Decreto cautelare 26 marzo 2025
Ordinanza collegiale 10 aprile 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01008/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01012/2025 REG.RIC.
N. 01446/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OS LA, rappresentata e difesa dall'avvocato RO FU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nonchè
sul ricorso numero di registro generale 1446 del 2025, proposto da
TO HI, rappresentato e difeso dagli avvocati OS Cecere e Marilena D'Alterio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosita Brigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ES SE, rappresentata e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FA EL IU, rappresentata e difesa dall'avvocato Ida Bove, con con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nel solo ricorso 1446/2025: AG MM, MMcolata Di AP, RO FU, non costituiti in giudizio.
contro
per l'annullamento
* Quanto al ricorso n. 1012 del 2025 proposto da OS LA:
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo di LA OS:
1. della determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo - approvazione graduatoria”;
2. della graduatoria finale approvata con la determinazione sub 1;
3. dei verbali di concorso (N.1-6) e dei relativi allegati nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
4. delle schede di valutazione titoli dei candidati prive di data, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
5. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
6. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione con le candidate EL IU FA e SE ES nelle more della definizione del presente giudizio;
7. della determinazione RCG n° 2680/2023 del 29/12/2023 di indizione della procedura e dell’avviso pubblico di concorso pubblicato il 29.12.2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente
8. del Regolamento Comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche, approvato con deliberazione della Giunta Comunale, N. 144/2022 del 25/11/2022, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente
nonche’ per l'accertamento
del diritto della ricorrente alla attribuzione del punteggio ad essa spettante per i titoli erroneamente non valutati ed alla correzione dei punteggi indebitamente attribuiti alle controinteressate e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria di merito ed alla rettifica della stessa.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA OS il 22\3\2025 (MA-1 LA),
per l’annullamento:
1. ELla determinazione RCG n° 375 del 12.3.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “procedura comparativa per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo - riapprovazione graduatoria”;
2. della graduatoria finale riapprovata con la determinazione sub 1;
3. del verbale di concorso n.7 e dei relativi allegati nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
4. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
5. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione con le candidate EL IU FA e SE ES nelle more della definizione del presente giudizio;
6. di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
C) per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da SE ES il 24\4\2025 ( RI SE )
per l’annullamento
- della Determinazione n. 2509/2024 del 31/12/2024, a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha approvato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, nella parte in cui risulta essere lesiva nei confronti della dott.ssa ES SE;
- ove e per quanto di interesse, dei verbali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della commissione esaminatrice, nella parte in cui risultano essere lesivi nei confronti della dott.ssa ES SE;
- ove e per quanto di interesse, delle schede di valutazione titoli dei candidati prive di data, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente incidentale;
- della determinazione rcg n° 2680/2023 del 29/12/2023 di indizione della procedura e dell’avviso pubblico, se in quanto interpretato in malam partem, di concorso pubblicato il 29/12/2023;
- ove e per quanto di interesse, laddove interpretato in malam partem, del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 144/2022 del 25/11/2022, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente incidentale;
- ove e per quanto di interesse, di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13, comma 6, del CCNL comparto funzioni locali 16/11/2022, per n. 4 posti di funzionario amministrativo, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente incidentale
nonché per l’annullamento
- della Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025 a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione della graduatoria di merito;
- del verbale n. 7 del 10/03/2025 della commissione esaminatrice, nella parte in cui i commissari hanno erroneamente decurtato n. 1 punto alla dott.ssa ES SE.
Nonché per l’accertamento
- del diritto di parte ricorrente a vedersi riconosciuto il giusto punteggio, pari a 77.00, in ragione dei titoli e della documentazione da Ella versati, ai fini della partecipazione alla procedura
D) Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EL IU FA il 28\4\2025 (RI EL IU)
per l’annullamento
i) in parte qua, della Determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 e di tutti gli atti del procedimento concorsuale ivi compresi i relativi verbali nonché della successiva Determinazione n. 375/2025 del 12.03.2025 sempre a firma del Dirigente del Settore Personale del Comune di Giugliano;
ii) in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli.
E) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL IU FA il 30\4\2025 ( MA-1 EL IU )
per l’annullamento,
i)in parte qua, della Determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024 e di tutti gli atti del procedimento concorsuale ivi compresi i relativi verbali nonché della successiva Determinazione n. 375/2025 del 12.03.2025 sempre a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania;
ii)in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli.
F) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LA OS il 20\6\2025 ( MA-2 LA):
per l’annullamento
1. ELla determinazione RCG n° 650 del 29.4.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “Conferma della graduatoria relativa alla procedura comparativa per la progressione giuridica tra le aree (cd. progressione verticale) riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per n. 4 posti di funzionario amministrativo ex categoria D”,
2. ELla determinazione RCG n° 985 del 17.6.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante “Procedura comparativa per la progressione Procedura comparativa per progressione tra le Aree riservata al personale dipendente, a tempo indeterminato, per n. 4 posti di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari ed EQ. CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022–Presa d’atto verbale commissione”,
3. delle graduatorie finali riapprovate con la determinazione sub 1 e sub 2;
4. dei verbali di concorso n.8 del 17.4.2025 e n.9 del 12.6.2025 richiamati nelle suddette determine, di contenuto sconosciuto in quanto mai notificati, nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
5. di tutti gli atti, presupposti, connessi e successivi, relativi alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 per n.4 posti di funzionario amministrativo nelle parti pregiudizievoli alla ricorrente;
6. dei contratti eventualmente stipulati dall’Amministrazione nelle more della definizione del presente giudizio;
7. di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
G ) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SE ES il 7\7\2025 (MA SE ):
per l’annullamento
-della Determinazione rcg n. 650/2025 del 29.4.2025 (pubblicato in Albo Pretorio on-line dal 29.4.2025 al 14.05.2025), a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo;
- della Determinazione rcg n. 985/2025 del 17.6.2025 (pubblicato in Albo Pretorio on-line dal 17.6.2025 al 2.7.2025), a firma del Dirigente, Dott. Andrea Euterpio, con la quale il Comune resistente ha riapprovato, nuovamente, la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo”, confermando la graduatoria di merito (modificata precedentemente con Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025);
H) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EL IU FA il 14\7\2025 (MA-2 EL IU) :
per l’annullamento, anche
- della Determinazione RCG n. 650/2025 del 29.04.2025, pubblicata in Albo pretorio on-line dal 29.04.2025 al 14.05.205, a firma del Dirigente Dott. Andrea Euterpio, con cui il Comune ha riapprovato la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n.4 posti di funzionario amministrativo”;
- della Determinazione RCG n. 985/2025 del 17.06.2025, pubblicata in Albo Pretorio on-line dal 17.06.2025 al 02.07.2025, a firma del Dirigente Dott. Andrea Euterpio, con cui il Comune ha riapprovato nuovamente la graduatoria di merito della “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n.4 posti di funzionario amministrativo”;
- in parte qua, degli atti preordinati, presupposti e conseguenziali a quelli sopra impugnati, ivi compresi i relativi verbali alla valutazione ed attribuzione del punteggio sui titoli.
* quanto al ricorso n. 1446 del 2025 proposto da TO HI:
I) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l’annullamento ,
1. della determina RCG n. 2509/2024 del 31.12.2024 e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania (NA) ha approvato la graduatoria finale di merito della procedura per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo – approvazione graduatoria relativamente alla “Procedura selettiva interna perla progressione verticale, riservata al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Giugliano in Campania - “Procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL 16/11/2022 per n. 4 posti di funzionario amministrativo” – indetto dall’Amministrazione con Determinazione RCG n.2680/2023 del 29.12.2023, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore, in luogo di essere ricompreso nell''elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella spettantegli per le ragioni e le causali di cui in appresso;
2. di tutti i verbali di concorso e dei relativi allegati nelle parti in cui pregiudicano la posizione del ricorrente;
3. di tutti gli altri ulteriori atti e verbali, conosciuti e non conosciuti, redatti dalla Commissione esaminatrice in seno alla procedura comparativa per la progressione tra le aree ai sensi dell’art. 13 comma 6 CCNL Comparto Funzioni Locali 16/12/2022 per n. 4 posti di funzionario amministrativo, nella parte in cui pregiudicano la posizione del ricorrente;
L) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HI TO il 10\6\2025 (MA-1 HI):
1. della determina RCG n. 375/2025 del 12.03.2025 e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania, a seguito dei ricorsi amministrativi pervenuti ed acquisiti ai prott. N. 26648
del 22.2.2025 e n. 30811 del 04.3.2025, ha riapprovato la graduatoria finale di merito relativa alla suddetta procedura, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore, in luogo di essere ricompreso nell'elenco dei soggetti dichiarati vincitori della procedura in commento, nonché, ed in ogni caso, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato in tale posizione in luogo di quella spettantegli;
M) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da HI TO il 17.7.2025 (MA-2 HI):
- della determina RCG n. 650/2025 del 29.04.06.2025 avente ad oggetto: “Conferma della graduatoria relativa alla procedura comparativa per la progressione giuridica tra le aree (cd. progressione verticale) riservata al personale dipendente a tempo indeterminato per n. 4 posti di funzionario amministrativo ex categoria D” e dei relativi allegati, e della determina n. 985/2025 del 17.06.2025 avente ad oggetto: “Presa d’atto verbale commissione” e dei relativi allegati con cui il Comune di Giugliano in Campania, a seguito dei ricorsi amministrativi pervenuti ed acquisiti ai prott. N. 26648 del 22.2.2025 e n. 30811 del 04.3.2025, ha riapprovato la graduatoria finale di merito relativa alla suddetta procedura, nella parte in cui l’odierno Ricorrente è stato collocato alla posizione n. 7, non vincitore.
Visti i ricorsi di cui all’RG 1012/2025 e 1446/2025, i ricorsi incidentali di SE e EL IU, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi di ES SE, di FA EL IU, del Comune di Giugliano in Campania;
Visto (nel ricorso RG 101272025) il decreto monocratico n. 598 del 26.3.2025;
Vista (nel ricorso RG 1446/2025) l’ordinanza collegiale n. 3034 del 10.4.2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IA AR VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.Con ricorso notificato il 21.2.2025, OS LA ha impugnato la determinazione RCG n. 2509/2024 del 31.12.2024 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania, recante l’approvazione della graduatoria relativa alla “Procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo” (in seguito: la Procedura) oltre a tutti gli atti della procedura.
Ha chiesto l’accertamento del diritto alla attribuzione del punteggio spettante per i titoli erroneamente non valutati ed alla correzione dei punteggi indebitamente attribuiti alle controinteressate e conseguente condanna della Amministrazione alla adozione dei provvedimenti necessari all'aggiornamento della posizione rivestita dalla ricorrente nella graduatoria di merito ed alla rettifica della stessa.
2. Questi i fatti alla base del ricorso:
i) Con determina dirigenziale n. 2680 del 29/12/2023 il Comune di Giugliano in Campania ha approvato il bando per la procedura comparativa nell’ambito dell’istituto delle progressioni verticali riservate al personale dipendente per n. 4 posti di Funzionario amministrativo -Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D);
ii) OS LA, dipendente dell’Amministrazione dal 18.5.1992 e dal 2021 con la qualifica attuale di istruttore amministrativo – ha presentato domanda di partecipazione;
iii) i titoli dei candidati sono stati valutati dalla Commissione di concorso in n. 6 sedute tenutesi tra il 20.11.2024 ed il 20.12.2024 (cfr. verbali n.1, 2, 3, 4, 5, 6) ai quali sono state allegate per ciascun candidato delle schede riepilogative;
iv) all’esito di tale valutazione l’odierna ricorrente si è classificata al quinto posto nella graduatoria finale (determinazione RCG n° 2509/2024 del 31/12/2024) con il punteggio di 72, a fronte dei 74 punti della candidata SE ES e dei 75,37 punti della candidata EL IU FA risultate vincitrici unitamente a SA UN e ELl’LA OR, che ottenevano rispettivamente 82 ed 80 punti;
v) a seguito di accesso agli atti, la ricorrente ha ritenuto non corretta la valutazione di alcuni titoli che le avrebbero consentito di classificarsi tra i vincitori e errati alcuni punteggi attribuiti alle controinteressate SE e EL IU;
vi) in conclusione, ha chiesto la rideterminazione del proprio punteggio e di quello delle controinteressate intimate, al fine di collocarsi in posizione utile.
3. I motivi di ricorso sono stati suddivisi tra quelli riguardanti la valutazione dei titoli della ricorrente e quelli riguardanti le controinteressate, e alla base dei motivi vi sono comuni censure di violazione di legge e difetto di istruttoria e motivazione, oltre che eccesso di potere sotto vari profili.
3.1. La ricorrente lamenta la mancata valutazione dei seguenti titoli (per un totale di 6 punti non attribuiti):
I.1) come “Titolo ulteriore”, il Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico -didattica, rilasciato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, per il quale la ricorrente rivendica pt. 2;
La ricorrente contesta la disparità di trattamento rispetto alle altre due candidate i cui titoli sono stati ritenuti attinenti:
a)alla candidata SE ES, a cui sono stati attribuiti 2 punti per un master di primo Livello in “Gestione delle Imprese e delle società”;
b)alla candidata EL IU FA, il cui titolo di accesso, valutato 12 punti, è una laurea in Lingue e civiltà orientali.
I.2) Per le “ competenze professionali ”, la ricorrente lamenta la mancata valutazione dell’incarico di “referente per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza relativo all’anno 2022”, essendo stati attribuiti solo i 5 punti per le indennità di specifiche responsabilità relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ma non il punteggio ulteriore (1 pt) per tale incarico, che rientrerebbe nell’esercizio “di attività particolari, di ruoli specifici e di esperienze peculiari, attinenti ed estremamente utili per ricoprire il posto messo a selezione, negli ultimi cinque anni di servizio precedenti all’anno di selezione”; nel dubbio sulle ragioni del mancato computo, nel ricorso si afferma che non si può ritenere sussistente un limite di un solo incarico valutabile per ciascuna annualità, circostanza che sarebbe in conflitto sia con la previsione di un massimo di sei punti per il parametro in questione sia con quanto riconosciuto alla candidata FA EL IU (2 incarichi per l’anno 2019).
I.3) In ordine al parametro “ anzianità di profilo omogeneo ”, si contesta l’attribuzione di soli 2 punti come “istruttore amministrativo” dal 2021, in luogo di 5, non avendo la commissione valutato le annualità in cui la ricorrente è stata in servizio formalmente come “istruttore di vigilanza” ma ricoprendo le funzioni di istruttore amministrativo anche in precedenza presso la segreteria del Comando di Polizia Locale, come dichiarato nel curriculum e risultante da altri documenti (vedi schede allegate ai decreti di riconoscimento dell’attribuzione delle indennità di funzione ex art. 17 CCNL e la delibera di G.C. n. 109 del 9.9.2021 con cui è stato modificato, anche sotto il profilo giuridico, il profilo della ricorrente da istruttore di vigilanza ad istruttore amministrativo).
Per contro, alla candidata EL IU, il cui profilo giuridico è quello di istruttore contabile e non amministrativo, sono stati riconosciuti 5 punti.
Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto valutare l’effettività delle funzioni svolte e la loro omogeneità rispetto al profilo (e dunque alla ricorrente andavano riconosciuti altri 3 punti) oppure, nel caso avesse ritenuto di valutare il profilo giuridico formalmente assegnato, riconoscere 0 punti alla concorrente EL IU.
3.2. Per quanto concerne la valutazione dei titoli della candidata ES SE, che in graduatoria ha riportato il punteggio di 74, la ricorrente ha prospettato vari profili di violazione di legge e del bando, oltre che del regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche, chiedendo la sottrazione di 5 pt.
II.1) Con riferimento al parametro “Titolo ulteriore” si contesta l’attribuzione di 2 punti per un master di primo Livello in “Gestione delle Imprese e delle società” che non sarebbe attinente al profilo di istruttore amministrativo, trattandosi di materia squisitamente societaria. Vi sarebbe disparità di trattamento rispetto alla ricorrente per la quale è stata fatta valutazione di attinenza in ordine al titolo di studio ulteriore (vedi supra).
II.2) Per quanto riguarda, invece, il parametro “Titoli professionali” alla controinteressata SE sono stati attribuiti 1 punto per il master ECDL e 2 punti per l’idoneità alla progressione verticale per l’anno 2022. Tale ultimo titolo non è stato né indicato nel curriculum né nella tabella riepilogativa né nella documentazione presentata unitamente alla domanda e consegnata alla ricorrente in sede di accesso.
Per questo andrebbero sottratti i 2 punti indebitamente attribuiti.
II.3) In ordine al parametro “attività di formazione attinenti il titolo professionale oggetto di selezione”, alla controinteressata in questione è stato attribuito 1 punto, avendo la commissione riconosciuto corsi per un totale di 20 ore nel quinquennio di riferimento.
La ricorrente prospetta l’erroneità di tale valutazione in quanto i corsi valutati (cfr. annotazioni della commissione a margine del curriculum) non raggiungono il minimo di 20 ore per conseguire il punto attribuito ma al massimo di 16 ore e 30.
In particolare:
i)il corso di formazione in “Requisiti morali e professionali art. 80-83 e le novità L. 12/2019 e L.120/2020; Il sistema dei controlli art. 86 e la semplificazione nelle linee guida ANAC e nell’analisi modelli atti” aveva una durata di sole 3 ore e 30’ e non 4 (dalle 14,30 alle ore 18 del 21.10.2021) come risulta dai relativi inviti;
ii) il corso di formazione “La tecnica di redazione degli atti amministrativi, la selezionabilità dell’inerzia amministrativa e il danno da ritardo ed il ruolo aveva una durata di 3 ore e non 4 come risultante dall’attestato prodotto dalla stessa controinteressata;
iii)il corso di formazione “SCIA, Autotutela e provvedimenti amministrativi di secondo grado” del 17.10.2022 aveva una durata di 3 ore e non 4 come risultante dall’attestato prodotto dalla stessa controinteressata;
iv)il corso di formazione “Accesso agli atti amministrativi” del 27.10.2022 aveva una durata di 4 ore;
v)il corso di formazione “Analisi della casistica giurisprudenziale sul procedimento amministrativo del 7.11.2022 aveva una durata di 3 ore e non 4 come risultante dall’attestato prodotto dalla stessa controinteressata.
Pertanto si chiede di sottrarre 1 punto.
3.3. Per quanto concerne la valutazione dei titoli della candidata EL IU FA, che in graduatoria ha riportato il punteggio di 75,375, la ricorrente ha prospettato i seguenti errori:
III.1) Per quanto concerne il “Titolo di accesso” (max punti 12), come già evidenziato, la ricorrente rileva la non attinenza del titolo in base a quanto stabilito nell’avviso (pag. 7), che riprende l’analoga previsione contenuta nel “Regolamento comunale per la disciplina delle progressioni verticali tra categorie giuridiche” approvato con deliberazione della giunta comunale n. 144/2022 del 25/11/2022 (p.15), ove è testualmente previsto che “i titoli di studio devono essere attinenti alla professionalità richiesta dal posto oggetto di selezione”.
Si prospetta che il titolo di accesso della EL IU è la laurea in Lingue Orientali, per cui ella non avrebbe dovuto essere ammessa.
Se, di converso, tale previsione fosse da riferirsi ai soli titoli ulteriori, la ricorrente impugna sia la clausola del bando in questione sia l’analoga previsione del regolamento per la disciplina delle progressioni verticali in quanto illogiche e contraddittorie, in quanto, se l’attinenza alla materia viene infatti ritenuta essenziale per l’attribuzione di un punteggio ad un titolo accessorio, è evidente che, per coerenza, la stessa dovrebbe essere ritenuta a maggior ragione essenziale per la valutazione del titolo di studio principale per l’accesso alla selezione.
Il Regolamento comunale per la disciplina dell’accesso agli impieghi, delle selezioni pubbliche e delle altre procedure selettive del comune di Giugliano in Campania approvato con D.G.C. n.139 del 16.10.2023 testualmente prevede, per i funzionari di elevata qualificazione, “laurea attinente alle funzioni caratterizzanti la posizione”.
In considerazione del fatto che la progressione verticale, secondo la giurisprudenza dominante, è parificata (anche ai fini della giurisdizione del G.A.) ad un concorso esterno, un’eventuale discrepanza tra i due regolamenti, oltre che irragionevole, introdurrebbe un’illegittima disparità di trattamento censurabile su di un requisito essenziale come il titolo di accesso.
Pertanto, ritenendo che la valutazione di attinenza vada senz’altro riferita a tutti i titoli di studio della selezione in argomento, la ricorrente prospetta che per la Laurea in lingue e civiltà orientali la controinteressata EL IU non potesse conseguire i 12 punti previsti per il parametro in questione.
III.2) In relazione al parametro “Titoli professionali”, alla controinteressata sono stati attribuiti 2 punti per un’idoneità di progressione verticale ed 1 punto per l’attestato ECDL; quest’ultimo non risulta né nel curriculum della controinteressata, né nel documento riepilogativo degli elementi oggetto di valutazione della stessa quindi un titolo non autocertificato non sarebbe ammissibile.
III.3) In ordine al titolo “competenze professionali”, come anticipato, alla candidata è stata valutata per l’anno 2019 sia l’indennità di particolari responsabilità ex art. 84 CCNL, sia la nomina di DEC giusta determina n. 450 del 5.4.2019.
La ricorrente prospetta una evidente disparità di trattamento, in quanto se la Commissione ha ritenuto di non valutarle l’incarico di referente per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza per l’anno 2022 in quanto in sovrapposizione con l’indennità di responsabilità per il medesimo anno, per par condicio non avrebbe dovuto essere riconosciuto alla EL IU l’incarico di DEC, in quanto in sovrapposizione con l’indennità 2019.
Ne discende la richiesta di sottrazione di 1 punto per tale titolo.
III.4) Per quanto riguarda il parametro “anzianità di profilo omogeneo”, alla candidata EL IU sono stati attribuiti 5 punti nonostante la stessa sia sempre stata inquadrata giuridicamente come Istruttore contabile e non amministrativo (cfr. curriculum pag. 1 e 2).
Anche in tal caso sarebbe evidente la disparità di trattamento con la ricorrente, a cui non sono stati computati 3 punti relativi al periodo in cui era istruttore di vigilanza (pur espletando mansioni proprie dell’istruttore amministrativo come esplicitamente riconosciuto dai dirigenti), mentre alla candidata EL IU sono stati attribuiti tutti i punti nonostante l’inquadramento in un’area difforme e senza alcuna certificazione di svolgimento di mansioni amministrative.
Ne discende la richiesta di sottrazione di 5 punti attribuiti per tale voce.
4.Si sono costituiti con memoria formale il Comune e EL IU.
5. Con memoria del 20.3.2025, ES SE ha chiesto il differimento della cc del 26.3.2025 stante l’esistenza di motivi aggiunti della ricorrente avverso il provvedimento di riapprovazione della graduatoria.
6.Il 22.3.2025, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti (MA-1 LA) avverso la determinazione RCG n° 375 del 12.3.2025 a firma del Dirigente del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania.
Espone che, dopo la notifica del ricorso, con il verbale n.7 del 10.3.2025, la Commissione:
i) ha riesaminato le valutazioni delle candidate EL IU FA e SE ES, riconoscendo l’erroneità della valutazione del punteggio attribuito a SE per il subcriterio “Formazione attinente al profilo” (subcriterio II.3) con la conseguente sottrazione del punto illegittimamente attribuito e quindi attribuendo 73 punti a SE;
ii) non ha tenuto conto delle ulteriori contestazioni contenute nel ricorso e ha confermato la graduatoria finale, con l’unica differenza dell’attribuzione del punteggio di 73 alla candidata SE ES, quarta graduata con un solo punto in più dell’odierna ricorrente.
6.1. La ricorrente lamenta la parziale rivalutazione dei punteggi, con l’omissione dell’esame delle censure di cui al ricorso; contesta altresì il difetto di istruttoria e motivazione del verbale n. 7 e lo si censura per illegittimità derivata.
7. Il 22.3.205 il Comune di Giugliano ha depositato memoria nella quale:
- ha ribadito la non attinenza del titolo Scienze Religiose rispetto alla professionalità richiesta (funzionario amministrativo), come da art. 4 del bando e art. 7 comma 2 che lo specifica, laddove tale attinenza sarebbe stata rinvenuta nel master gestione impresa della SE (nesso nell’alveo del management, nel settore della conduzione e della direzione societaria, speculare allo spettro gestorio amministrativo) e contestando l’inammissibilità della censura, trattandosi di valutazione discrezionale;
- ha prospettato che la laurea in lingue di EL IU rientrerebbe nel sotto-criterio “titoli di accesso” cui il bando all’art. 7 comma 4 che espressamente riconosce punti 12 nel caso (come in specie per la candidata EL IU) di votazione pari a 110 e lode;
- per quanto concerne la mancata valutazione alla ricorrente dell’incarico di referente anticorruzione del Settore Pianificazione dell’Ente per l’anno 2022, ha precisato che la Commissione lo ha ritenuto assorbito e confluito nelle responsabilità dell’anno 2022, laddove quello posseduto dalla candidata EL IU è stato legittimamente e discrezionalmente considerato dalla Commissione meritevole di autonomo rilievo, senza che la ricorrente ne abbia dimostrato la palese inattendibilità;
- per i 2 punti anziché 5 ottenuti dalla ricorrente in relazione alla posseduta esperienza biennale di istruttore amministrativo (dunque nel profilo omogeneo), il Comune difende la scelta della Commissione di dare esclusivo rilievo al solo profilo formale, attribuendo anche in tal caso un giudizio di attinenza e collegamento con quello messo a concorso.
8. La ricorrente ha presentato istanza di misure monocratiche che è stata respinta con decreto 598/2025.
9. Con ricorso incidentale notificato il 18.4.2025 (RI SE), ES SE:
-ha impugnato la graduatoria originaria, nonché la Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025 con la quale il Comune resistente ha riapprovato la graduatoria di merito della Procedura nella parte in cui alla ricorrente è stato assegnato il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione della graduatoria di merito;
- ha chiesto l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto il giusto punteggio, pari a 77.00, in ragione dei titoli e della documentazione versati, ai fini della partecipazione alla procedura selettiva di progressione verticale indetta dal Comune resistente.
9.1. La SE ritiene di aver diritto a 4 punti in riferimento al sub-criterio “attività di formazione attinenti al profilo professionale”, avendo presentato idonea e completa documentazione attestante la partecipazione e il superamento di molteplici corsi di formazione in materie attinenti al profilo messo a concorso (funzionario amministrativo), tra cui diritto amministrativo, gestione della P.A., anticorruzione, contabilità pubblica, digitalizzazione e semplificazione amministrativa.
La ricorrente lamenta che per tali corsi la Commissione abbia assegnato alla candidata un punteggio inferiore a quello massimo previsto, in assenza di motivazione e in violazione del dovere di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa.
9.1.1. Con riguardo allo “Stage Formativo” in “Consulenza Fiscale, Lavoro e Finanziaria”, presso lo Studio Benincasa, dal 1.1.2019 al 30.6.2019, per complessive 80 ore di formazione, la ricorrente incidentale lamenta la mancata valutazione laddove alla LA sono stati riconosciuti 4 punti per un corso (quello tenutosi presso l’Università Federico II di AP) mai documentalmente attestato, come emerso in sede di accesso agli atti.
9.1.2. La ricorrente incidentale censura l’attribuzione di una serie di punteggi alla ricorrente principale.
In primo luogo, non dovrebbero esserle attribuiti n. 4 punti per il medesimo sub-criterio “attività di formazione attinenti al profilo professionale”, in quanto non sarebbe presente l’attestato finale del corso di formazione della durata di 60 ore presso l’Università degli Studi di AP “Federico II”, in violazione del bando.
In ogni caso, volendolo valutare, il corso rientrerebbe nel sub criterio “Corsi effettuati anche presso altre amministrazioni”, al quale è stato assegnato un punteggio specifico pari a 0,50 punti per ciascun corso valutabile e quindi avrebbe dovuto essere valutato massimo 0,50.
Anche volendo far rientrare detto corso tra quelli valutabili nell’ambito del sub-criterio “attività di formazione attinenti al profilo professionale”, i 4 punti non avrebbero dovuto essere attribuiti in quanto, oltre al corso di formazione “Valore PA” di 60 ore tenutosi presso l’Università Federico II, i commissari hanno ritenuto di valutare favorevolmente anche i seguenti corsi: i) “Fondazione Anci Ifel”, del 6.12.2018, di 4 ore; - “Golem Net”, del 24.5.2022, di 4 ore, corsi che la ricorrente incidentale ritiene parimenti non valutabili nell’ambito del sub criterio “formazione attinente al profilo”.
Alla ricorrente, alla quale sono state conteggiate 100,5 ore di formazione, con l’attribuzione del punteggio massimo, avrebbero dovuto essere conteggiate 32,5 ore (sottraendo le 60 ore del corso presso la Federico II e le 8 ore degli altri due corsi), e attribuito 1 solo punto e non 4, in quanto nell’Avviso di concorso alla voce “Valutazione Percorsi di formazione” per la fascia da 20 a 39 ore di corsi è prevista l’attribuzione di 1 solo punto.
9.1.3. Altro profilo di illegittimità della valutazione attribuita alla ricorrente consisterebbe nell’attribuzione di 2 punti in riferimento al sub-criterio “Corsi effettuati anche presso altre amministrazioni”, ritenendo “idonei” e positivamente valutabili dei corsi di formazione effettuati dalla ricorrente principale nel lontano 2006- 2007 e quindi in contrasto con l’art. 1 del bando ossia con le finalità della procedura selettiva che intende valorizzare le professionalità interne già in possesso di competenze attuali.
Ai suddetti corsi sono stati attribuiti 0,5 punti ciascuno, in violazione dei criteri del bando come sopra riferito.
In totale il punteggio di LA avrebbe dovuto essere 67 punti.
10. Il 24/26.4.2025, sono state depositate memorie da tutte le parti.
10.1. SE ha rilevato la insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione esaminatrice e eccepito l’inammissibilità del ricorso principale in quanto LA avrebbe sindacato l’operato della commissione;
10.2. LA ha controdedotto in ordine a un ricorso incidentale presentato da EL IU, notificato il 16.4.2025, ma depositato solo il 28.4.2025 (su cui vedi infra).
10.3. EL IU ha controdedotto in ordine al ricorso principale:
10.3.1. Sul motivo I.1 del ricorso, mancato riconoscimento del proprio diploma in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico–didattico in relazione alla disparità di trattamento con la propria laurea in Lingue e Civiltà Orientali valutata 12 punti, EL IU eccepisce l’inammissibilità del motivo in quanto generico.
10.3.2. Sul Motivo I.2 del ricorso, relativo ai 5 punti (e non 6) per quanto concerne il titolo di “competenze professionali” (mancata valutazione di incarico di “referente per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza” relativo all’anno 2022), ha dedotto che l’incarico di referente per la gestione di adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza è strettamente connesso alle responsabilità connesse all'indennità già percepita dalla ricorrente per l'anno 2022, trattandosi di attività collaterali e non ulteriori rispetto alla posizione già riconosciuta (peraltro non remunerate autonomamente), sicchè il punto in più non era dovuto.
10.3.3. Sul Motivo I.3 del ricorso, in ordine alla illegittima attribuzione di 2 punti, in luogo di 5, alla ricorrente in ordine al parametro “anzianità di profilo omogeneo” non avendo la commissione valutato le annualità in cui la dott.ssa LA è stata in servizio come “istruttore di vigilanza” , EL IU ribadisce il corretto operato della commissione in quanto l’inquadramento professionale non coincide con quello di "istruttore amministrativo" o di “istruttore amministrativo-contabile”: l’istruttore di vigilanza opera nell’ambito della polizia locale, svolgendo attività di natura prevalentemente operativa e di controllo sul territorio, distinta da quella dell'istruttore amministrativo (rectius: amministrativo contabile), anche laddove comporti occasionali adempimenti amministrativi, ma pur sempre relativi all’ambito della vigilanza (accertamento sanzioni). Le attività amministrative accessorie non sarebbe dunque qualificanti ai fini della valutazione del profilo alla stessa stregua di un profilo puramente amministrativo.
10.3.4. In ordine al Motivo III.1 del ricorso principale, EL IU prospetta l’attinenza della sua laurea in lingue all’Università Orientale rispetto alla professionalità richiesta per la partecipazione al concorso in quanto, da bando, il titolo di studio deve essere attinente alla professionalità dal posto oggetto di selezione, non essendo richiesto uno specifico titolo di studio, da valutarsi con riferimento all’Amministrazione di riferimento: nel caso concreto, il macro-modello organizzativo del Comune di Giugliano contempla i settori Servizi Sociali, Istruzione, Sport, Cultura, Turismo Ced-Provveditorato, rispetto ai quali la Laurea in lingue orientali è perfettamente attinente.
Secondo la controinteressata, infatti, la valutazione dell’attinenza dei titoli di studio rispetto alla posizione oggetto di un concorso deve avvenire non in astratto, ma con riferimento alle competenze richieste per l’espletamento delle funzioni proprie del ruolo.
10.3.5. In ordine al motivo III.2 del ricorso, dove viene sostenuta l'erronea attribuzione di 1 punto alla dott.ssa EL IU per il possesso dell'attestato ECDL, sostenendo che tale titolo non sarebbe stato indicato né nel curriculum vitae né nel documento riepilogativo degli elementi oggetto di valutazione, la ricorrente prospetta che il punteggio è stato attribuito nell’ambito della categoria “Certificazione lingua inglese e/o ECDL e/o altre certificazioni attinenti il profilo da ricoprire”, che nel caso concreto sarebbe l’attestato di qualifica professionale “Addetto allo sviluppo e alla gestione del turismo culturale” – Consorzio Consvip – Regione Campania Settore Formazione Professionale”, ossia un corso durato 7 mesi della durata di 600 ore di cui 150 di tirocinio pratico, con prova finale, tenuto dalla Regione Campania, avente vari contenuti (Informatica di base, inglese, Politiche di sviluppo territoriale locale, Tecniche di accoglienza turistica, Elementi di diritto e legislazione turistica e dei Beni Culturali, Marketing del turismo e dei Beni Culturali, Laboratorio di creatività, Siti locali di interesse turistico e culturale, elementi di arketing, Tecniche per la redazione del marketing plan, project Management (30 h), orientamento, Information Technology e metodologie di comunicazione).
10.3.6. In ordine al motivo III.3. con cui si contestata l’illegittima attribuzione di un ulteriore punto alla dott.ssa EL IU per il parametro delle "competenze professionali" per l’anno 2019, sostenendo che per l'anno 2019 sarebbe già stato attribuito il punteggio di 1 punto per il parametro relativo alle indennità per particolari responsabilità (considerata da altra sezione del Bando), la ricorrente prospetta che il Bando – oltre al punteggio per indennità per particolari responsabilità ex art. 84 CCNL - prevede un ulteriore specifico punteggio (Max 6 punti) per il “Possesso di competenze professionali”; l’incarico specifico di DEC – direttore esecuzione del contratto - è stato ritenuto dalla Commissione omogeno a quello di RUP (espressamente citato tra gli esempi di possesso di competenze professionali) e costituente una attività particolare ed un ruolo specifico aggiuntivo rispetto a quello previsto e considerato per l’attribuzione delle indennità per particolari responsabilità ex art. 84 CCNL.
10.3.7. In ordine al Motivo III.4, con cui la ricorrente lamenta che alla dott.ssa EL IU siano stati attribuiti 5 punti per il parametro dell’"anzianità di profilo omogeneo", nonostante l'inquadramento giuridico della stessa sia stato “istruttore contabile” e non “istruttore amministrativo”, sostenendo così una presunta disparità di trattamento rispetto alla mancata valutazione dell'anzianità della ricorrente nel profilo di “istruttore di vigilanza”, la controinteressata ha prospettato l’equiparazione tra l’istruttore amministrativo contabile e l’istruttore amministrativo.
11. Con ricorso incidentale, depositato il 28.4.2025, la controinteressata EL IU ha contestato il punteggio (3 punti) attribuito a LA per il corso “Valore PA” (di 60 ore) in quanto privo del relativo attestato finale.
12. In ordine a tale ricorso incidentale la ricorrente principale (con memoria depositata in precedenza, in quanto aveva già ricevuto la notifica dell’atto) ha controdedotto che l’avviso di concorso non richiedeva alcun obbligo di produzione degli attestati, bensì all’art. 4, (pag. 4) prevedeva esclusivamente che “Alla domanda di partecipazione devono essere allegati, a pena di esclusione: copia di un documento d'identità in corso di validità; dettagliato curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, che evidenzi: - il possesso dei titoli richiesti per l’accesso, con indicazione della relativa votazione conseguita; - il possesso di titoli ulteriori […] - il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione […] - indicazione dell’anzianità di servizio […]”
Tramite l’autocertificazione, la ricorrente ha indicato il possesso del titolo: 1) nel proprio curriculum (pag.10/22); 2) nel documento riepilogativo dei titoli oggetto di valutazione (pag. 19/22), a differenza dell’attestato ECDL della candidata EL IU che non risulta né dal curriculum né dalla scheda.
L’attestato è stato comunque prodotto in giudizio il 24.4.2025, con indicazione del numero di ore (60) nonché del periodo di esecuzione del corso (da giugno 2022 ad ottobre 2022).
12.1. In ordine al ricorso incidentale di ES SE, la ricorrente principale ha controdedotto:
12.1.1. Riguardo alla mancata attribuzione dei 4 punti alla SE, per la mancata valutazione del corso dello “Stage Formativo” in “Consulenza Fiscale, Lavoro e Finanziaria”, presso lo Studio Benincasa, dal 1.1.2019 al 30.6.2019, per complessive 80 ore di formazione, la ricorrente principale ha rilevato la mancanza di attinenza e l’essere stato conseguito presso uno studio legale privato, privo della qualifica di ente di formazione.
12.1.2. Con riferimento al corso “Valore P.A.” di 60 ore tenutosi presso l’Università degli Studi di AP tra il giugno e l’ottobre 2022 (stessa doglianza avanzata dalla ricorrente incidentale EL IU), la ricorrente principale ha ribadito il valore dell’autocertificazione, che è lo stesso per tutti i candidati e quindi valutato univocamente dalla Commissione, ed ha inoltre contestato la tesi di controparte relativa al fatto che il corso di formazione in questione dovesse rientrare tra i “corsi presso altre amministrazioni” e non nella “formazione attinente al profilo”, in quanto il progetto “Valore P.A.”, di cui si controverte, è un’iniziativa promossa dall’INPS che prevede il finanziamento di Corsi di formazione, selezionati dall’Ente di previdenza a seguito di valutazione comparativa pubblica, in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla gestione previdenziale finalizzati ad accrescerne le competenze e le professionalità.
Il medesimo corso è stato peraltro computato nella formazione attinente al profilo anche per la candidata UN SA, classificatasi al primo posto in graduatoria e ad altri candidati nella precedente edizione della procedura comparativa per la medesima progressione verticale.
12.1.3. Analogo discorso può essere fatto per le 4 ore di corso di formazione “Anticorruzione negli enti locali” del 6.12.2018 tenuto da “Fondazione ANCI IFEL” e le 4 ore di corso di formazione “Attestazioni OIV e Trasparenza amministrativa: gli obblighi per il 2022” del 24.5.2022 tenuto da Golem Net, lentepubblica.it.
Trattasi, anch’essi, di corsi di formazione che, come per valore PA, erano destinati a dipendenti scelti dall’Amministrazione, ed erogati dagli enti formatori per conto di quest’ultima.
Tali corsi, per i quali è l’Amministrazione a scegliere i destinatari, sono stati ritenuti per tutti i candidati come “Formazione attinente al profilo” così come risulta dai prospetti riepilogativi prodotti dalla ricorrente incidentale SE in uno al ricorso incidentale (cfr. all. 3 – Riepilogo punteggi attribuiti).
In particolare alla candidata EL IU FA sono stati valutati i corsi, tenutisi nel 2020 presso Pubbliformez Asmel "Il lavoro nella P.A. durante l'emergenza COVID" (1 ora) e "Le assunzioni nel 2020" (1 ora) mentre alla candidata SA UN sono state attribuite 4 ore del corso del 06/05/2020 Dedagroup Pubblic e Service "Parliamo i GO PA".
A detta della ricorrente principale, pertanto, la Commissione ha dunque scelto di riconoscere come formazione attinente al profilo le ore formative destinate ai dipendenti scelti dall’Amministrazione ed erogati da enti formatori selezionati e riconosciuti dal Comune, ai sensi del CCNL del comparto Funzioni Locali vigente, riconducendo, invece, i corsi effettuati su base volontaria come “corsi presso altre amministrazioni”.
12.1.4. In ordine al terzo motivo del ricorso incidentale di SE, riguardanti i corsi datati nel tempo,
AG ha rilevato l’assenza, nel bando, di criteri temporali a differenza della voce “attività di formazione attinenti al profilo”, per la quale l’avviso prevedeva un orizzonte temporale di 5 anni ed una valutazione in base al numero di ore; invece per la voce residuale “corsi effettuati anche presso altre amministrazioni” non era previsto alcun limite di tempo e l’attribuzione di 0,5 punti a prescindere dal numero di ore.
13. Con motivi aggiunti al proprio ricorso incidentale, notificati il 29.4.2025 e depositati il 30.4.2025 (MA-1 EL IU), la ricorrente incidentale EL IU ha ulteriormente prospettato la violazione del bando e della lex specialis.
13.1. In primo luogo ha ribadito il primo motivo del ricorso incidentale ossia la non corretta attribuzione alla ricorrente LA dei 3 punti per il corso di “Valore PA” (di 60 ore), in quanto privo di attestato.
13.2. In secondo luogo, quale motivo ulteriore, ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente valutato, in modo differente, il corso di “Analisi della casistica giurisprudenziale sul procedimento amministrativo” svolto in data 07/11/2022 attribuendo alla Dott.ssa LA OS 4 ore invece di 3 ore come invece sono state attribuite alla Dott.ssa EL IU FA ed alla Dott.ssa SA UN (per il medesimo corso).
13.3. Per il corso “Attestazioni OIV e Trasparenza Amministrativa: gli obblighi per il 2022”, organizzato dalla Golem Net in data 24/05/2022 non si evince dall’attestato che la durata sia di 4 ore così come calcolato dalla Commissione; tale corso avrebbe inoltre dovuto essere considerato come Corso presso altre P.A. e non come attività di formazione attinenti al profilo professionale oggetto di selezione.
Pertanto alla dott.ssa OS LA avrebbero dovuto essere riconosciute un totale di 35,50 ore per le attività di formazione attinenti al profilo professionale oggetto di selezione, invece delle 100,50 ore riconosciute dalla Commissione, quindi non con l’attribuzione di 4 punti, ma bensì di un solo punto.
13.4. Per quanto riguarda il proprio profilo professionale, EL IU lamenta che la Commissione non ha valutato il corso “ GO Pa si parte: parliamone con GOPa PA ” di 4 ore organizzato in data 06/05/2020 dalla Dedagroup Service; corso, peraltro, riconosciuto alla candidata UN SA.
Con queste ulteriori 4 ore, avrebbe raggiunto l’ammontare di 43 ore - invece delle 39 ore che le sono state riconosciute - di attività di formazione attinenti al profilo professionale oggetto di selezione; il che gli avrebbe attribuito il diritto e titolo all’attribuzione di 2 punti per le attività di formazione attinenti al profilo professionale oggetto di selezione, e non di un solo punto come riconosciuto. Quindi 1 punto in più.
14. Alla camera di consiglio del 30.4.2025 la ricorrente ha rinunciato alla istanza cautelare e ha chiesto merito a breve; la causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 12.11.2025.
15. Il 20.6.2025 LA ha depositato ulteriori motivi aggiunti (MA-2 LA) in quanto con il verbale n. 8 del 17.4.2025 il Dirigente, a seguito di una non meglio precisata “istanza di rimodulazione del punteggio acquisita al prot. N. 4553 del 2.4.2025” proposta dalla candidata ELl’LA OR, procedeva ad una seconda riconvocazione della Commissione per il parziale riesame dei titoli della stessa.
Al termine di tale esame la Commissione ha confermato le valutazioni precedentemente effettuate e la precedente graduatoria che veniva riallegata alla determina n. 650 del 29.4.2025.
Il medesimo iter veniva ripetuto all’esito di un’istanza di rimodulazione del punteggio e rettifica della graduatoria della candidata matr. 213 (di cui si ignorano le generalità ed il posizionamento in graduatoria) che comportava l’ennesima riconvocazione in data 12.6.2025 della Commissione (verbale n. 9 di pari data dal contenuto sconosciuto).
Anche tale nuova valutazione non comportava variazione dei punteggi e delle posizioni dei vincitori e degli altri partecipanti nella graduatoria che veniva confermata con la determinazione n. 985 del 17.6.2025.
Tali determinazioni sono state impugnate in quanto le due determine sarebbero qualificabili come “atti di conferma in senso proprio”, che richiedono un’autonoma impugnazione con motivi aggiunti a pena di improcedibilità.
16. Con motivi aggiunti notificati il 1.7.2025 e depositati il 7.7 (MA SE), SE ha impugnato la Determinazione 650/2025 del 29.4.2025 e la n. 985/2025 del 17.6.2025 nella parte in cui le è stato nuovamente confermato il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione della graduatoria di merito.
Le determinazioni RCG n. 650/2025 e n. 985/2025 non introducono elementi nuovi né contengono alcuna autonoma valutazione rispetto alla determinazione RCG n. 375/2025, della quale si limitano a confermare espressamente gli esiti, riproducendo il punteggio decurtato attribuito alla dott.ssa SE (pari a 73 punti, in luogo dei 74 originariamente riconosciuti). La reiterazione dell’errore già censurato in precedenza – ossia il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente spettante in base ai titoli formativi posseduti – determina, secondo la ricorrente incidentale SE, la traslazione del vizio originario anche sugli atti susseguenti, che risultano affette da illegittimità derivata.
al profilo.
17. Le medesime determinazioni sono state impugnate anche da EL IU con motivi aggiunti depositati il 17.7.2025 (MA-2 EL IU)
18. In vista della decisione del merito, tutte le parti hanno depositato memorie.
Il Comune di Giugliano, con riferimento ai motivi aggiunti proposti dalla dott.ssa EL IU, notificati in data 29 aprile 2025 e depositati il 30 aprile, ha eccepito l’inammissibilità per tardività essendo proposti oltre il termine di cui all’art. 42 c.p.a. di 60 giorni dalla notifica del ricorso introduttivo del 21.2.2025.
18.1.EL IU ha replicato osservando che si tratta di motivi aggiunti sul ricorso incidentale del 16.04.2025 derivati dalla conoscenza di atti rilasciati alla ricorrente incidentale dal Comune solo con nota p.e.c. del 12.03.2025. La ragione per la quale questi argomenti – contenuti nei motivi aggiunti - non sono stati inseriti nel ricorso incidentale principale (sebbene i documenti fossero già in possesso dal 12.03.2025 e, quindi, astrattamente conoscibili), risiede nel fatto che questi erano ancora in esame, e che, per mera cautela, si è ritenuto di dover, comunque, proporre il ricorso incidentale principale nel termine di 60 giorni decorrente dalla notifica del ricorso principale iniziale.
19. In data 11.11.2025, quindi un giorno prima dell’udienza pubblica, il Comune ha depositato ulteriori documenti e quindi: i) la determina dirigenziale n. 848 del 22 maggio 2023 del Settore Affari Istituzionali del Comune di Giugliano in Campania avente ad oggetto: procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche verticali anno 2022 istruttore direttivo amministrativo, istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo di vigilanza riapprovazione graduatoria; si tratta di un atto accessibile dal sito dell’ente, che – a detta del Comune - comprova che l’idoneità alla progressione verticale per l’anno 2022 riconosciuta alla candidata dott.ssa SE è frutto della scelta commissariale di attribuzione del relativo punteggio ai dipendenti dell’Ente già inseriti nella ridetta graduatoria (stilata dall’Ente stesso); ii) Curriculum vitae e tabella riepilogativa dei titoli della dott.ssa EL IU – già in atti - che confermerebbero che il punteggio da questa conseguito è relativo non al possesso di certificazione ECDL (così indicato in tabella punteggi solo come abbreviazione), ma per l’esperienza presso il Consorzio Consvip, corso di formazione di primo livello (600 ore/7mesi); iii) la nota di incarico di referente della dott.ssa LA per l’Unità di progetto di rigenerazione urbana, oggetto di deposito al fine di rappresentare come la funzione di referente della candidata per l’unità di progetto rigenerazione urbana e pnrr oo.pp., non fosse accompagnata da specifiche attribuzioni di rilevanza, come invece per l’esperienza come DEC posseduta dalla dott.ssa EL IU, correttamente valutata dalla Commissione, nell’ambito delle proprie valutazioni di merito, essendo il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un incarico di responsabilità nell’ambito del controllo tecnico-contabile, di coordinamento, dirigenza e controllo della corretta esecuzione di appalti pubblici di servizi e forniture.
20. All’udienza pubblica del 12.11.2025 la ricorrente si è opposta al deposito tardivo.
21.Contro gli atti della stessa Procedura è insorto anche il dott. TO HI, che il 3.3.2025 ha notificato un ricorso al Comune e a SE e EL IU (terza e quarta in graduatoria).
Egli è collocato al 7° posto, ottenendo una valutazione pari a 71 punti complessivi.
In fatto ha affermato che, all’esito dell’istanza di accesso, gli sarebbe stata consegnata anche una scheda riepilogativa, redatta in formato A3, priva di timbri o firme, di tutte le valutazioni effettuate
dalla Commissione per ciascun candidato, intitolata “Domande partecipazione procedura
comparatica per 4 posti funzionario amm” (doc. 8 prod. HI).
Comparando tale scheda con quella di valutazione personale (non datata) redatta dalla Commissione ed allegata al verbale n. 5 del 17.12.2024, risulterebbe la mancata valutazione di alcuni titoli professionali e competenze professionali maturate e dichiarate dal ricorrente, che gli avrebbero consentito di collocarsi al terzo posto con 77 punti.
Il ricorrente prospetta, altresì, errori nel punteggio attribuito e SE e EL IU.
21.1. Con un primo motivo, HI ha prospettato l’esito illogico del punteggio attribuito, in relazione ai titoli vantati e che vengono elencati nel ricorso.
La Commissione ha attribuito al Dott. TO HI una valutazione pari a 71,00 punti per i titoli attribuiti, competenze e per l’esperienza maturata, che ne ha determinato il posizionamento al 7° posto della graduatoria di merito, e il collocamento fra i non vincitori; diversamente, qualora la Commissione avesse valutato correttamente i titoli, le esperienze, la performance, gli ulteriori titoli
professionali e l’anzianità in servizio – il Ricorrente si sarebbe collocato al 3° posto nella graduatoria di merito con 77 punti (come correttamente indicato nella scheda riepilogativa generale rilasciata in formato A3 in sede di accesso agli atti).
21.2. Con il secondo motivo, HI ha censurato l’assegnazione a SE ES di 5 punti in più di cui:
-2 punti per un master di primo livello in “gestione delle imprese e delle società” per nulla attinente al profilo di istruttore amministrativo trattandosi di materia squisitamente societaria;
- 2 punti riguardo al parametro titoli professionali, con riferimento alla idoneità alla progressione verticale per l'anno 2022 benchè, relativamente a tale ultimo punto, lo stesso non è stato né indicato nel curriculum né nella tabella riepilogativa né nella documentazione presentata unitamente alla domanda e consegnata all’odierno ricorrente in sede di accesso;
- 1 punto per i corsi svolti, inferiori alle 20 ore richieste.
21.3. Anche a EL IU avrebbero dovuto essere sottratti 7 punti:
- 1 punto per i “titoli professionali” in quanto non in possesso dell’attestato ECDL, neppure dichiarato nel curriculum;
- 1 punto per le “competenze professionali”, in quanto alla candidata è stata valutata per l'anno 2019 sia l'indennità di particolari responsabilità ex articolo 84 CCNL, sia la nomina di DEC giusta determina n. 450 del 5/4/2019;
- 5 punti per il parametro “anzianità di profilo omogeneo” in quanto ella è stata sempre inquadrata giuridicamente come Istruttore Contabile e non Amministrativo e senza alcuna certificazione di svolgimento di mansioni amministrative.
Volendo non considerare titolo di accesso idoneo la laurea in Lingue e Civiltà orientali, la EL IU non avrebbe neanche dovuto essere ammessa alla procedura.
22. Si sono costituiti il Comune e le controinteressate intimate.
22.1. EL IU ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di ricorso, in quanto dalla lettura dello stesso sembrerebbe che, per ciascuno dei criteri (titolo studio, perfomance, titoli professionali, ecc.) la Commissione non abbia attribuito il punteggio ivi indicato e preteso, laddove, in realtà, tali punteggi sono stati conseguiti (es. 8 per titolo di accesso, 40 per performance, 20 per anzianità, ecc.) raggiungendo appunto il punteggio di 71.
Si contesta quindi la mancata individuazione dei criteri rispetto ai quali è stato presentato il motivo di ricorso, individuando il punteggio attribuito, quello preteso ed evidenziando le ragioni per le quali la decisione della commissione era da contestarsi.
22.2. EL IU ha poi confutato le prospettazioni in odine ai punteggi a lei asseritamente attribuiti in modo illegittimo:
i) la laurea in Lingue orientali è compatibile con i settori Servizi Sociali, Istruzione, Sport, Cultura,Turismo Ced-Provveditorato del Comune di Giugliano anche perché collegata alla comunicazione interculturale e di relazione con i cittadini stranieri presenti sul territorio;
ii) 1 punto per i titoli professionali non riguarda l’attestato ECDL (che la controinteressata non ha effettivamente mai dichiarato) ma l’attestato di qualifica professionale “Addetto allo sviluppo e alla gestione del turismo culturale” – Consorzio Consvip – Regione Campania Settore Formazione Professionale”, a suo tempo dichiarato ma che la Commissione ha erroneamente appuntato come “ECDL”. Si tratta quindi di “altre certificazioni attinenti il profilo da ricoprire”;
iii) nelle competenze professionali per l’anno 2019 sono stati correttamente computati sia l’indennità di particolari responsabilità ex art. 84 CCNL, sia la nomina di DEC giusta determina n.450 del 05.04.2019, trattandosi di incarichi diversi e autonomi, posto che l'incarico di DEC costituisce una funzione tecnica specifica, che comporta compiti di vigilanza e controllo dell'esecuzione contrattuale e si distingue nettamente dall'indennità di particolari responsabilità, che è legata a compiti di gestione amministrativa e organizzativa di natura generale;
iv) sono corretti i 5 punti attribuiti per quanto riguarda il parametro di “anzianità di profilo omogeneo” in quanto l’inquadramento come ispettore contabile è stato equiparato a quello di ispettore amministrativo dal CCNL- Comparto Funzioni Locali 2019-2021 –del 16.11.2022, differenziandolo dagli altri profili di istruttore (tra cui quello di vigilanza e cioè di polizia locale).
23. Il Comune di Giugliano, con memoria del 5.4.2025, ha eccepito che il ricorrente, a sostegno della propria pretesa di accrescimento numerico del punteggio, non ha offerto alcuna motivazione, limitandosi esclusivamente ad elencare le competenze possedute e ad invocare i punteggi appuntati su di una minuta di lavoro, contenente dei meri appunti preparatori, priva di ogni valore, non attribuibile all’Amministrazione.
La genericità della censura si traduce nella sovrapposizione della elencazione dei titoli di parte ricorrente alla valutazione svolta dall’Amministrazione, della quale non sono stati evidenziati ipotetici vizi.
In concreto, il Comune ha rilevato:
-che in relazione alla voce “titoli professionali”, l’idoneità conseguita nel 1987 come applicato di categoria B, è del tutto inattuale, essendo risalente a ben 38 anni orsono, oltre ad essere non pertinente alle competenze richieste per il posto oggetto di selezione, difettando il requisito dell’”attinenza” richiesto dal bando;
- che lo stesso dicasi per la progressione verticale risalente al 2001, anch’essa molto risalente nel tempo, laddove la Commissione ha puntualmente stabilito nel verbale n. 2 del 3.12.2024 che la valutazione del percorso formativo avrebbe avuto ad oggetto gli ultimi 5 anni di servizio;
- che tra i titoli posseduti, la Commissione, nell’ambito della propria discrezionalità valutativa, ne ha riconosciuti due, attribuendo punti 2;
- che le censure rivolte alle candidate SE e EL IU sono infondate, sia con riferimento al titolo di accesso di EL IU, sia con riguardo al Master di SE “Gestione delle Imprese e delle società”, in quanto attinenti al profilo professionale richiesto e comunque valutati in questo senso dalla Commissione;
- che la posseduta idoneità della candidata SE alla progressione verticale, è stata valutata in quanto acquisita dalla Commissione in virtù di allegazione agli atti della selezione dei provvedimenti recanti le progressioni categoria dei dipendenti dell’Ente;
- che in autotutela il Comune ha sottratto 1 punto alla SE per i corsi, così come da graduatoria riapprovata con delibera 375/2025;
- che i 5 punti attribuiti a EL IU come “anzianità di profilo omogeneo” sono corretti in quanto sarebbe palmare l’attinenza del suo inquadramento come istruttore contabile al profilo oggetto di concorso.
24.Con ordinanza cautelare n. 3035 del 10.4.2025, la Sezione, rilevato che allo stato degli atti la delibazione della istanza cautelare richiede la previa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri candidati graduati prima del ricorrente, in posizione quinta e sesta, ai quali il ricorso e gli atti di costituzione devono essere notificati, ha rinviato a successiva camera di consiglio e ordinato la trattazione congiunta con il ricorso LA (RG 1012/2025).
Alla c.c. del 30.4.2025, il Collegio, dato atto della mancata costituzione delle controinteressate, ha invitato parte ricorrente e fornire prova della correttezza dell'indirizzo pec delle medesime cui è stata notificato il ricorso ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 12.11.2025.
25. Con successivi motivi aggiunti, il HI ha impugnato la riformulazione della graduatoria operata dal Comune di Giugliano.
Comune e EL IU hanno depositato memorie in vista del merito.
26. In data 11.11.2025, il ricorrente ha chiesto la “ rimessione in termini per errore scusabile” per poter effettuare la notifica cartacea alle controinteressate individuate dalla Sezione in sede di ordinanza collegiale del 10.4.2025, avendo effettuato una notifica PEC avuto riguardo alle pec indicate nelle domande di partecipazione al bando e depositato, in data 29.04.25, le ricevute di avvenuta consegna della notifiche ad entrambe le controinteressate presso i loro indirizzi digitali pec.
La difesa del ricorrente ha affermato di non essere riuscita a documentare l'effettiva estrazione degli indirizzi pec delle due destinatarie dal registro INAD, o da altro pubblico registro e quindi, al fine di poter sanare ogni eventuale vizio formale delle notifiche regolarmente effettuate, e garantire la piena integrità del contraddittorio, ha chiesto di voler rimettere in termini concedendo nuovo termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso e di tutti gli atti del giudizio, da effettuarsi con le forme ordinarie della notifica cartacea a mezzo Ufficiale Giudiziario.
27. All’udienza pubblica del 12.11.2025, entrambi i ricorsi sono passati in decisione.
DIRITTO
28. Preliminarmente il Collegio riunisce i due giudizi RG 1012/2025 (LA) e 1446/2025 (HI) in quanto aventi ad oggetto la medesima procedura comparativa, che viene censurata per motivazioni in parte identiche e mira alla rideterminazione dei punteggi, oltre che dei ricorrenti, anche di due concorrenti giunte terza (EL IU) e quarta in graduatoria (SE).
La graduatoria di merito è stata riapprovata con la Determinazione Rcg n. 375 del 12/03/2025,
in cui alla SE è stato assegnato il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione.
Come si vedrà, pertanto, la graduatoria definitiva è stata oggetto del ricorso incidentale di SE e EL IU, e dei ricorsi per motivi aggiunti degli altri partecipanti.
29. Al fine del decidere è necessario illustrare i contenuti dell’avviso di procedura comparativa pubblicato dal Comune di Giugliano in Campania, con determinazione n. 2680 del 29.12.2023, “per la progressione tra le aree, ai sensi dell’art. 13 co. 6 ccnl 16/11/2022, riservata al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Comune di Giugliano in Campania per n. 4 posti di funzionario amministrativo, Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”.
L’art. 1 del bando, nel circoscrivere le finalità dell’indetto iter selettivo, ha precisato che: “la procedura in argomento è finalizzata a valorizzare professionalmente le risorse umane dell’Ente, già formate e funzionalmente adeguate a ricoprire un ruolo superiore, in coerenza con la previsione del fabbisogno triennale di personale, in cui mutano le responsabilità, le relazioni, la complessità e il contenuto delle prestazioni”.
Tra i requisiti specifici di cui all’art. 3, oltre al preesistente rapporto di lavoro con il Comune e alla maturata anzianità di servizio di 5 anni (requisiti posseduti dalle parti del presente giudizio e non oggetto di contestazione), è previsto, alla lett. e) il “possesso di uno dei seguenti titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria giuridica D: Laurea Triennale, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale a ciclo unico o Diploma di laurea di cui al vecchio ordinamento universitario ed equipollenti. Il titolo di studio deve essere attinente alla professionalità richiesta dal posto oggetto di selezione .”
L’art. 4 ha previsto l’allegazione, a pena di esclusione, di un dettagliato curriculum formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto dal candidato, che evidenzi quelli che, dalla lettura dell’art. 7, risultano essere i titoli presentabili per le varie aree oggetto di valutazione e precisamente:
i) possesso dei titoli richiesti per l’accesso , con indicazione della relativa votazione conseguita;
ii) possesso di titoli ulteriori , ossia dei titoli di studio riconosciuti dall’ordinamento superiori a quello richiesto per l’accesso dall’esterno alla categoria oggetto di procedura verticale (come ad esempio, il diploma di laurea magistrale o specialistica, master di primo o secondo livello, di scuole di specializzazione riconosciute, di dottorati di ricerca), con la precisazione che deve trattarsi di titoli “attinenti alla professionalità richiesta dal posto oggetto di selezione”;
iii) “ titoli professionali ” (quali indicati nell’art. 3 del Regolamento, purchè attinenti alle competenze richieste dal posto oggetto di selezione);
iv) “ attività di formazione attinenti il profilo professionale oggetto di selezione ” svolte negli ultimi cinque anni (concluse con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento delle professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite ai sensi del CCNL del comparto Funzioni Locali vigente);
v) “ competenze professionali ” acquisite negli ultimi cinque anni di servizio precedenti all’anno di selezione ossia “l’esercizio di attività particolari, di ruoli specifici e di esperienze peculiari, attinenti ed estremamente utili per ricoprire il posto messo a selezione (ad es. Rup, esercizio mansioni superiori ex art. 52 D.lgs n. 165/01 e smi, particolari responsabilità ex art. 84 CCNL)”, con la precisazione che “ l’incarico di responsabilità ricoperto dal/la dipendente deve essere stato formalmente conferito con provvedimento scritto direttamente o mediante selezione interna”;
vi) “ corsi effettuati anche presso altre amministrazioni ”, ossia effettuati e riconosciuti anche da altre P.A., agenzie formative, istituti di formazione pubblici e privati e pubblicazioni attinenti il profilo professionale da ricoprire.
vii) indicazione dell’anzianità di servizio ed in particolare:
- “ anzianità di servizio presso la P.A. ” eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione;
- “ anzianità di servizio profilo omogeneo ”: all’anzianità di servizio necessaria per l’accesso viene
attribuito un punteggio aggiuntivo in funzione del criterio di omogeneità rispetto al profilo
professionale messo a bando (es: amministrativo/tecnico/di vigilanza).
29.1. Il successivo art. 7, ancora, ha prescritto al comma 1 che: “la procedura comparativa è orientata a valutare per ciascun candidato: a) la performance positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni di servizio (2020/2022); b) il possesso di titoli, competenze professionali e titoli ulteriori, rispetto a quelli previsti per l’accesso alla categoria, attinenti al profilo oggetto di selezione; c) il numero e la tipologia di incarichi rivestiti, attinenti al profilo oggetto di selezione; d) l’anzianità di servizio presso la P.A. eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione, nonché l’anzianità di servizio negli ultimi cinque anni maturata in profilo omogeneo rispetto al profilo professionale messo a bando”, prevedendo, altresì, che: “è considerato attinente tutto ciò che può essere considerato in correlazione con funzioni o attività riferibili al posto oggetto della presente procedura comparativa, in quanto comportante un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle medesime funzioni ed attività”.
29.1.1. Ai fini del presente giudizio va illustrato il comma 4 del citato art. 7, che riporta i punteggi attribuibili per la valutazione dei titoli e degli incarichi nonché dell’anzianità, ossia dei parametri b), c) e d) del comma 1 dell’art. 7, posto che la valutazione della performance (lett. a) che vale da sola 40 punti sui 100 attribuibili, non è oggetto del contenzioso.
Il punteggio massimo complessivo (60 punti) previsto per la valutazione dei titoli e incarichi complessivamente intesi è stato così ripartito:
i) TITOLI, COMPETENZE PROFESSIONALI E TITOLI ULTERIORI (max 20 punti):
i.1) Titolo di studio richiesto per l’accesso (laurea triennale, o laurea specialistica, o diploma di laurea con punteggi graduati in base al voto e alla tipologia di laurea (massimo 12 pt. per la laurea magistrale col massimo dei voti);
i.2.) Titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l’accesso alla categoria dall’esterno (ad esempio il diploma di laurea magistrale e/o specialistica, di master di primo o secondo livello, di scuole di specializzazione riconosciute, di dottorati di ricerca) purchè attinenti (massimo 8 pt).
ii) INCARICHI RIVESTITI, ATTINENTI AL PROFILO OGGETTO DI SELEZIONE (max 20 punti), divisi, anche per i vari punteggi attribuibili, in
ii.1) titoli professionali attinenti alle competenze richieste dal posto oggetto di selezione (max 8 pt):
* Certificazione lingua inglese e/o ECDL e/o altre certificazioni attinenti il profilo da ricoprire;
*Idoneità in precedenti procedure concorsuali o progressioni verticali;
*Abilitazioni all’esercizio professionale.
ii.2) Attività di formazione attinenti il profilo professionale, max 4 punti attribuibili e graduati in base alle ore svolte (da 20 a 39 ore, da 40 a 59 ore, da 60 a 79 ore, da 80 ore e oltre), con la specifica che quanto ai corsi di formazione/aggiornamento saranno valutati quelli espletati negli ultimi 5 anni precedenti l’avviso di selezione mediante il rilascio di specifico attestato finale.
ii.3) C ompetenze professionali, ossia l’esercizio di attività particolari, di ruoli specifici e di esperienze peculiari, attinenti ed estremamente utili per ricoprire il posto messo a selezione (ad es. Rup, esercizio mansioni superiori ex art. 52 D.lgs n. 165/01 e smi, particolari responsabilità ex art. 84 CCNL), espletate negli ultimi cinque anni di servizio precedenti all’anno di selezione, valutabili massimo 6 punti.
È specificato che “l’incarico di responsabilità ricoperto dal/la dipendente deve essere stato formalmente conferito con provvedimento scritto direttamente o mediante selezione interna e riconosciuto”. Per ciascun ruolo specifico potrà essere assegnato max 1 punto per ciascun anno o frazione di anno e fino ad un massimo di cinque anni.
ii.4.) Corsi effettuati anche presso altre amministrazioni, agenzie formative, istituti di formazione pubblici e privati e pubblicazioni attinenti il profilo professionale da ricoprire, mediante il rilascio di specifico attestato finale, valutati punti 0.5 per ogni titolo posseduto fino ad un massimo di 2 punti.
iii) ANZIANITÀ , valutata massimo 20 punti e divisa in:
iii.1. Anzianità di servizio presso la P.A. eccedente il periodo minimo richiesto per l’ammissione, valutabile massimo 15 punti;
iii.2) Anzianità di servizio profilo omogeneo , ossia “all’anzianità di servizio necessaria per l’accesso verrà attribuito un punteggio pari ad un max di punti 5 nel caso di omogeneità rispetto al profilo professionale messo a bando (es: amministrativo/tecnico/di vigilanza), graduando il punteggio in base agli anni (fino a 5 anni 5 punti, fino a 4 anni 4 punti, etc).
30. Illustrati i contenuti dell’Avviso necessari ai fini del decidere, e dei cui riferimenti si terrà conto nell’esposizione, il Collegio – stante l’assenza di eccezioni pregiudiziali da valutare - passa all’esame del ricorso principale di LA, classificatasi al quinto posto con 72 punti, specificando che, come illustrato, il ricorso ha un duplice oggetto: da un lato la mancata/errata valutazione dei titoli della ricorrente medesima; dall’altro la errata valutazione dei titoli delle due controinteressate che la precedono in graduatoria come terza (EL IU 75,37 pt) e quarta (SE 74 punti).
31. La censura (I.1.) riguardante la mancata valutazione, come “Titolo ulteriore” ( supra, 29.1.1. – sub i.2 ) , del Diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose con specializzazione pedagogico -didattica, rilasciato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, per il quale la ricorrente rivendica pt. 2, va accolta.
Nonostante in svariati punti dell’Avviso l’Amministrazione abbia ribadito la necessità dell’attinenza di titoli e incarichi al “ profilo professionale da ricoprire”, di fatto tale contenuto non è stato minimamente specificato.
All’art. 7 comma 1 dell’Avviso è infatti stabilito che “ è considerato “attinente” tutto ciò che può essere considerato in correlazione con funzioni o attività riferibili al posto oggetto della presente procedura comparativa, in quanto comportante un arricchimento della professionalità del concorrente in riferimento alle medesime funzioni ed attività ”.
Tale definizione è priva di contenuto perché include praticamente qualsiasi tipo di incarico, titolo o esperienza, con l’unico vincolo con il posto da ricoprire, che è quello di Funzionario Amministrativo, Area dei Funzionari e -dell’Elevata Qualificazione (ex categoria D).
Non si può dunque che esaminare il CCNL 2019/2021, sulla cui base la procedura è stata bandita.
L’art. 12 stabilisce che il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
“Al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione, di seguito denominati incarichi di “EQ”. Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività̀ lavorative; esse sono individuate mediante le declaratorie definite nell’Allegato A che descrivono l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento in ciascuna di esse.”
Sempre l’art. 12 ribadisce che “ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie dell’area. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali e li collocano nelle corrispondenti aree nel rispetto delle relative declaratorie, di cui all’Allegato A.”
Ed è quindi all’All. A che bisogna fare riferimento laddove (pag. 130 CCNL cit.) illustra “l’area dei funzionari e della elevata qualificazione” specificando che “ appartengono a quest’area i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi amministrativi-contabili e tecnici e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative. Appartengono, altresì, a quest’area i lavoratori che svolgono attività, negli ambiti educativi, dell’insegnamento, della formazione, dell’assistenza della cura diretta all’utenza. “
Le specifiche professionali dell’Area sono: • conoscenze altamente specialistiche; • competenze gestionali e socio-relazionali, adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità; • capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo; • responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
I requisiti di base per l’accesso sono, come pure riportato nell’Avviso, la laurea (triennale o magistrale), eventualmente accompagnata da iscrizione ad AL professionali.
Quel che più interessa, nell’All. A a pag. 131 sono esplicitamente esemplificati i profili possibili : “farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, coordinatore pedagogico, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro specialista dell’area della vigilanza, specialista informatico, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in materie giuridiche, specialista della transizione digitale, specialista della transizione ecologica, specialista nei rapporti con i media (settore informazione) e specialista della comunicazione istituzionale (settore comunicazione), specialista in attività socio assistenziali, assistente sociale, personale infermieristico e della riabilitazione, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (secondo le definizione dei Decreti del Ministero della Sanità), educatore, docente, insegnante, educatori professionali socio-pedagogici ed educatori professionali socio-sanitari, ispettore fitosanitario.”
31.1. Il contenuto del contratto collettivo dimostra che nel profilo facente capo all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione può praticamente rientrare qualsiasi professionalità, perfino quelle facenti capo a professioni iscritte ad AL (avvocato, geologo, farmacista).
Ecco che dunque il titolo ulteriore posseduto dalla ricorrente, un diploma Accademico di Magistero in Scienze Religiose peraltro con specializzazione pedagogico -didattica, rientra perfettamente nell’area in questione, che tra i profili include “coordinatore pedagogico” e “specialista in attività culturali” ed è errata la valutazione di “non attinenza” fatta dalla Commissione (cfr. annotazione a fianco al curriculum, doc. 9 prod. LA).
Peraltro, la mancata valutazione del punteggio sarebbe stata giustificabile in presenza di una qualsivoglia base giustificativa rinvenibile nell’Avviso o in regolamenti interni ai quali fare riferimento, ma così non è stato, e la circostanza che la difesa del Comune non abbia colto la palese disparità di trattamento tra la ricorrente principale e la ricorrente incidentale EL IU, arrivando a ritenere che in quest’ultimo caso la decisione del Comune di valutare il titolo (peraltro, di accesso al concorso) sia frutto di discrezionalità insindacabile, è palesemente inconferente, perché conferma un uso di potere discrezionale asseritamente tecnico, differenziato per situazioni assimilabili, ma sganciato da qualsivoglia criterio di riferimento di tipo tecnico-giuridico.
Infatti, l’attinenza è richiesta per tutti i titoli, sia quelli di accesso che quelli secondari.
Per dirla in parole semplici, non si vede come possa non valutarsi un Diploma post laurea avente un contenuto spendibile nel sociale rispetto a una laurea specialistica in Lingue Orientali che, di fatto, ha una attinenza rispetto alle funzioni perfino minore dell’altro titolo.
Alla ricorrente, pertanto, devono essere attribuiti 2 punti in più in base all’art. 7 dell’Avviso, sia che tale diploma venga considerato alla stregua di laurea triennale sia che venga considerato un “master/dottorato”.
32. In accoglimento della censura I.2), alla ricorrente deve essere riconosciuto anche il punteggio (1 punto) per le “competenze professionali”, con specifico riguardo all’incarico di “referente per la gestione degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza relativo all’anno 2022”, essendo stati attribuiti solo i 5 punti per le indennità di specifiche responsabilità relative agli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 ma non il punteggio ulteriore (1 pt) per tale incarico, che rientrerebbe nell’esercizio “di attività particolari, di ruoli specifici e di esperienze peculiari, attinenti ed estremamente utili per ricoprire il posto messo a selezione, negli ultimi cinque anni di servizio precedenti all’anno di selezione” (vedi supra, 29.1.1., ii.3).
Tale titolo è stato dichiarato nel curriculum (doc. 9, pag. 13 del CV) e documentato mediante il deposito dell’attestazione dell’11.2.2022, prot. 16466, che conferma l’attribuzione alla LA dell’incarico di referente Anticorruzione (doc. 10 prod. LA).
Non vi sono motivazioni per ritenere che un incarico assegnato nominativamente, implicante responsabilità specifiche, non debba essere considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio in questione; peraltro, trattandosi di massimo 6 punti per massimo 5 anni di incarichi, è evidente che il bando consente il cumulo per annualità, come pure è stato fatto per incarichi della EL IU nel 2019 (doc. 18 prod. LA, sono stati attribuiti 5 punti per annualità più l’incarico di DEC nel 2019).
Anche in questo caso, l’esercizio del potere discrezionale implica che lo scostamento da decisioni aventi ad oggetto casi analoghi deve essere motivato o avere un senso logico, e il Comune, nelle sue difese, non è riuscito a prospettare l’esistenza di una differenza formale tra l’incarico di LA e quello di EL IU, al di là della chiara diversità di contenuti.
33. Non va invece accolta la censura (I.3) relativa al riconoscimento, quale “anzianità di profilo omogeneo” ( supra, 29.1.2., iii.2) di soli 2 punti come “istruttore amministrativo” dal 2021, in luogo di 5.
La Commissione, correttamente, non ha dato alcun rilievo alle mansioni “sostanziali che la ricorrente avrebbe svolto prima del 2021, quando era in servizio formalmente come “istruttore di vigilanza” quindi presso la Polizia Locale.
Con la delibera di G.C. n. 109 del 9.9.2021 (doc. 12 LA) è stato modificato, anche sotto il profilo giuridico, il profilo della ricorrente da istruttore di vigilanza ad istruttore amministrativo, essendo del tutto irrilevante che la proposta del dirigente dell’8.9.2021, che ha condotto al suddetto cambio di funzioni, abbia riportato che la ricorrente ha svolto una serie di funzioni di segreteria e latu senso amministrative; al di là del fatto che non è specificato in quali anni lo avrebbe fatto, l’Avviso non consente la valutazione di compiti che il soggetto avrebbe potuto svolgere anche occasionalmente o sporadicamente, quando però era inquadrato in altra Area e, quindi, si occupava di svolgere un’attività diversa. Pertanto, al di là delle considerazioni circa la non assimilabilità delle attività svolte durante il servizio nella polizia municipale rispetto a quelle formalmente assegnate dal 2021, il documento prodotto non fornisce la prova né degli anni di attività, né della frequenza dell’attività né della specificità ed esclusività di dette funzioni rispetto a quelle oggetto dell’inquadramento.
Ben diversa è la posizione della candidata EL IU, in quanto i 5 punti riconosciuti come istruttore contabile sono stati legittimamente attribuiti posto che dal CCNL si desume che il profilo amministrativo e quello contabile sono formalmente assimilati, a differenza di quello di vigilanza.
Non si è quindi verificata alcuna disparità di trattamento.
34. In finale, alla ricorrente devono essere riconosciuti 3 punti in più come sopra illustrato, e il punteggio finale va rideterminato in 75 punti.
35. Venendo alle censure rispetto al punteggio assegnato alla quarta classificata, SE, e alla terza classificata, EL IU, tenuto conto di quanto sopra esplicitato in ordine ai profili di attinenza di incarichi e titoli, vanno respinte le censure (II.1- III.1) relative ai titoli di accesso e ulteriori delle due controinteressate.
35.1. Il Master di primo Livello in “Gestione delle Imprese e delle società” presentato da SE è sicuramente attinente al profilo richiesto, in quanto trattasi di un master a contenuto trasversale che è attinente alle funzioni attribuite ai funzionari per cui è stata indetta la procedura.
35.2. Parimenti, così come il Collegio ha ritenuto attinente il titolo ulteriore presentato dalla ricorrente (vedi supra par. 31) , applicando i medesimi parametri valutativi, va ritenuto attinente anche il titolo di accesso della candidata EL IU, valutato 12 punti, consistente in una laurea in Lingue e civiltà orientali la cui attinenza al concorso è possibile avuto riguardo al profilo di area dei funzionari e della elevata qualificazione di cui all’All. A al CCNL.
Il criterio utilizzato dalla EL IU per giustificare la valutazione positiva della Commissione, infatti, è del tutto arbitrario e privo di inerenza con il contenuto dell’Avviso, che in nessuna parte richiama i profili organizzativi del Comune di Giugliano e quindi le attività di competenza dei vari settori amministrativi.
Tale richiamo non è presente nell’Avviso nemmeno tramite un rinvio ad atti del Comune.
Tuttavia, applicando il criterio utilizzato per giustificare l’attribuzione dei 2 punti in più a LA, deve rilevarsi che l’attinenza della laurea di EL IU è riscontrabile nei profili esemplificativamente indicati nell’All. A (ad esempio, specialista in attività culturali, orientatori politiche attive del lavoro, ipotizzando la presenza di lavoratori stranieri dell’Estremo Oriente), sicchè la controinteressata resta in graduatoria con il punteggio massimo attribuibile per la laurea specialistica/titolo di accesso conseguito con il massimo dei voti.
36. Va accolta la censura (II.2) relativa all’attribuzione indebita di 2 punti alla candidata SE, per l’idoneità alla progressione verticale per l’anno 2022 (vedi supra, 29.1.1., sub ii.1).
La ricorrente prospetta che tale elemento non si ricavi dal curriculum di SE (doc. 14 prod. LA) né dalla tabella riepilogativa presentata dalla SE medesima (all.15 prod. LA) e acquisita dalla ricorrente mediante accesso agli atti, né risulta nella documentazione presentata unitamente alla domanda e consegnata alla ricorrente in sede di accesso, che la SE non ha prodotto in atti, né lo ha fatto il Comune.
La prospettazione è corretta.
Tra i titoli professionali attinenti alle competenze richieste dal posto oggetto di selezione, oltre alla “Certificazione lingua inglese e/o ECDL e/o altre certificazioni attinenti il profilo da ricoprire” e alle “ abilitazioni all’esercizio professionale”, vi è anche l’”idoneità in precedenti procedure concorsuali o progressioni verticali”, valutabile 2 punti.
Nelle note depositate il giorno prima dell’udienza pubblica del 12.11.2025, unitamente a una delibera dell’Ente (n. 848/2023), il Comune di Giugliano ha prospettato, con deprecabile ritardo, che l’idoneità alla progressione verticale per l’anno 2022 è frutto della scelta commissariale di attribuzione del relativo punteggio ai dipendenti dell’Ente già inseriti nella graduatoria (stilata dall’Ente stesso).
Tali note sono certamente tardive, ma anche a volerle considerare utilizzabili, esse non fanno che confermare la censura proposta dalla ricorrente: in primo luogo, la delibera depositata unitamente ad esse, la n. 848/2023 (che è atto pubblico e quindi rinvenibile sul sito del Comune) è relativa non alla candidata SE (come erroneamente riportato nella nota) ma alla ricorrente LA, e dimostra che la ricorrente aveva diritto ai 2 punti per l’idoneità di progressione, mentre nulla dimostrano riguardo a SE.
In secondo luogo, il Comune sembra far credere che l’idoneità in precedenti procedure concorsuali – e quindi il punteggio – sia stata attribuita ai dipendenti che il Comune stesso ha inserito in una graduatoria da esso stilata, come se si trattasse di un punteggio automatico: in realtà, dall’esame delle schede riepilogative di altri candidati (che il Collegio ha potuto visionare tra i documenti prodotti nel giudizio RG 1446/2025, riunito al presente), risulta che non tutti i candidati riportano almeno 2 punti tra i titoli professionali, sicchè è evidente che per molti di loro non vi è stata alcuna idoneità in precedenti procedure concorsuali.
Il titolo, pertanto, andava dichiarato e dimostrato.
Nel caso della SE, la scheda riepilogativa ufficiale dei punteggi (all. 13 prod. LA) riporta 3 punti per i titoli professionali, di cui 1 per ECDL e 2 per l’idoneità di cui si discute, ma non vi è modo di verificare se SE abbia effettivamente conseguito tale idoneità.
Peraltro, la produzione della delibera 848/2023, relativa a LA, dimostra che tale punteggio poteva essere dimostrato anche da SE, allegando l’atto del Comune riguardante la “procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni economiche verticali anno 2022”; la circostanza che non sia stato prodotto, pur potendolo astrattamente essere, conferma la bontà della censura di parte ricorrente.
A SE vanno quindi decurtati ulteriori 2 punti in quanto il punteggio assegnato risulta sprovvisto di base dichiarativa, documentale e motivazionale.
37. La censura (II.3) riguardante l’attribuzione di 1 punto a SE per “attività di formazione attinenti il titolo professionale oggetto di selezione”, relativo al mancato svolgimento di 20 ore di corsi nel quinquennio, è diventata improcedibile in quanto sul punto l’Amministrazione, in autotutela, con la Determinazione rcg n. 375 del 12/03/2025, ha riapprovato la graduatoria di merito della Procedura assegnando a SE il punteggio finale (e rettificato) di 73, in luogo degli originari 74 punti attribuiti alla candidata in sede di prima approvazione della graduatoria di merito, riconoscendo nella sostanza la fondatezza della censura di LA.
38. In conclusione, accogliendo il ricorso in parte qua, alla controinteressata SE devono essere attribuiti 71 punti (da 73, come rideterminati, meno i 2 punti attribuiti illegittimamente per l’idoneità alle progressioni verticali nel 2022.).
39. Venendo alle censure riguardanti EL IU, terza in graduatoria con il punteggio di 75,375, si conferma quanto illustrato supra al par. 35.2. in ordine alla attinenza della laurea specialistica in Lingue Orientali, considerata tale per le ragioni esposte.
40. In relazione al parametro “Titoli professionali” (III.2), la ricorrente prospetta l’errata attribuzione di 1 punto per l’attestato ECDL, che però non risulta né nel curriculum della controinteressata, né nel documento riepilogativo degli elementi oggetto di valutazione della stessa.
Il Collegio ritiene che sul punto valga quanto dedotto dalla controinteressata nella memoria difensiva del 24.4.2025 (cfr. supra, 10.3.5.) laddove EL IU ha rilevato che il titolo in questione fa riferimento a “Certificazione lingua inglese e/o ECDL e /o altre certificazioni attinenti il profilo da ricoprire ” e che, nel caso concreto, la certificazione aggiuntiva sarebbe l’attestato di qualifica professionale “Addetto allo sviluppo e alla gestione del turismo culturale” – Consorzio Consvip – Regione Campania Settore Formazione Professionale”, che la controinteressata ha dichiarato di aver frequentato.
La censura va dunque respinta.
41. Non può essere accolta neppure la censura (III.3) riguardante il titolo “competenze professionali”, in quanto –come detto - è corretta l’attribuzione del punteggio a EL IU per l’anno 2019 sia con riferimento alla indennità di particolari responsabilità ex art. 84 CCNL, sia alla nomina di DEC giusta determina n. 450 del 5.4.2019.
La ricorrente ha prospettato l’esistenza di una disparità di trattamento che, come visto supra sub. 32, non è attuale, in quanto la prospettazione della LA relativa alla attribuzione del proprio punteggio è stata accolta; in applicazione dei medesimi parametri, l’attribuzione del punteggio alla EL IU, con riguardo alla medesima annualità e al doppio incarico, appare immune da vizi.
42. Anche per quanto concerne il parametro “anzianità di profilo omogeneo” (III.4), il Collegio ha avuto modo di chiarire supra sub. 33 le differenze con la posizione della ricorrente.
I 5 punti attribuiti alla candidata EL IU come Istruttore contabile sono legittimi, stante l’omogeneità tra il profilo di ispettore contabile e quello amministrativo, mentre il medesimo argomento non vale per la posizione di istruttore di vigilanza.
43. Alla luce del parziale accoglimento del ricorso principale, i primi motivi aggiunti proposti da LA nel marzo 2025 (MA-1 LA) avverso la determinazione RCG n° 375 del 12.3.2025 devono essere parzialmente accolti, in quanto basati sulle medesime censure di cui al ricorso principale (illegittimità derivata).
44. Il ricorso incidentale di SE (RI SE) va respinto.
44.1. In primo luogo, a fronte della decurtazione in autotutela di 1 punto per la mancanza del titolo “Attività di formazione attinenti il profilo professionale” (ii.2) in quanto i corsi svolti sono risultati inferiori alle 20 ore, il Collegio rileva che nulla di specifico è stato dedotto nel ricorso incidentale a confutazione dell’operato del Comune, che peraltro fa seguito a una censura specifica della ricorrente principale, che ha documentato l’errore dell’Amministrazione sul calcolo delle ore dei corsi.
44.2. Sempre in ordine a tale titolo, la ricorrente incidentale ha chiesto l’attribuzione del punteggio massimo (4 pt) avendo frequentato lo“Stage Formativo” in “Consulenza Fiscale, Lavoro e Finanziaria”, presso lo Studio Benincasa, dal 1.1.2019 al 30.6.2019, per complessive 80 ore di formazione.
Stando alla tabella di cui all’art. 7 dell’avviso, un corso di 80 ore avrebbe dovuto ottenere 4 punti.
A parere del Collegio la valutazione dei commissari, che non hanno attribuito il punteggio richiesto, è corretta, in quanto non è stato prodotto da SE alcuno specifico attestato finale e in ogni caso un corso tenuto presso uno Studio privato, di cui non è neppure indicata la qualifica di ente formativo, non può essere preso in considerazione.
44.3. Va respinta la censura con la quale si chiede di decurtare n. 4 punti alla LA, per il medesimo sub-criterio (“attività di formazione attinenti al profilo professionale”) in quanto, a detta della ricorrente incidentale SE, non sarebbe stato prodotto l’attestato finale del corso di formazione “Valore PA”, della durata di 60 ore, tenutosi presso l’Università degli Studi di AP “Federico II”.
La censura va respinta in quanto LA ha depositato in giudizio l’attestato di partecipazione in data 24.4.2025.
Tale corso è stato correttamente valutato 4 punti nell’ambito del sub-criterio “attività di formazione attinenti al profilo professionale” (ii.2) e non nel sub criterio “Corsi effettuati anche presso altre amministrazioni” (ii.4) al quale è stato assegnato un punteggio specifico pari a 0,50 punti per ciascun corso valutabile.
Come chiarito dalla ricorrente principale nelle proprie difese, il progetto “Valore P.A.”, di cui si controverte, è un’iniziativa promossa dall’INPS che prevede il finanziamento di Corsi di formazione, selezionati dall’Ente di previdenza a seguito di valutazione comparativa pubblica, in favore dei dipendenti della Pubblica Amministrazione iscritti alla gestione previdenziale finalizzati ad accrescerne le competenze e le professionalità.
A conferma di questo LA ha prodotto la schermata del corso (all. 3 prod. LA del 24.4.2025) e riferito che il medesimo corso è stato considerato quale “attività di formazione attinente al profilo” anche per la candidata UN SA, classificatasi al primo posto in graduatoria e ad altri candidati nella precedente edizione della procedura comparativa per la medesima progressione verticale.
Tale affermazione non è stata smentita dalle controinteressate o dal Comune.
44.4.Sempre con riferimento alla voce “ attività di formazione attinenti al profilo professionale”, va respinta la censura di SE che punta al ridimensionamento del monte orario di corsi svolti da LA, per cui in luogo delle 100,5 ore conteggiate, avrebbero dovuto esserne attribuite solo 32,5 (e quindi 1 solo punto anziché 4): in primo luogo, il corso “Valore PA” non va sottratto, per le ragioni già dette e questo comporta il rigetto della censura; in secondo luogo, anche i corsi da 4 ore (“Anticorruzione negli enti locali” del 6.12.2018 tenuto da “Fondazione ANCI IFEL” e “Attestazioni OIV e Trasparenza amministrativa: gli obblighi per il 2022” del 24.5.2022 tenuto da Golem Net, lentepubblica.it.) sono corsi che la ricorrente principale prospetta – senza essere smentita - essere destinati a dipendenti scelti dall’Amministrazione, ed erogati dagli enti formatori per conto di quest’ultima.
In particolare anche alla candidata EL IU FA sono stati valutati i corsi, tenutisi nel 2020 presso Pubbliformez Asmel "Il lavoro nella P.A. durante l'emergenza COVID" (1 ora) e "Le assunzioni nel 2020" (1 ora) mentre alla candidata SA UN sono state attribuite 4 ore del corso del 06/05/2020 Dedagroup Pubblic e Service "Parliamo i GO PA".
A detta della ricorrente principale, pertanto, la Commissione ha dunque scelto di riconoscere come formazione attinente al profilo le ore formative destinate ai dipendenti scelti dall’Amministrazione ed erogati da enti formatori selezionati e riconosciuti dal Comune, ai sensi del CCNL del comparto Funzioni Locali vigente, riconducendo, invece, i corsi effettuati su base volontaria come “corsi presso altre amministrazioni”, valutabili 0,5 a corso.
44.5. Con riguardo a tali ultimi titoli, va rigettato il terzo motivo del RI-SE relativo ai 2 pt. attribuiti a LA in riferimento al sub-criterio “Corsi effettuati anche presso altre amministrazioni” (ii.4), in quanto il Collegio ritiene positivamente valutabili i corsi di formazione effettuati dalla ricorrente principale nel 2006- 2007.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente incidentale, non vi è alcun contrasto con l’art. 1 del bando (ossia con le finalità della procedura selettiva che intende valorizzare le professionalità interne già in possesso di competenze attuali), in quanto nel bando sono assenti criteri temporali riferibili a tali corsi, a differenza della voce “attività di formazione attinenti al profilo”, per la quale l’avviso ha previsto un orizzonte temporale di 5 anni ed una valutazione in base al numero di ore; invece per la voce residuale “corsi effettuati anche presso altre amministrazioni” non è stato previsto alcun limite di tempo e l’attribuzione di 0,5 punti a prescindere dal numero di ore.
45. Il ricorso incidentale di SE va quindi integralmente respinto.
46.Va respinto anche il ricorso incidentale di EL IU, depositato il 28.4.2025, perché si affida ad un’unica censura per contestare il punteggio attribuito a LA per il corso “Valore PA” (di 60 ore) in quanto privo del relativo attestato finale.
Come sopra chiarito, l’attestato è stato debitamente depositato in giudizio e questo comporta il rigetto del ricorso incidentale.
47. In accoglimento della eccezione sollevata dal Comune di Giugliano nella memoria ex art. 73 c.p.a., i motivi aggiunti al ricorso incidentale di EL IU (notificati il 29.4.2025 e depositati il 30.4.2025) (MA-1 EL IU) devono essere dichiarati irricevibili per tardività.
Essi, infatti, non hanno ad oggetto documenti nuovi, ma già allegati da LA al ricorso ovvero direttamente riferiti alla posizione della stessa controinteressata.
Le relative censure, pertanto, avrebbero dovuto essere proposte unitamente al ricorso incidentale, notificato il 16.4.2025 a fronte di un ricorso principale notificato il 21.2.2025.
Non vi è, infatti, modo di ricollegare la proposizione dei motivi aggiunti a documenti acquisiti dalla controinteressata successivamente, in quanto la PEC del 12.3.2025, cui la EL IU fa riferimento per confutare l’eccezione del Comune, non è prodotta in atti.
La tesi della difesa di EL IU è comunque smentita per tabulas: la prospettazione della attribuzione a LA del punteggio massimo in forza del Corso “ Valore PA” e di altri due piccoli corsi, era argomentabile già con il ricorso incidentale (come peraltro fatto anche da SE nel proprio gravame incidentale); parimenti, anche la mancata valutazione a EL IU del corso “ GO Pa si parte: parliamone con GOPa PA ” avrebbe dovuto essere dedotta in sede di ricorso incidentale, trattandosi di un titolo in possesso della stessa EL IU e la cui mancata valutazione avrebbe dovuto essere oggetto di tempestiva censura nei riguardi del Comune.
48. I motivi aggiunti di LA del 20.6.2025 (MA-2 LA) devono essere in parte accolti conformemente alle statuizioni sul ricorso principale, trattandosi di gravami relativi a provvedimenti di rideterminazione e conferma della graduatoria, censurati per illegittimità derivata.
La natura non meramente confermativa del provvedimento ha legittimato la nuova impugnazione, che nei contenuti riproduce i gravami precedenti.
49. Per analoghe ragioni, vanno respinti i motivi aggiunti di SE (MA SE) e EL IU (MA-2 EL IU) del luglio 2025, avverso la Determinazione 650/2025 del 29.4.2025 e la n. 985/2025 del 17.6.2025, confermative della determinazione RCG n. 375/2025.
Detti motivi aggiunti contengono solamente censure di illegittimità derivata, che subiscono la medesima sorte reiettiva dei rispettivi ricorsi incidentali.
50.Il Collegio passa dunque all’esame del ricorso RG 1446/2025 proposto dal Dott. HI TO.
Non si rilevano problemi di improcedibilità per mancata notifica ai controinteressati ai quali la Sezione ha chiesto di notificare il ricorso, in quanto le ricevute pec di consegna risultano in atti, e le suddette Pec sono quelle indicate nelle domande di partecipazione.
L’istanza di riammissione in termini per errore scusabile, peraltro presentata a poche ore dall’udienza pubblica, non avrebbe comunque potuto essere valutata positivamente in quanto è onere dell’avvocato provvedere alla integrazione del contraddittorio anche utilizzando, se del caso, la notifica a mezzo ufficiale postale; pertanto, il non averlo fatto per tempo, nonostante i mesi a disposizione, è conseguenza di una scelta processuale del difensore, e non si rilevano profili di scusabilità.
51. Il ricorso principale va dichiarato inammissibile con riguardo al primo motivo, in quanto del tutto generico e privo di specifiche censure circa le presunte illegittimità commesse dalla Commissione in sede di assegnazione del punteggio al ricorrente.
Posto, infatti, che HI ha ricevuto 71 punti, il ricorso non chiarisce per effetto di quali mancate valutazioni avrebbe dovuto essergli attribuito il punteggio di 77 punti.
La genericità delle prospettazioni e la mancata individuazione dei criteri sottostanti il motivo, determina l’inammissibilità della censura.
Il punteggio finale del dott. HI resta quindi fermo a punti 71.
52.Il secondo motivo va accolto in parte, per le ragioni già illustrate con riguardo al ricorso LA.
52.1. Quanto alla dott.ssa SE:
- non possono essere sottratti 2 punti per il master di primo livello in “gestione delle imprese e delle società”, che il Collegio ha ritenuto attinente al profilo professionale oggetto del concorso (cfr. supra, sub. 35.1.);
- va accolta la richiesta di detrazione di 2 punti con riferimento alla idoneità alla progressione verticale per l'anno 2022 ( supra sub. 36);
- la richiesta di detrazione di un punto per i corsi sotto le 20 ore è improcedibile ( supra, sub 37);
52.2. Le censure rivolte avverso i punteggi attribuiti a EL IU vanno tutte respinte per le ragioni illustrate sub 40 (titoli professionali, in quanto non in possesso dell’attestato ECDL), sub 41 (competenze professionali specifiche), sub 33 (anzianità di profilo omogeneo), sub 35.2. (laurea in Lingue e Civiltà orientali).
53. I successivi motivi aggiunti di HI vanno dichiarati inammissibili nella parte relativa alla censura riguardante il punteggio del ricorrente, in parte accolti come sub. 52.1. e per il resto respinti, trattandosi della riproduzione dei motivi del ricorso principale con riguardo ai successivi provvedimenti di riapprovazione della graduatoria.
54. In conclusione, il Collegio, per effetto dell’annullamento in parte qua delle graduatorie definitive, dispone la rideterminazione dei punteggi della quarta e quinta graduata, attribuendo a OS LA 75 punti e a ES SE 71 punti, e ordina al Comune di provvedere, oltre che alla riformulazione delle graduatorie, anche alle attività conseguenziali in ordine alla presa di servizio della vincitrice OS LA, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla stipula del contratto di lavoro in base alla nuova qualifica e al pagamento delle differenze retributive a decorrere dalla data in cui la ricorrente avrebbe dovuto veder riconosciuta la qualifica.
55. Le spese processuali si compensano integralmente considerata la peculiarità del caso e i profili di soccombenza parziale, ponendosi il c.u. del ricorso principale e dei motivi aggiunti proposti da OS LA in carico al Comune di Giugliano.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente decidendo sui ricorsi RG 1012/2025 e 1446/2025, previa riunione:
1-) accoglie in parte il ricorso principale (motivi I.1, I.2, II.2) e entrambi i ricorsi per motivi aggiunti proposti dalla dott.ssa OS LA, e per l’effetto, previo annullamento in parte qua delle determinazioni n.2509 del 31.12.2024, n. 375 del 12.3.2025, n. 650 del 29.4.2025 e n. 985 del 17.6.2025:
a) accerta il diritto di OS LA alla attribuzione di un punteggio finale di 75 punti;
b) ridetermina il punteggio finale di ES SE in punti 71;
2-) Rigetta i ricorsi incidentali presentati da ES SE e FA EL IU;
3-) Dichiara irricevibili i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da FA del IU il 30.4.2025;
4-) Rigetta i secondi Motivi aggiunti presentati da FA EL IU e i Motivi aggiunti presentati da ES SE;
5-) Dichiara in parte inammissibili, in parte accoglie e per il resto respinge il ricorso e i motivi aggiunti presentati da TO HI e dispone la rideterminazione del punteggio di ES SE in punti 71;
6-) ordina al Comune di Giugliano in Campania la rideterminazione della graduatoria finale della Procedura selettiva per l’attribuzione delle progressioni verticali anno 2023 per n. 4 posti di funzionario amministrativo” e di porre in essere le attività conseguenziali;
7-) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti come da motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN DO, Presidente
IA AR VA, Consigliere, Estensore
IAgiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA AR VA | AN DO |
IL SEGRETARIO