TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1008
TAR
Decreto cautelare 26 marzo 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
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TAR
Sentenza 12 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata valutazione titolo ulteriore (Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose)

    Il Collegio accoglie la censura, ritenendo il titolo attinente al profilo professionale e non vi è motivazione per la mancata valutazione. Vengono attribuiti 2 punti in più.

  • Accolto
    Mancata valutazione competenze professionali (incarico referente anticorruzione)

    La censura viene accolta in quanto l'incarico è stato dichiarato e documentato, e non vi sono motivazioni valide per non riconoscerlo, specialmente considerando la disparità di trattamento con un caso simile di altra candidata.

  • Rigettato
    Errata valutazione anzianità di profilo omogeneo

    La censura viene respinta in quanto la Commissione ha correttamente valutato solo l'inquadramento formale dal 2021, non potendo considerare mansioni svolte in un'altra area (vigilanza) prima di tale data.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla valutazione errata dei titoli

    I motivi aggiunti sono accolti in quanto basati sulle medesime censure del ricorso principale, riguardanti provvedimenti di rideterminazione e conferma della graduatoria.

  • Accolto
    Illegittimità derivata dalla valutazione errata dei titoli

    I motivi aggiunti sono accolti in quanto basati su provvedimenti di rideterminazione e conferma della graduatoria, censurati per illegittimità derivata.

  • Rigettato
    Mancata valutazione titoli formativi (Stage Formativo Studio Benincasa)

    La censura è respinta in quanto non è stato prodotto un attestato finale e il corso si è svolto presso uno studio privato non qualificato come ente formativo.

  • Rigettato
    Errata valutazione attività di formazione attinenti al profilo (corso Valore PA)

    La censura è respinta in quanto LA ha depositato l'attestato e il corso è stato correttamente valutato come 'attività di formazione attinente al profilo'.

  • Rigettato
    Errata valutazione ore di formazione attinenti al profilo

    La censura è respinta in quanto il corso 'Valore PA' non va sottratto e altri corsi sono stati correttamente valutati come formazione attinente al profilo.

  • Rigettato
    Valutazione corsi datati nel tempo (2006-2007)

    La censura è respinta poiché il bando non prevede limiti temporali per questa voce, a differenza della 'formazione attinente al profilo'.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla valutazione errata dei titoli

    I motivi aggiunti sono respinti in quanto contengono censure di illegittimità derivata che subiscono la stessa sorte dei ricorsi incidentali.

  • Rigettato
    Mancata valutazione corso 'Valore PA' per assenza attestato

    Il ricorso incidentale è respinto poiché l'attestato è stato depositato in giudizio.

  • Inammissibile
    Tardività dei motivi aggiunti

    I motivi aggiunti sono dichiarati irricevibili per tardività in quanto non riguardano documenti nuovi ma censure già sollevabili con il ricorso incidentale principale.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dalla valutazione errata dei titoli

    I motivi aggiunti sono respinti in quanto contengono censure di illegittimità derivata che subiscono la stessa sorte dei ricorsi incidentali.

  • Inammissibile
    Genericità del primo motivo di ricorso

    Il primo motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per genericità e mancanza di specifiche censure.

  • Accolto
    Errata valutazione titoli della candidata ES SE

    La richiesta di detrazione di 2 punti per l'idoneità alla progressione verticale è accolta. La detrazione per il master è respinta.

  • Rigettato
    Errata valutazione titoli della candidata FA EL IU

    Le censure relative ai punteggi attribuiti a EL IU sono respinte in quanto infondate.

  • Accolto
    Annullamento in parte qua delle determinazioni e rideterminazione punteggi

    Accoglie parzialmente il ricorso principale e i motivi aggiunti di LA, rigetta i ricorsi incidentali di SE e EL IU, dichiara irricevibili i motivi aggiunti di EL IU, e dichiara in parte inammissibili, in parte accoglie e respinge il ricorso di HI.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1008
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1008
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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