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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1024/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, ed elettivamente domiciliata presso la società , con sede legale in Via Siracusa n. 5, Isola del Liri (FR), Controparte_1 come da procura in atti.
Ricorrente
E
e per esso l' Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena P.IVA_1
Burgello giusta delega in atti domiciliata presso l' , Controparte_3 sito in Via Cosenza n. 31, Catanzaro Lido. Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.6.2024, premetteva di essere stata dipendente del Parte_1
in forza di contratti a tempo determinato, dal 21/10/2021 al Controparte_4
30/12/2021; dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022.
Aggiungeva poi che, alla data della presentazione del ricorso, la sede di servizio era l'Istituto
Alberghiero Einaudi di Lamezia Terme e che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto CP_5 la cosiddetta “Retribuzione Professionale Docente” quale elemento accessorio della retribuzione disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto Scuola
Lamentava, in particolare, che l'Amministrazione aveva corrisposto tale elemento retributivo non solo a tutti i docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato ma anche a tutti i docenti che avevano stipulato contratti a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche;
erano rimasti esclusi solo coloro, come la ricorrente, che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie, in applicazione di una errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.199.
Precisava, al riguardo, che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che non consentiva un trattamento differenziato tra le varie categorie di docenti che svolgono le identiche mansioni e funzioni.
Chiedeva, pertanto, che l'amministrazione scolastica venisse condannata alla corresponsione del compenso accessorio per gli anni sopra indicati nella misura di € 161, 86, come da conteggi in atti, oltre interessi e con vittoria di spese da distarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione scolastica eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste in ricorso.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la corresponsione della retribuzione professionale docenti prescinde dall'aver stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;
e dall'essere, il docente, di ruolo o non di ruolo, spettando unicamente al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o con contratti annuali (31 agosto) e restando, invece, escluso il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma n. 3, Legge 124/99, come nel caso della odierna ricorrente.
Precisava, inoltre, il , che non vi era stato alcun trattamento discriminatorio Controparte_2 nei confronti della ricorrente, posto che, nel caso di specie, vi erano state significative diversificazioni nell'attività degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto.
I primi, infatti, nell'arco dello stesso anno scolastico avevano svolto supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, mentre i secondi avevano svolto, nell'arco dello stesso anno scolastico, supplenze sulla stessa scuola, sulla stessa classe, sulla stessa tipologia di posto, con ciò acquisendo maggiore professionalità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell' udienza del 17.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in quanto risulta documentato in atti che ha richiesto l'emolumento in ragione di contratti Parte_1 di lavoro a termine stipulati dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022 ed ha notificato il ricorso il 2.1.2025 e, quindi, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, che testualmente recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, rubricato “Compenso individuale accessorio”, prevede che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed
A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. 2.
Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art.
42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica.”.
5. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nella quale si afferma che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Nella parte motiva della citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»;
6. Tale orientamento è stato, peraltro, confermato dalla successiva Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6293/2020 che ha richiamato la precedente pronuncia confermando i medesimi principi ivi espressi.
7. Quanto, infine, alle argomentazioni dell'amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, con conseguente inferiore professionalità, appare una affermazione non dimostrata e deve, al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione tipica del docente scolastico, con la medesima professionalità.
8. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in ragione del servizio effettivamente prestato nell'anno scolastico 2021- 2022.
9. In ordine al quantum debeatur, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente appaiono corretti in quanto elaborati in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva nonché tenendo conto della prescrizione e non sono stati specificatamente contestati dal . CP_2
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 161,86, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 147/22, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'emolumento accessorio relativo alla retribuzione professionale docenti in Parte_1 ragione del servizio effettivamente prestato nell' anno scolastico 2021-2022 pari ad € 161,86, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
258,00, oltre accessori se dovuti con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 17/11/2025, tenutasi con trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito di motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1024/2024 R.G., promossa da nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone e dall'avv. Paolo Zinzi, ed elettivamente domiciliata presso la società , con sede legale in Via Siracusa n. 5, Isola del Liri (FR), Controparte_1 come da procura in atti.
Ricorrente
E
e per esso l' Controparte_2 Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena P.IVA_1
Burgello giusta delega in atti domiciliata presso l' , Controparte_3 sito in Via Cosenza n. 31, Catanzaro Lido. Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato il 20.6.2024, premetteva di essere stata dipendente del Parte_1
in forza di contratti a tempo determinato, dal 21/10/2021 al Controparte_4
30/12/2021; dal 31/12/2021 al 31/03/2022 e dal 01/04/2022 al 09/06/2022.
Aggiungeva poi che, alla data della presentazione del ricorso, la sede di servizio era l'Istituto
Alberghiero Einaudi di Lamezia Terme e che l'Amministrazione non le aveva riconosciuto CP_5 la cosiddetta “Retribuzione Professionale Docente” quale elemento accessorio della retribuzione disciplinato dalla contrattazione collettiva del comparto Scuola
Lamentava, in particolare, che l'Amministrazione aveva corrisposto tale elemento retributivo non solo a tutti i docenti di ruolo assunti con contratto a tempo indeterminato ma anche a tutti i docenti che avevano stipulato contratti a tempo determinato con contratti su posto vacante e disponibile ovvero fino al termine delle attività didattiche;
erano rimasti esclusi solo coloro, come la ricorrente, che avevano svolto supplenze brevi e saltuarie, in applicazione di una errata interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 2007 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.199.
Precisava, al riguardo, che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che non consentiva un trattamento differenziato tra le varie categorie di docenti che svolgono le identiche mansioni e funzioni.
Chiedeva, pertanto, che l'amministrazione scolastica venisse condannata alla corresponsione del compenso accessorio per gli anni sopra indicati nella misura di € 161, 86, come da conteggi in atti, oltre interessi e con vittoria di spese da distarsi ex art. 93 c.p.c..
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, l'amministrazione scolastica eccepiva preliminarmente la prescrizione quinquennale delle differenze retributive richieste in ricorso.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, eccependo che la corresponsione della retribuzione professionale docenti prescinde dall'aver stipulato contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato;
e dall'essere, il docente, di ruolo o non di ruolo, spettando unicamente al personale con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o con contratti annuali (31 agosto) e restando, invece, escluso il personale con contratti per supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma n. 3, Legge 124/99, come nel caso della odierna ricorrente.
Precisava, inoltre, il , che non vi era stato alcun trattamento discriminatorio Controparte_2 nei confronti della ricorrente, posto che, nel caso di specie, vi erano state significative diversificazioni nell'attività degli assunti con contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie rispetto agli assunti a tempo determinato con contratti fino al 30 giugno e/o al 31 agosto.
I primi, infatti, nell'arco dello stesso anno scolastico avevano svolto supplenze brevi in sostituzione di docenti su scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, mentre i secondi avevano svolto, nell'arco dello stesso anno scolastico, supplenze sulla stessa scuola, sulla stessa classe, sulla stessa tipologia di posto, con ciò acquisendo maggiore professionalità.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
3. A seguito dell' udienza del 17.11.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note depositate dalle parti, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazioni contestuali.
4. Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente in quanto risulta documentato in atti che ha richiesto l'emolumento in ragione di contratti Parte_1 di lavoro a termine stipulati dal mese di ottobre 2021 al mese di giugno 2022 ed ha notificato il ricorso il 2.1.2025 e, quindi, nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale.
Nel merito, la domanda è fondata e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, la retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, che testualmente recita: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.
49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.”.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, rubricato “Compenso individuale accessorio”, prevede che “
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed
A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto: a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico; c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. 2.
Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto 1999. 3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34. 4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
5. Per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L. 7.
Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori.
Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT). 10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001. 11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art.
42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica.”.
5. Delineato il quadro normativo di riferimento, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la ordinanza n. 20015 del 27.07.2018, nella quale si afferma che:
“L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
Nella parte motiva della citata ordinanza, la Corte di Cassazione ha precisato che “
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»;
6. Tale orientamento è stato, peraltro, confermato dalla successiva Ordinanza della Corte di
Cassazione n. 6293/2020 che ha richiamato la precedente pronuncia confermando i medesimi principi ivi espressi.
7. Quanto, infine, alle argomentazioni dell'amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, su classi diverse, su tipologia di posto diverso, con conseguente inferiore professionalità, appare una affermazione non dimostrata e deve, al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione tipica del docente scolastico, con la medesima professionalità.
8. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale citato, al quale il Tribunale ritiene di aderire, va dichiarato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti in ragione del servizio effettivamente prestato nell'anno scolastico 2021- 2022.
9. In ordine al quantum debeatur, i conteggi prodotti dalla parte ricorrente appaiono corretti in quanto elaborati in applicazione dei criteri di calcolo previsti dalla contrattazione collettiva nonché tenendo conto della prescrizione e non sono stati specificatamente contestati dal . CP_2
Pertanto, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di € 161,86, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, stante il divieto di cumulo di cui all'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, dell'assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità della questione esaminata, secondo i valori minimi di cui al D.M. n. 147/22, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'emolumento accessorio relativo alla retribuzione professionale docenti in Parte_1 ragione del servizio effettivamente prestato nell' anno scolastico 2021-2022 pari ad € 161,86, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo.
- condanna, altresì, l'amministrazione scolastica alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in €
258,00, oltre accessori se dovuti con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c..
Lamezia Terme, 16.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara