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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/07/2024, n. 29752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29752 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Di RO AT, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 5/2/2024 dalla Corte di appello di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni scritte inoltrate il 28/5/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.sa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) e 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 per aver realizzato nella frazione Scifi del Comune di Forza d'Agrò, una struttura in cemento armato delle dimensioni indicate nel capo 1) dell'imputazione in assenza di autorizzazione e senza alcuna comunicazione all'ufficio del Genio civile, reati accertati il 4/3/2019, condannandolo alla pena complessiva di mesi due di arresto ed € 22.000,00 di ammenda, con pena sospesa, oltre alla demolizione del manufatto abusivo. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i vizi di violazione di legge in ordine agli artt. 3, 44, 93,94 e 95 d.P.R. citato e 192 cod. proc. pen., di contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova. In particolare, con il primo motivo, ha dedotto che il teste NA, comandante della locale stazione Carabinieri, aveva affermato che l'organismo edilizio abusivo era un garage, tipologia n't,. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29752 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/06/2024 d'intervento per la quale non era necessario il rilascio del permesso di costruire. Si era, pertanto, in presenza di un travisamento di una prova decisiva, risultando la qualificazione dell'organismo edilizio in termini pertinenziali non "smentita dalla documentazione prodotta né dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo". 3. Con il secondo motivo, si è doluto del fatto che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'estinzione dei delitti per prescrizione. Ha in proposito dedotto che: il Tribunale aveva concluso che l'opera era stata realizzata fra l'agosto 2018 e il 4/3/2019; l'imputato aveva presentato al Comune una DIA per la realizzazione dell'opera il 22/11/2018; " le testimonianze rese dai testi escussi in dibattimento", e segnatamente quella del teste NA, avevano confermato che l'opera era stata realizzata a ridosso della data di presentazione della DIA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I punti nodali del primo motivo del ricorso possono essere così sintetizzati: la deposizione di NA è stata travisata, avendo detto il teste che l'organismo edilizio costituiva un garage;
costituendo il manufatto abusivo un garage la sua realizzazione non necessitava del permesso a costruire. Entrambi le premesse del sillogismo difensivo si rivelano inidonee a giustificare l'annullamento della decisione. Va, innanzitutto, rivelato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, risultando il motivo fondato su una prova dichiarativa, vi era l'onere per l'impugnante di suffragare le censure dedotte mediante l'allegazione della trascrizione dell'intera deposizione del testimone risultando non sufficiente la riproposizione nel ricorso di alcune frasi ( Sez. IV, 26/6/2008, n. 37982, Buzzi, rv. 241023; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141 - 01; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801;Sez. 4, 17/5/2023, n. 34348, Coppola, n. m.). Non vi è, poi, alcun contrasto fra le dichiarazioni del teste riportate nel ricorso e la sentenza impugnata, muovendo le valutazioni della Corte territoriale proprio dal presupposto che il manufatto abusivo sarebbe stato destinato a garage. 2. Anche in punto di diritto l'argomentazione difensiva è infondata. Occorre rammentare, infatti, che le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanistica sono state più volte indicate, in vario modo, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. III n. 37257, 11/6/2008, Alexander, rv. 241278; Sez. 3, Sentenza n. 25669 del 30/05/2012, Rv. 253064 - 01; Sez. 3, n. 342 del 25/10/2018, Montanari, rv. 275385) e possono essere così sintetizzate: - deve trattarsi di un'opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato;
- deve essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso;
- deve essere sfornita di un autonomo valore di mercato;
- non deve essere valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede;
- la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale). Si è ulteriormente chiarito, nelle decisioni che hanno esaminato il tema, che il manufatto pertinenziale: deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente;
deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l'edificio principale e non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli eventualmente soltanto adottati. La possibile destinazione a garage del manufatto, pertanto, specie se si considerano le dimensioni significative, sviluppando il fabbricato una volumetria superiore a mc. 137, è presupposto che, da solo, non giustifica l'assoggettamento dell'attività edificatoria incriminata al regime di cui all'art. 3 DPR 380/01. Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione di legge o deficit motivazionale nella sentenza impugnata con riferimento alla disciplina regolante l'attività edificatoria incriminata. 3. Non maggior fondamento ha il secondo motivo d'impugnazione. Il Tribunale, richiamando specifici atti d'indagine, aveva collocato l'edificazione del manufatto fra l'agosto 2018 e il 4/3/2019. La Corte d'appello, integrando la sentenza appellata, aveva sottolineato che il manufatto, all'epoca dell'accertamento originante il procedimento, non poteva "dirsi completato" per cui il momento consumativo doveva farsi coincidere con l'accesso nell'area degli organi accertatori, avvenuto il 4/3/2019. Le censure che il ricorrente muove alle valutazioni dei giudici di merito sono fondate sulla DIA presentata il 22/11/2018 e sulla deposizione di NA, della quale viene riportata un'espressione. Anche in questo caso, quindi, la mancata allegazione o inserimento nel ricorso dell'integrale deposizione del teste costituiscono ostacolo all'ammissibilità della doglianza. L'argomentazione difensiva, inoltre, si sviluppa tramite una congettura, spacciata per massima di esperienza, secondo cui, in caso di presentazione di una DIA, la realizzazione dell'intervento è coeva all'inoltro della dichiarazione o, comunque, avviene entro i successivi trenta giorni. • L'espressione di NA riportata in ricorso, inoltre, è apodittica, non rivelando gli elementi sui quali si fonda la valutazione espressa, e, comunque, non inficia le conclusioni della Corte territoriale che, dallo stato dei luoghi, aveva desunto che il manufatto non era stato ancora completato e l'attività edilizia era "in itinere". 4. L'inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla dennissione della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
da ultimo Sez. 5, 20734, del 2/4/2024, Palumbo, n. m.). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/6/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni scritte inoltrate il 28/5/2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.sa Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermò la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett. b) e 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 per aver realizzato nella frazione Scifi del Comune di Forza d'Agrò, una struttura in cemento armato delle dimensioni indicate nel capo 1) dell'imputazione in assenza di autorizzazione e senza alcuna comunicazione all'ufficio del Genio civile, reati accertati il 4/3/2019, condannandolo alla pena complessiva di mesi due di arresto ed € 22.000,00 di ammenda, con pena sospesa, oltre alla demolizione del manufatto abusivo. 2. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i vizi di violazione di legge in ordine agli artt. 3, 44, 93,94 e 95 d.P.R. citato e 192 cod. proc. pen., di contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova. In particolare, con il primo motivo, ha dedotto che il teste NA, comandante della locale stazione Carabinieri, aveva affermato che l'organismo edilizio abusivo era un garage, tipologia n't,. Penale Sent. Sez. 3 Num. 29752 Anno 2024 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: BUCCA LORENZO ANTONIO Data Udienza: 13/06/2024 d'intervento per la quale non era necessario il rilascio del permesso di costruire. Si era, pertanto, in presenza di un travisamento di una prova decisiva, risultando la qualificazione dell'organismo edilizio in termini pertinenziali non "smentita dalla documentazione prodotta né dalle dichiarazioni testimoniali rese nel corso del processo". 3. Con il secondo motivo, si è doluto del fatto che la Corte territoriale non avesse dichiarato l'estinzione dei delitti per prescrizione. Ha in proposito dedotto che: il Tribunale aveva concluso che l'opera era stata realizzata fra l'agosto 2018 e il 4/3/2019; l'imputato aveva presentato al Comune una DIA per la realizzazione dell'opera il 22/11/2018; " le testimonianze rese dai testi escussi in dibattimento", e segnatamente quella del teste NA, avevano confermato che l'opera era stata realizzata a ridosso della data di presentazione della DIA. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. I punti nodali del primo motivo del ricorso possono essere così sintetizzati: la deposizione di NA è stata travisata, avendo detto il teste che l'organismo edilizio costituiva un garage;
costituendo il manufatto abusivo un garage la sua realizzazione non necessitava del permesso a costruire. Entrambi le premesse del sillogismo difensivo si rivelano inidonee a giustificare l'annullamento della decisione. Va, innanzitutto, rivelato che, per il principio di autosufficienza del ricorso, risultando il motivo fondato su una prova dichiarativa, vi era l'onere per l'impugnante di suffragare le censure dedotte mediante l'allegazione della trascrizione dell'intera deposizione del testimone risultando non sufficiente la riproposizione nel ricorso di alcune frasi ( Sez. IV, 26/6/2008, n. 37982, Buzzi, rv. 241023; Sez. F, n. 32362 del 19/08/2010, Scuto, Rv. 248141 - 01; Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801;Sez. 4, 17/5/2023, n. 34348, Coppola, n. m.). Non vi è, poi, alcun contrasto fra le dichiarazioni del teste riportate nel ricorso e la sentenza impugnata, muovendo le valutazioni della Corte territoriale proprio dal presupposto che il manufatto abusivo sarebbe stato destinato a garage. 2. Anche in punto di diritto l'argomentazione difensiva è infondata. Occorre rammentare, infatti, che le caratteristiche peculiari della pertinenza urbanistica sono state più volte indicate, in vario modo, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. III n. 37257, 11/6/2008, Alexander, rv. 241278; Sez. 3, Sentenza n. 25669 del 30/05/2012, Rv. 253064 - 01; Sez. 3, n. 342 del 25/10/2018, Montanari, rv. 275385) e possono essere così sintetizzate: - deve trattarsi di un'opera che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato;
- deve essere preordinata ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso;
- deve essere sfornita di un autonomo valore di mercato;
- non deve essere valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell'edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede;
- la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma "di servizio", allo scopo di renderne più agevole e funzionale l'uso (carattere di strumentalità funzionale). Si è ulteriormente chiarito, nelle decisioni che hanno esaminato il tema, che il manufatto pertinenziale: deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente;
deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l'edificio principale e non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e con quelli eventualmente soltanto adottati. La possibile destinazione a garage del manufatto, pertanto, specie se si considerano le dimensioni significative, sviluppando il fabbricato una volumetria superiore a mc. 137, è presupposto che, da solo, non giustifica l'assoggettamento dell'attività edificatoria incriminata al regime di cui all'art. 3 DPR 380/01. Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione di legge o deficit motivazionale nella sentenza impugnata con riferimento alla disciplina regolante l'attività edificatoria incriminata. 3. Non maggior fondamento ha il secondo motivo d'impugnazione. Il Tribunale, richiamando specifici atti d'indagine, aveva collocato l'edificazione del manufatto fra l'agosto 2018 e il 4/3/2019. La Corte d'appello, integrando la sentenza appellata, aveva sottolineato che il manufatto, all'epoca dell'accertamento originante il procedimento, non poteva "dirsi completato" per cui il momento consumativo doveva farsi coincidere con l'accesso nell'area degli organi accertatori, avvenuto il 4/3/2019. Le censure che il ricorrente muove alle valutazioni dei giudici di merito sono fondate sulla DIA presentata il 22/11/2018 e sulla deposizione di NA, della quale viene riportata un'espressione. Anche in questo caso, quindi, la mancata allegazione o inserimento nel ricorso dell'integrale deposizione del teste costituiscono ostacolo all'ammissibilità della doglianza. L'argomentazione difensiva, inoltre, si sviluppa tramite una congettura, spacciata per massima di esperienza, secondo cui, in caso di presentazione di una DIA, la realizzazione dell'intervento è coeva all'inoltro della dichiarazione o, comunque, avviene entro i successivi trenta giorni. • L'espressione di NA riportata in ricorso, inoltre, è apodittica, non rivelando gli elementi sui quali si fonda la valutazione espressa, e, comunque, non inficia le conclusioni della Corte territoriale che, dallo stato dei luoghi, aveva desunto che il manufatto non era stato ancora completato e l'attività edilizia era "in itinere". 4. L'inammissibilità del ricorso - qui dichiarata - impone di ritenere non rilevante a fini di prescrizione il decorso del tempo successivo alla dennissione della decisione impugnata, in conformità agli orientamenti emersi nella presente sede di legittimità tesi a riconoscere anche la manifesta infondatezza dei motivi come causa originaria di inammissibilità, tale da impedire la valida instaurazione della ulteriore fase di impugnazione ( Sez. U. 30.6.1999, Sez. U 22.11.2000, nonchè Sez. U. n. 23428 del 22.3.2005 sul tema della inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi;
da ultimo Sez. 5, 20734, del 2/4/2024, Palumbo, n. m.). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/6/2024