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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 41457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41457 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41457 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 09/06/2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale IO TE era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
con applicazione, altresì, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Era stato ascritto all'imputato di avere cagionato il decesso di NZ EV, per colpa generica nonché per colpa specifica concretizzata dalla violazione dell'art.141, commi 3 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, alla guida del proprio furgone Ford Transit tg. ES278BD, nel percorrere la strada statale Adriatica, giunto all'altezza di un passaggio pedonale, aveva investito la persona offesa, che stava attraversando la sede stradale in corrispondenza delle strisce, cagionandogli lesioni personali dalle quali era conseguito il decesso. La Corte territoriale ha osservato che, nei motivi di appello, non era stata operata un'effettiva contestazione del fatto storico, avendo l'imputato asserito la sola impossibilità di avvedersi tempestivamente del pedone, in considerazione della presenza di un mezzo parcheggiato in modo non corretto sul marciapiede sul lato destro della strada rispetto al proprio senso di marcia;
ha quindi osservato che, sulla base della ricostruzione del giudice di primo grado, il pedone si trovava già al centro dell'attraversamento pedonale quando era stato investito e che, in ogni caso, la asserita presenza di un veicolo parcheggiato in modo da limitare la visibilità avrebbe dovuto indurre il conducente a rallentare al massimo la propria andatura nei pressi dell'attraversamento medesimo;
aggiungendo che ci si trovava in condizioni di adeguata illuminazione, che la sede stradale era asciutta e che, in ogni caso, il dato oggettivo della presenza del veicolo parcheggiato non aveva trovato nessun riscontro istruttorio. Ha quindi ritenuto, rigettando il relativo motivo di appello, che non sussistesse alcun profilo di concorrente responsabilità del pedone idoneo a essere valutato ai sensi dell'art. 589-bis, comma settimo, cod.penq„ 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IO TE, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea valutazione in punto di sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata e l'illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova acquisiti. Ha dedotto che la Corte aveva ritenuto attendibili i rilievi oggettivi compiuti dagli operanti e la deposizione di un testimone oculare, senza attribuire attendibilità alla versione fornita dall'imputato, in base alla quale l'attraversamento del pedone sarebbe risultato non percepibile per effetto della presenza di un SUV malamente parcheggiato sul lato destro del senso di marcia tenuto dall'imputato; ha quindi ritenuto che fosse pienamente credibile la versione fornita dal prevenuto, in base alla quale questi - riprendendo la marcia dopo aver consentito l'attraversamento di altri pedoni - si fosse trovato improvvisamente di fronte la persona offesa e non nelle condizioni per evitare l'impatto; non avendo i giudici di merito considerato che l'attraversamento potesse essere stato veloce e repentino. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.589-bis, comma settimo, cod,.pen., per effetto della mancata concessione della relativa circostanza attenuante. - \ Ha dedotto che tale circostanza riconoscibile in presenza di qualsiasi causa esterna rispetto al sinistro, nel caso di specie rappresentata dalla presenza del predetto veicolo in condizioni di precario parcheggio, unitamente alla turbativa derivante dall'attraversamento di altri pedoni. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. y 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). t) 3. Il primo motivo Oé- yrro---considerarsi inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e comunque meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica;
oltre che teso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione del materiale istruttorio esaminato da parte dei giudici di merito, E Difatti, da un lato, le censure si limitano pedissequamente acp,ar_glcfmentari quanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, (7 iricordatAS, a tale
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 41457 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 18/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 09/06/2023 dal Tribunale di Ancona, con la quale IO TE era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall'art.589-bis cod.pen., con il beneficio della sospensione condizionale della pena;
con applicazione, altresì, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei. Era stato ascritto all'imputato di avere cagionato il decesso di NZ EV, per colpa generica nonché per colpa specifica concretizzata dalla violazione dell'art.141, commi 3 e 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; in quanto, alla guida del proprio furgone Ford Transit tg. ES278BD, nel percorrere la strada statale Adriatica, giunto all'altezza di un passaggio pedonale, aveva investito la persona offesa, che stava attraversando la sede stradale in corrispondenza delle strisce, cagionandogli lesioni personali dalle quali era conseguito il decesso. La Corte territoriale ha osservato che, nei motivi di appello, non era stata operata un'effettiva contestazione del fatto storico, avendo l'imputato asserito la sola impossibilità di avvedersi tempestivamente del pedone, in considerazione della presenza di un mezzo parcheggiato in modo non corretto sul marciapiede sul lato destro della strada rispetto al proprio senso di marcia;
ha quindi osservato che, sulla base della ricostruzione del giudice di primo grado, il pedone si trovava già al centro dell'attraversamento pedonale quando era stato investito e che, in ogni caso, la asserita presenza di un veicolo parcheggiato in modo da limitare la visibilità avrebbe dovuto indurre il conducente a rallentare al massimo la propria andatura nei pressi dell'attraversamento medesimo;
aggiungendo che ci si trovava in condizioni di adeguata illuminazione, che la sede stradale era asciutta e che, in ogni caso, il dato oggettivo della presenza del veicolo parcheggiato non aveva trovato nessun riscontro istruttorio. Ha quindi ritenuto, rigettando il relativo motivo di appello, che non sussistesse alcun profilo di concorrente responsabilità del pedone idoneo a essere valutato ai sensi dell'art. 589-bis, comma settimo, cod.penq„ 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione IO TE, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen. - l'erronea valutazione in punto di sussistenza dell'ipotesi delittuosa contestata e l'illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova acquisiti. Ha dedotto che la Corte aveva ritenuto attendibili i rilievi oggettivi compiuti dagli operanti e la deposizione di un testimone oculare, senza attribuire attendibilità alla versione fornita dall'imputato, in base alla quale l'attraversamento del pedone sarebbe risultato non percepibile per effetto della presenza di un SUV malamente parcheggiato sul lato destro del senso di marcia tenuto dall'imputato; ha quindi ritenuto che fosse pienamente credibile la versione fornita dal prevenuto, in base alla quale questi - riprendendo la marcia dopo aver consentito l'attraversamento di altri pedoni - si fosse trovato improvvisamente di fronte la persona offesa e non nelle condizioni per evitare l'impatto; non avendo i giudici di merito considerato che l'attraversamento potesse essere stato veloce e repentino. Con il secondo motivo ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. - la violazione dell'art.589-bis, comma settimo, cod,.pen., per effetto della mancata concessione della relativa circostanza attenuante. - \ Ha dedotto che tale circostanza riconoscibile in presenza di qualsiasi causa esterna rispetto al sinistro, nel caso di specie rappresentata dalla presenza del predetto veicolo in condizioni di precario parcheggio, unitamente alla turbativa derivante dall'attraversamento di altri pedoni. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. y 2. Va premesso che, vertendosi - in punto di valutazione di responsabilità dell'imputato - in una fattispecie di c.d. doppia conforme, le due decisioni di merito vanno lette congiuntamente, integrandosi le stesse a vicenda, secondo il tradizionale insegnamento della Suprema Corte;
tanto in base al principio per cui «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano, Rv. 224079; Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti, Rv. 225671; Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617). t) 3. Il primo motivo Oé- yrro---considerarsi inammissibile in quanto integralmente versato in fatto e comunque meramente reiterativo di censure già formulate di fronte al giudice di appello e da questi rigettate con motivazione non palesemente illogica;
oltre che teso a sollecitare una, non consentita, rivalutazione del materiale istruttorio esaminato da parte dei giudici di merito, E Difatti, da un lato, le censure si limitano pedissequamente acp,ar_glcfmentari quanto già esposto in sede di motivo di appello, omettendo, di fatto, qualsiasi effettivo e necessario raffronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, (7 iricordatAS, a tale