Decreto cautelare 2 novembre 2023
Ordinanza cautelare 23 novembre 2023
Ordinanza collegiale 16 aprile 2025
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 26/02/2026, n. 3569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3569 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14278/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14278 del 2023, proposto da
ND RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DO Lo PR, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 14 settembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operativa sostenute in sede concorsuale in data 14 settembre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei vigili del fuoco emesso dal Direttore centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il sig. RI ND;
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
6) del decreto ministeriale 1 febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacità operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
7) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacità operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
8) del verbale n. 69 del 14 settembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, nominata con D.M. n. 34 dell’1 marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 3 della prova di capacità operativa;
9) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 14 settembre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F., nella qualifica di vigile del fuoco;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021 e successive modifiche;
12) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8 (accertamento dell'idoneità);
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
16) del bando di concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295, della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
21) del sistema di misurazione dei tempi relativo al cronometraggio della prova di acquaticità, laddove non fornisce una misurazione precisa ed oggettiva dell'effettivo tempo impiegato dal candidato per lo svolgimento della prova;
22) del verbale della commissione 25 giugno 2019, n. 17, sul sopralluogo della piscina e sul controllo della funzionalità;
23) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nella parte in cui non è indicata la modalità di cronometraggio della prova natatoria;
24) del posizionamento della piastra di “tocco” di arrivo al di fuori dello specchio dell'acqua, laddove non garantisce un saldo posizionamento laterale;
25) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
26) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria,
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. RI AG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. RI ha partecipato alla procedura di stabilizzazione riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indetta con decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, dalla quale è stato escluso per non aver superato, in data 14 settembre 2023, la prova di acquaticità, rientrante nel modulo n. 3 della prova di capacità operativa, conclusa in 35 secondi e 93 centesimi e, quindi, oltre il tempo massimo consentito di 35 secondi.
2. Dopo aver premesso, in punto di fatto, che, al momento dell’arrivo, sarebbe stato costretto a «battere» più volte la mano sulla piastra per arrestare il cronometro, il sig. RI ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensione in via cautelare, del provvedimento di esclusione, nonché il riconoscimento dell’anzianità di servizio con decorrenza dal 95° corso di formazione ovvero quello in cui era programmato il suo arruolamento qualora fosse stata superata la prova di acquaticità, sostenendo che il ritardo di 93 centesimi di secondo sarebbe imputabile ad un’errata rilevazione del tempo effettivamente impiegato da parte dello strumento di misurazione e, in particolare, ad una scarsa sensibilità della superficie della piastra di tocco, all’instabilità di quest’ultima dovuta al moto ondoso e, più in generale, all’inattendibilità dell’attività di cronometraggio, «rimessa a criteri empirici affidati alla discrezionalità dei commissari di turno» , effettuata con strumenti di cui non è provata l’omologazione e la taratura da soggetti privi della qualifica di «cronometrista», rilasciata dalla Federazione italiana cronometristi.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito con memoria di stile in data 9 gennaio 2023, depositando successivamente il provvedimento impugnato, gli atti presupposti, la scheda tecnica con le specifiche del cronometro utilizzato, rilasciata dal produttore il 13 novembre 2019, nota del Presidente della commissione, che attesta l’assenza di anomalie nel sistema di cronometraggio e la contestuale rilevazione manuale dei tempi di svolgimento della prova, e memoria difensiva, a difesa della correttezza dell’accertamento eseguito e della legittimità del provvedimento.
4. All’esito della camera di consiglio del 21 novembre 2023, con l’ordinanza del 23 novembre 2023, n. 7700, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris . Con ordinanza del 15 gennaio 2024, n. 103, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare avverso l’ordinanza di primo grado, ammettendo il sig. RI a ripetere la prova.
5. In vista dell’udienza pubblica del 15 aprile 2025, il ricorrente ha dedotto, con memoria depositata in data 13 marzo 2025, che, «convocato a sostenere nuovamente le prove fisiche, le superava unitamente alle visite mediche e dal 27.12.2024, è stato assunto con riserva e svolge il corso di formazione presso le scuole centrali antincendio dei Vigili del Fuoco di Roma Capannelle» .
6. Trattenuta la causa in decisione, il Collegio, con l’ordinanza del 16 aprile 2025, n. 7613, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso mediante notifica per pubblici proclami e, nello specifico, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno dell’ordinanza, del ricorso e dell’elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell’art. 52, co. 2, c.p.a, entro il termine di 90 giorni.
7. Il ricorrente ha depositato in data 18 giugno 2025 l’attestazione comprovante l’adempimento richiesto.
8. All’udienza pubblica del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta definitivamente in decisione.
9. All’esito del più approfondito esame della vicenda proprio della presente fase, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per un ripensamento della posizione espressa in sede cautelare e che il ricorso sia fondato e vada accolto.
9.1. In primo luogo, è appena il caso di ricordare che già in altre occasioni questo Tribunale ha evidenziato che in fattispecie come quella oggetto del presente giudizio (ovvero in presenza di prove di idoneità concorsuali che devono essere concluse entro un tempo massimo) « la garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della p.a. riposa nella sicura attendibilità dei metodi e degli strumenti di misurazione delle prestazioni utilizzati dalla stessa p.a. al fine di valutare l’idoneità fisica dei candidati »; che « ciò impone all’amministrazione non solo di avvalersi di sistemi, tecniche e strumenti di misurazione che non risultino ictu oculi di dubbia attendibilità, ma anche di servirsi di tutte le strumentazioni tecnologiche e le competenze professionali necessarie per addivenire ad una misurazione quanto più precisa e affidabile in relazione alla prova da svolgersi (senza che ciò si risolva, naturalmente, nell’obbligo della p.a. di ricorrere a soluzioni tecnologiche di difficile reperibilità, sproporzionatamente onerose o comunque irragionevoli rispetto alle circostanze da accertare) » e che « i giudizi (rectius, le misurazioni) resi all’esito di prove la cui valutazione è avvenuta sulla base di tecniche di misurazione non affidabili risultano viziati per evidente difetto di istruttoria e devono essere annullati » (cfr. ex multis T.a.r. Roma, I-Q, 15 dicembre 2021, n. 13004).
D’altra parte, in contenziosi aventi ad oggetto il mancato superamento delle prove di capacità operativa del medesimo concorso a causa di un infortunio occorso durante lo svolgimento della prova, questo Tribunale, con considerazioni estensibili anche alla fattispecie in esame, ha già riconosciuto la necessità «di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76» (cfr. T.a.r. Roma, I-Q, 5 febbraio 2024, n. 2130, n. 2131 e n. 2132; 23 febbraio 2024, n. 3621; 27 maggio 2024, n. 10710; 24 giugno 2024, n. 12724 e 27 giugno 2024, n. 13044).
9.2. Tanto premesso, il Collegio evidenzia poi che nell’ambito della procedura di stabilizzazione oggetto del presente giudizio la p.a. ha previsto l’utilizzo di un sistema di cronometraggio elettronico dei tempi (con Touchpad o Piastra di Tocco), affiancato da un sistema di cronometraggio manuale del tempo, che appare – in generale e salvo quanto si dirà infra – affidabile e in linea con le prescrizioni della lex specialis .
Con riferimento alla specifica posizione del ricorrente, tuttavia, la circostanza che lo stesso sia rimasto escluso dalla procedura di stabilizzazione per aver superato il tempo massimo di soli 93 centesimi di secondo, in uno con il fatto che la p.a. non ha dato evidenza (né nel verbale della prova, né con altra documentazione) che prima dello svolgimento della prova sia stata verificata la corretta collocazione della piastra di tocco per la rilevazione del tempo e la perfetta taratura del sistema di cronometraggio, non consente di escludere che il minimo scarto tra il tempo del ricorrente e quello massimo previsto per il superamento del giudizio di idoneità sia dipeso da un’imperfezione nell’installazione, nella taratura e/o nel funzionamento del sistema di misurazione automatico (cfr. a tal riguardo Consiglio di Stato, III, ord. 4 settembre 2023, n. 3713 e 1 dicembre 2023, n. 4857, nonché – più di recente – 18 aprile 2024, n. 1445; tutte pronunce rese in relazione alla procedura oggetto del presente giudizio).
A ciò deve aggiungersi che l’amministrazione – pur avendo adottato un sistema manuale di misurazione da affiancare a quello automatico – non ha dato evidenza del tempo della prestazione del sig. RI accertato attraverso il predetto sistema manuale (non risultando alcuna registrazione di tale ulteriore misurazione “parallela” negli atti prodotti in giudizio).
9.3. Ne consegue che nello specifico caso oggetto del giudizio – avuto riguardo, lo si ripete, alla presenza congiunta dei tre elementi sopra indicati, ovvero: a) il margine ristrettissimo di scarto (pari a pochi centesimi di secondo) tra il tempo registrato dal ricorrente e il tempo massimo consentito; b) l’assenza di prova da parte della p.a. circa la puntuale verifica della corretta installazione/taratura/funzionamento del sistema di cronometraggio prima dello svolgimento della prova; c) l’assenza della controprova del superamento del tempo massimo a mezzo della puntuale documentazione degli esiti del rilievo manuale – non è possibile considerare del tutto attendibile la specifica misurazione del tempo che ha comportato l’originaria esclusione del sig. RI.
9.4. Quanto al fatto che non sia stata fatta menzione a verbale dei tentativi del ricorrente di arrestare il tempo battendo più volte la mano sulla piastra di tocco, si ritiene che, alla luce dei dubbi esistenti, per le ragioni già indicate, sulla corretta rilevazione dei tempi di esecuzione della prova dallo stesso sostenuta, la circostanza sia, nel caso di specie, ininfluente.
10. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo, al consolidamento degli esiti delle ulteriori prove sostenute dal ricorrente e all’inserimento a pieno titolo e senza riserva nella graduatoria.
11. Le spese di lite, tenuto conto della materia oggetto del presente contenzioso e della peculiarità della vicenda, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO LI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
RI AG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI AG | IO LI |
IL SEGRETARIO