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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 06/02/2026, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1079/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CI MA, RE
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122569672232438111 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70610/2021 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- intimazione di pagamento n.2025 83122 5696 72232 438111 del 12.05.2025
- di 12.955,46-€ del Concessionario alla riscossione
- e del sotteso Avviso d'accertamento n.70610 del 22-02-2021
- per TARI-2015,
- notificato in data 25-04-2021
Deduce che “in data 21 maggio 2023, l'odierna ricorrente rinveniva nella sua casella di posta Pec un' Intimazione di pagamento di RTI – Municipia - Gamma tributi srl come in oggettto, indicante un asserito
Avviso di accertamento esecutivo di TARI-2015 n.70.610-2021 del Comune di Catania emesso il
22-01-2021 ed asseritamente notificato in data 25-04-2021, ma, in realtà, mai conosciuto dalla
Ricorrente-società (Cfr.Avviso di pagamento DOC. Allegato n.1) e qui congiuntamente opposto, ove in esso intima l'esecuzione del pagamento di 12.955,46-€ entro cinque giorni dal presente sollecito, ictu oculi,emesso in data 12/05/2025 ed inviato via Pec il 21-05-2025 per lo stesso Ente locale a pena di esperire tutte le necessarie azioni coattive nei confronti della Società-ricorrente”.
Eccepisce:
1. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento privo di esecutività per illegittima appropriazione del riscossore di compiti e funzioni dell'Ente Locale
2. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento per irrituale notifica (in violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/73 ed artt. 137 e segg. del c.p.c.). Ed in violazione del diritto della difesa del ricorrente e del combinato disposto degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.;
3. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione opposta e dei sottesi atti accertativi per irrituale notifica e violazione dell'art. 29 D.L. n. 78/2010 e della L. n. 160/2019 (L. fin. 2020);
4. 4.Illegittimità di ciascun avviso d'accertamento e per l'effetto nullità derivata della pretesa creditoria per violazione degli artt. 6 e 7 legge n. 212/2000 e del co. 1°, ci 2 bis e 3 della Legge n. 241/90.
Ovverosia per manifesta inesistenza di alcuna sua motivazione e conculcazione del principio di buona fede e collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione.;
5. Illegittimità e nullità derivata dell'avviso di intimazione per mancato rituale perfezionamento della corretta procedura di formazione dei sottesi titoli (in apparenza esecutivi), in violazione anche degli artt.
474 e 480 c.p.c.;
6. Illegittimità dell'avviso di intimazione primo atto conosciuto della pretesa tributaria per mancato perfezionamento della rituale procedura di formazione di ciascun sotteso atto accertativo e, quindi, non escutibile nonché prescrizione e/o decadenza dello stesso atto di intimazione (AVI) ;
7. Nullità dell'intimazione di pagamento per irrituale notifica dell'atto di accertamento in violazione degli art. 145, 140, 143 cpc e degli avvisi di deposito di cui alla L. 890/1982 della pretesa creditoria del comune per violazione dell'art. 6 della Legge n. 212/2000 e nullità derivata dell'intimazione;
8. Decadenza del potere riscossivo del concessionario per tardiva consegna del titolo riscossivo da parte del Comune oltre il terzo anno dalla notifica dell'atto di accertamento
Si è costituito MUNICIPIA S.P.A. deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, quanto alla eccepita inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento per irrituale notifica (in violazione dell'art. 26 del
DPR n. 602/73 ed artt. 137 e segg. del c.p.c.). Ed in violazione del diritto della difesa del ricorrente e del combinato disposto degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 26/03/2021 (cfr. spigolo in alto a sinistra doc. All. 4.1).
Assume la resistente che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza il decimo giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Orbene, fondatamente il ricorrente eccepisce che “L'agente notificatore si era recato presso la sede legale della società, risultante dal Registro delle imprese in Mazara del Vallo (TP). Non avendo rinvenuto la società né persone abilitate alla ricezione, aveva qualificato la situazione come irreperibilità e proceduto con il deposito dell'atto presso la Casa comunale, ai sensi dell'art.60, lett. e), D.P.R. 600/1973, dando atto di avere eseguito ricerche in loco e di non aver individuato un luogo idoneo alla consegna. In sostanza, era stato applicato il “rito degli irreperibili” con affissione dell'avviso di deposito nell'albo del
Comune.“, laddove occorreva che si procedesse tentando la notificazione presso il domicilio del legale rappresentante della società ex art. 145 cpc..
Segue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidandole in quanto versato per contributo unificato e in Euro 2.000,00 per compensi professionali, con distrazione in favore del difensore, anticipatario. Catania 22 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.
MA IA dott. PO IS
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PENNISI FILIPPO, Presidente
CI MA, RE
CASTORINA RO MARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5282/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202583122569672232438111 TARI 2015
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 70610/2021 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 05/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre avverso
- intimazione di pagamento n.2025 83122 5696 72232 438111 del 12.05.2025
- di 12.955,46-€ del Concessionario alla riscossione
- e del sotteso Avviso d'accertamento n.70610 del 22-02-2021
- per TARI-2015,
- notificato in data 25-04-2021
Deduce che “in data 21 maggio 2023, l'odierna ricorrente rinveniva nella sua casella di posta Pec un' Intimazione di pagamento di RTI – Municipia - Gamma tributi srl come in oggettto, indicante un asserito
Avviso di accertamento esecutivo di TARI-2015 n.70.610-2021 del Comune di Catania emesso il
22-01-2021 ed asseritamente notificato in data 25-04-2021, ma, in realtà, mai conosciuto dalla
Ricorrente-società (Cfr.Avviso di pagamento DOC. Allegato n.1) e qui congiuntamente opposto, ove in esso intima l'esecuzione del pagamento di 12.955,46-€ entro cinque giorni dal presente sollecito, ictu oculi,emesso in data 12/05/2025 ed inviato via Pec il 21-05-2025 per lo stesso Ente locale a pena di esperire tutte le necessarie azioni coattive nei confronti della Società-ricorrente”.
Eccepisce:
1. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento privo di esecutività per illegittima appropriazione del riscossore di compiti e funzioni dell'Ente Locale
2. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento per irrituale notifica (in violazione dell'art. 26 del DPR n. 602/73 ed artt. 137 e segg. del c.p.c.). Ed in violazione del diritto della difesa del ricorrente e del combinato disposto degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973.;
3. Inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione opposta e dei sottesi atti accertativi per irrituale notifica e violazione dell'art. 29 D.L. n. 78/2010 e della L. n. 160/2019 (L. fin. 2020);
4. 4.Illegittimità di ciascun avviso d'accertamento e per l'effetto nullità derivata della pretesa creditoria per violazione degli artt. 6 e 7 legge n. 212/2000 e del co. 1°, ci 2 bis e 3 della Legge n. 241/90.
Ovverosia per manifesta inesistenza di alcuna sua motivazione e conculcazione del principio di buona fede e collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione.;
5. Illegittimità e nullità derivata dell'avviso di intimazione per mancato rituale perfezionamento della corretta procedura di formazione dei sottesi titoli (in apparenza esecutivi), in violazione anche degli artt.
474 e 480 c.p.c.;
6. Illegittimità dell'avviso di intimazione primo atto conosciuto della pretesa tributaria per mancato perfezionamento della rituale procedura di formazione di ciascun sotteso atto accertativo e, quindi, non escutibile nonché prescrizione e/o decadenza dello stesso atto di intimazione (AVI) ;
7. Nullità dell'intimazione di pagamento per irrituale notifica dell'atto di accertamento in violazione degli art. 145, 140, 143 cpc e degli avvisi di deposito di cui alla L. 890/1982 della pretesa creditoria del comune per violazione dell'art. 6 della Legge n. 212/2000 e nullità derivata dell'intimazione;
8. Decadenza del potere riscossivo del concessionario per tardiva consegna del titolo riscossivo da parte del Comune oltre il terzo anno dalla notifica dell'atto di accertamento
Si è costituito MUNICIPIA S.P.A. deducendo l'infondatezza nel merito del ricorso.
Alla pubblica udienza il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio, quanto alla eccepita inesistenza giuridica e/o insanabile nullità dell'intimazione di pagamento e di ciascun sotteso avviso di accertamento per irrituale notifica (in violazione dell'art. 26 del
DPR n. 602/73 ed artt. 137 e segg. del c.p.c.). Ed in violazione del diritto della difesa del ricorrente e del combinato disposto degli artt. 25 e 26 del DPR n. 602/1973 e dell'art. 60 del DPR n. 600/1973, che l'avviso di accertamento è stato notificato in data 26/03/2021 (cfr. spigolo in alto a sinistra doc. All. 4.1).
Assume la resistente che la notificazione si è perfezionata per compiuta giacenza il decimo giorno successivo al rilascio dell'avviso di giacenza.
Orbene, fondatamente il ricorrente eccepisce che “L'agente notificatore si era recato presso la sede legale della società, risultante dal Registro delle imprese in Mazara del Vallo (TP). Non avendo rinvenuto la società né persone abilitate alla ricezione, aveva qualificato la situazione come irreperibilità e proceduto con il deposito dell'atto presso la Casa comunale, ai sensi dell'art.60, lett. e), D.P.R. 600/1973, dando atto di avere eseguito ricerche in loco e di non aver individuato un luogo idoneo alla consegna. In sostanza, era stato applicato il “rito degli irreperibili” con affissione dell'avviso di deposito nell'albo del
Comune.“, laddove occorreva che si procedesse tentando la notificazione presso il domicilio del legale rappresentante della società ex art. 145 cpc..
Segue l'accoglimento del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Catania, sezione quindicesima, accoglie il ricorso proposto dalla società Ricorrente_1 s.r.l. e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati, condanna parte resistente al rimborso delle spese processuali in favore della società ricorrente, liquidandole in quanto versato per contributo unificato e in Euro 2.000,00 per compensi professionali, con distrazione in favore del difensore, anticipatario. Catania 22 dicembre 2025 Il Giudice estensore Il Presidente dott.
MA IA dott. PO IS