Art. 7.
Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalita' per la concessione dei prestiti e mutui nonche' dei contributi di cui alla presente legge saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Presidente della Regione sarda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.