gli episodi di truffa, ad eccezione di uno, erano avvenuti dopo il rogito di acquisto del terreno e che prima ancora vi era stato un preliminare di acquisto, a gennaio 2009, allorquando non si era profilata ancora nessuna ipotesi di truffa. Inoltre, il GL aveva dimostrato la lecita provenienza del danaro, in ragione, tra l’altro, di un pregresso risarcimento dei danni accordato alla madre della proprietaria, IC Sandy, ed alla figlia del prevenuto. 2.2. Con secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., sotto il profilo della motivazione apparente in relazione alle circostanziate eccezioni e deduzioni della difesa, anche con riferimento al fatto che la sentenza di patteggiamento valutata non avrebbe consentito di valorizzare la misura della partecipazione del prevenuto alle condotte contestate, né di appurare quanto profitto fosse stato, in ipotesi, incamerato dal GL. Censura poi la motivazione nella parte in cui ha tratto dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi la conclusione che il nucleo familiare del prevenuto si fosse mantenuto con proventi illeciti, senza considerare che il GL svolgeva commercio a dettaglio di auto, il cui reddito non sarebbe soggetto a dichiarazione. In via ulteriore, lamenta il ricorrente la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., per non avere motivato la Corte territoriale in ordine ai risultati probatori, ai criteri adottati ed a tutte le allegazioni difensive. Insta pertanto per l’annullamento e/o la revoca del provvedimento di confisca. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.2. Deve in premessa rilevarsi come il decreto della Corte di appello di Venezia del 29/10/2021 sia stato comunicato al difensore in data 21 maggio 2024 ed il ricorso per cassazione proposto tempestivamente il 31 maggio 2024. Gli atti risultano pervenuti presso la Corte di cassazione in data 10/10/2025. Ciò premesso, deve osservarsi come nel procedimento di prevenzione, a norma degli artt. 10 e 27 D.lgs. 159 del 2011, il ricorso per cassazione sia ammesso solo per violazione di legge, con la conseguenza che il vizio della motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne deduca l'inesistenza o la mera apparenza (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG c/ Noviello, Rv. 279435 – 01; Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, P.G. in proc. Pascali e altri, Rv. 256805 – 01). 1.3. Quanto al primo motivo, esso risulta non consentito e comunque manifestamente infondato. Invero, a seguito della pronuncia resa da Corte cost. con sentenza n. 24 del 2019, i contorni dell'ipotesi di pericolosità generica disciplinata dall'art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 sono stati compiutamente descritti, anche e soprattutto nell'ottica di valorizzare la tassatività della previsione normativa, di talché la verifica della pericolosità passa attraverso l'accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si tratti di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto;
b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui;
c) i quali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca - l'unico reddito del soggetto o quanto meno una componente significativa di tale reddito (così in motivazione Corte cost., sent. n.24 del 2019). Si è quindi anche chiarito che la “misura temporale" dell’ambito applicativo comporta che sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale e nei soli limiti in cui le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (Sez. 6, n. 29157 del 12/04/2023 Valenti, Rv. 285039 – 02). 1.3.1. Così definiti i criteri di valutazione, va rilevato come il decreto della Corte di appello sia conforme a tali principi ed esponga sul punto motivazione in cui viene dato conto dei suindicati requisiti, analizzandoli ed apprezzandoli partitamente anche alla luce delle deduzioni difensive (molte delle quali - quali quelle relative alla misura temporale della pericolosità ed al periodo di rilevanza degli acquisiti dei bei - costituenti riproposizione di argomenti spesi in sede di sequestro, già valutati dalla Corte di appello in quella sede, con provvedimento confermato dalla Corte di Cassazione, con valutazioni richiamate nel provvedimento qui impugnato: vds. pag. 9 e 3), mentre il ricorso si limita a muovere censure che restano relegate nell'ambito della 4 critica alla motivazione adottata, senza evidenziare il vizio di violazione di legge, unico scrutinabile in questa sede nella materia che ci occupa. Invero, la Corte di appello ha motivato, con motivazione compiuta e non apparente, in ordine alla pericolosità sociale, richiamando non solo le argomentazioni e valutazioni già vagliate in merito al provvedimento di sequestro (vds. pagg 1-4), ma esplicitando altresì in modo specifico ed autonomo gli elementi di fatto da cui è stata tratta la valutazione di abitualità nella commissione di delitti, che hanno costituito - nell’arco temporale di riferimento- unica fonte di reddito o comunque componente significativa di reddito per il preposto ed il suo nucleo familiare (vds. pag. 7 del decreto impugnato). Tale valutazione è stata operata dalla Corte basandosi su elementi legittimamente tratti (anche) dalla sentenza con cui è stata applicata la pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., non appiattendosi sul dato formale bensì dando evidenza a specifici elementi di fatto emergenti dal procedimento definito, nell’ambito del quale veniva in rilievo un numero considerevole di truffe (ben 28) commesse tra il 2009 e il 2011 (vds. pagg. 7, 8). La Corte di appello ha fatto dunque anche corretta applicazione del principio di diritto secondo cui, ai fini del giudizio di pericolosità, legittimamente possono trarsi elementi di valutazione da procedimenti penali nell'ambito dei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. 2, n. 37849 del 30/05/2024, Vurruso, Rv. 287063 – 01). 2. Non consentito e comunque generico risulta il secondo motivo di ricorso. Invero, sotto l’apparente rubricazione di vizio di violazione di legge si propone, attraverso il riferimento alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., una censura della motivazione e del ragionamento probatorio con inammissibile sollecitazione di una diversa lettura degli elementi in fatto. Sul punto, di contro, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta meramente apparente, essendosi la Corte territoriale confrontata con le specifiche deduzioni difensive in tema di possibili alternative fonti lecite di reddito (dedotte erogazioni assistenziali, donazioni, indennizzi) ritenendole influenti o non supportate da alcun elemento di riscontro ovvero (con riferimento alla allegazione secondo cui il GL avrebbe goduto di redditi non dichiarati al fisco, in ragione della attestazione degli stessi al di sotto del minimo determinativo dell’obbligo di dichiarazione) non idonee a ritenere soddisfatte neppure le esigenze minime di mantenimento della famiglia. Parimenti, anche la circostanza della commissione del delitto in concorso con altri ed il riconoscimento della attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen., con possibile riduzione del profitto in capo al GL, sono deduzioni con cui la Corte si è confrontata, ritenendole tuttavia inidonee a scardinare il ragionamento operato (vds. pagg. 8 e 9 del decreto). 5 3. In data 27 dicembre 2025 è stata depositata memoria dal difensore di fiducia, avv. Remo Lot, che ha concluso per il ricorrente eccependo la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, l’intervenuta improcedibilità per decorso dei termini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. e, in via subordinata, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Sebbene debba rilevarsi la tardività della memoria, siccome depositata oltre i termini di cui all’art. 611 cod. proc. pen., le eccezioni ed i rilievi formulati sono anche infondati. 3.1. Quanto alla mancata ricezione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, con conseguente dedotta impossibilità di replica alle stesse, deve rilevarsi come non sussista un obbligo di comunicazione delle conclusioni scritte, restando queste a disposizione per la consultazione (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 – 01). Invero, sotto la vigenza dell'art. 83, comma 12-ter, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, introdotto in sede di conversione, dalla l. n. 27 del 2020, per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 cod. proc. pen. la Corte doveva procedere in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il Procuratore generale facesse richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il Procuratore generale doveva formulare le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata ed era espressamente previsto che la cancelleria provvedesse «immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti». La disposizione in esame è stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non modificata dalla legge di conversione n. 176 del 2020, e la sua vigenza è stata più volte prorogata fino al 30 giugno 2024, ovvero sino alla entrata in vigore, il 1 luglio 2024, del d.lgs. n. 150 del 2022. Nel rito cartolare novellato dalla riforma c.d. "Cartabia" la comunicazione della requisitoria del pubblico ministero alle altre parti non è più prevista, né per il procedimento di appello (art. 598- bis cod. proc. pen.), né per quello di cassazione (art. 611 cod. proc. pen.). 3.2. Quanto poi alla dedotta improcedibilità per decorrenza dei termini indicati dall’art. 344- bis cod. proc. pen. per la definizione del giudizio di impugnazione, ritiene il Collegio che il procedimento di prevenzione sia escluso dall’ambito applicativo dell’art. 344-bis cod. proc. pen. L’art. 344-bis cod. proc. pen. è stato inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134, sotto la rubrica «Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione». Ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 134/2021 cit., «Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dall’ 1 gennaio 2020». Univoci elementi testuali per delimitare l’ambito applicativo della disciplina della improcedibilità si rinvengono, poi, nel corpo stesso dell’art. 344-bis cod. proc. pen., laddove il riferimento letterale è al «giudizio» (di appello e cassazione) ed alla sua «definizione», alla «improcedibilità all’azione penale» ed all’«imputato». 6 La stessa collocazione dell’istituto tra le cause che incidono sull’azione penale postula per la sua operatività, da un lato, la commissione di un reato e, dall’altro, che l’azione penale sia già stata esercitata (da cui il riferimento, nell’art. 344-bis cod. proc. pen., all’imputato). D’altro canto, la «definizione» del giudizio di impugnazione, che scongiura il maturare del termine previsto a pena d’improcedibilità, evoca l’attitudine delle decisione alla definitività. Nei lavori preparatori alla modifica legislativa, così come nel corpo normativo risultante, emerge il rapporto di complementarità tra l’ambito di applicazione dell’improcedibilità delle impugnazioni e la disciplina dell’estinzione dei reati per prescrizione, subentrando l’operatività dell’improcedibilità dell’impugnazione laddove si arresta il corso della prescrizione. Tali considerazioni sottraggono, dunque, dall’ambito di operatività dell’art. 344-bis cod. proc. pen. – in quanto norma applicabile ai soli «giudizi» di impugnazione e non a tutte le impugnazioni - il procedimento di prevenzione, che anche prescinde, per sua natura, dalla commissione di un reato. Tali conclusioni risultano vieppiù avvalorate dalla considerazione che, per il procedimento di prevenzione, è prevista una disciplina speciale, con indicazione dei termini entro cui sia la Corte di appello che la Corte di cassazione provvedono sui ricorsi relativi (art. 10, comma 2 e 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per le misure di prevenzione personali, ed art. 27 d.lgs. cit. per le misure di prevenzione patrimoniali), non modificata dalla novella ed inconciliabile con la stessa. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 30/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AN NA OV LL