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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 26/02/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 823/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
UR CO, AT
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4090/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259011749130000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259011749130000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, notificata all'odierno ricorrente in data 22/09/2025 per un importo complessivo di euro 16.316,85 e dell'avviso di accertamento
TF7010201008/2012 sotteso avente natura tributaria e precisamente: l'avviso di accertamento n.
TF7010201008/2012, asseritamente notificato in data 12/04/2012, ruolo emesso da Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli, inerente IVA, IRAP e IRPEF anno 2008, per un importo pari ad euro
16.233,18, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Deduceva l'illegittimità per il seguente motivo:
- infondatezza ed inesistenza assoluta della pretesa tributaria per violazione del giudicato formatosi sull'avviso di accertamento n. tf7010201008/2012.
Con tale motivo di ricorso il contribuente sostiene l'illegittimità dell'intimazione perché l'avviso di accertamento era già stato oggetto di pregresso contenzioso tributario, definito con Sentenza n. 4102/01/16, pronunciata in data 9 maggio 2016 e depositata in segreteria il 22 giugno 2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, nel procedimento iscritto al Registro Generale n. 7379/2015.
Con la predetta decisione, il Giudice adito aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente. La sentenza non risulta impugnata da parte dell'Amministrazione finanziaria e deve pertanto considerarsi definitiva. Ne discende che la pretesa impositiva oggi azionata mediante intimazione di pagamento risulta radicalmente priva di fondamento giuridico, in quanto riferita ad un atto impositivo già annullato con sentenza passata in giudicato.
Allegava l'atto impugnato e concludeva per la dichiarazione di nullità dell'intimazione in oggetto.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Ed invero sostiene che la sentenza prodotta non annulla l'avviso di accertamento ma si limita ad annullare l'iscrizione a ruolo successiva all'avviso di accertamento quale mero atto riscossivo in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico. Il giudice annullava il ruolo non l'avviso di accertamento e lo annullava limitatamente all'iter di formazione del ruolo quale atto riscossivo. Del resto l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale in questo caso del solo ruolo conseguenziale all'accertamento.
Aggiungeva inoltre che precedentemente all'intimazione impugnata era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02820159004467517 rimasta non impugnata.
All'udienza del 27.1.2026, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto le pretese vantate attraverso l'impugnata intimazione di pagamento, risultano estinte per intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodomico, come affermato nella sentenza n. 7379/2015, nella quale si dava addto della sua mancata notifica. D'altronde neanche in questa sede è stata fornita la prova della medesima notifica, a nulla rilevando a tal fine la notifica di altra intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA SABATO, Presidente
UR CO, AT
ACCONCIA RENATO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4090/2025 depositato il 11/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259011749130000 IVA-ALTRO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 270/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 02820259011749130000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate- Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Caserta, notificata all'odierno ricorrente in data 22/09/2025 per un importo complessivo di euro 16.316,85 e dell'avviso di accertamento
TF7010201008/2012 sotteso avente natura tributaria e precisamente: l'avviso di accertamento n.
TF7010201008/2012, asseritamente notificato in data 12/04/2012, ruolo emesso da Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Controlli, inerente IVA, IRAP e IRPEF anno 2008, per un importo pari ad euro
16.233,18, comprensivo di sanzioni, interessi e oneri di riscossione.
Deduceva l'illegittimità per il seguente motivo:
- infondatezza ed inesistenza assoluta della pretesa tributaria per violazione del giudicato formatosi sull'avviso di accertamento n. tf7010201008/2012.
Con tale motivo di ricorso il contribuente sostiene l'illegittimità dell'intimazione perché l'avviso di accertamento era già stato oggetto di pregresso contenzioso tributario, definito con Sentenza n. 4102/01/16, pronunciata in data 9 maggio 2016 e depositata in segreteria il 22 giugno 2016 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, nel procedimento iscritto al Registro Generale n. 7379/2015.
Con la predetta decisione, il Giudice adito aveva accolto integralmente il ricorso del contribuente. La sentenza non risulta impugnata da parte dell'Amministrazione finanziaria e deve pertanto considerarsi definitiva. Ne discende che la pretesa impositiva oggi azionata mediante intimazione di pagamento risulta radicalmente priva di fondamento giuridico, in quanto riferita ad un atto impositivo già annullato con sentenza passata in giudicato.
Allegava l'atto impugnato e concludeva per la dichiarazione di nullità dell'intimazione in oggetto.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
Ed invero sostiene che la sentenza prodotta non annulla l'avviso di accertamento ma si limita ad annullare l'iscrizione a ruolo successiva all'avviso di accertamento quale mero atto riscossivo in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico. Il giudice annullava il ruolo non l'avviso di accertamento e lo annullava limitatamente all'iter di formazione del ruolo quale atto riscossivo. Del resto l'omissione della notifica di un atto del procedimento di riscossione comporta la nullità dell'atto conseguenziale in questo caso del solo ruolo conseguenziale all'accertamento.
Aggiungeva inoltre che precedentemente all'intimazione impugnata era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02820159004467517 rimasta non impugnata.
All'udienza del 27.1.2026, il ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto in quanto le pretese vantate attraverso l'impugnata intimazione di pagamento, risultano estinte per intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodomico, come affermato nella sentenza n. 7379/2015, nella quale si dava addto della sua mancata notifica. D'altronde neanche in questa sede è stata fornita la prova della medesima notifica, a nulla rilevando a tal fine la notifica di altra intimazione di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
800,00 oltre CUT, oneri ed accessori di legge se dovuti.