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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10332019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1790/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1033/2019 notificato il 29.10.2024, con il quale il Comune di Grottaglie ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per gli immobili indicati per l'anno 2019 per un importo complessivo di Euro 431,00, eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Mancato riconoscimento della esenzione per la u.i. alla indirizzo dati catastali acquistata con agevolazione prima casa nel 2010 , presso la quale ha la propria residenza e dimora, coincidente con l'indirizzo del proprio studio legale .
3-Intervenuto accoglimento dei ricorsi presentati per IMU e TASI anni 2017 e 2019 con sentenze divenute irrevocabili.
4-Omessa indicazione delle modalità di computo degli interessi.
5-Sussistenza dei presupposti per la condanna dell'ente impositore ex art. 96 cpc.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI GROTTAGLIE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000). Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva che, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 (che ai fini della esenzione IMU ha stabilito non essere necessaria la residenza e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare) colui che invoca la esenzione IMU , segnatamente nella ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la coniuge ha sempre mantenuto la residenza in Roma, occorre , comunque, dimostrare la fissazione presso l'immobile di residenza e dimora abituale .
Orbene:
° Nella specie la u.i. in discussione è stata acquistata nel 2010 (usufruendo delle agevolazioni prima casa che, però, non comportano ex se il riconoscimento della esenzione IMU) dal ricorrente per una quota pari al 50% (il restante 50% è stato acquistato dal fNominativo1 dalla genitrice La OR GR.
° Siccome rappresentato nel ricorso, presso la detta u.i. il ricorrente risulta residente anagraficamente, coincidente altresì con l'indirizzo del proprio studio legale.
° Sempre presso la medesima u.i. risulta, altresì. Residente il comproprietario Nominativo1
Alla luce delle superiori emergenze, al fine di poter riconoscere la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la esenzione IMU (residenza e dimora) determinanti si pongono i consumi delle diverse forniture : sta di fatto che per l'anno 2019 il ricorrente ha prodotto solo due bollette riferite al consumo gas ed una bolletta riferita al consumo di energia elettrica, peraltro, va evidenziato, indirizzate alla Indirizzo2, ex civico n. 79 (ove lo stesso ricorrente afferma trovarsi un locale commerciale ).
Ne consegue che, allo stato degli atti, non può ritenersi assolto dal contribuente l'onere della prova presso l'immobile in contestazione dei requisiti di residenza e dimora.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva che nella specie trova applicazione il principio della autonomia di imposta rispetto a ciascuna annualità, attesa la riconduzione della esenzione alla sussistenza di presupposti fattuali suscettibili di modifica .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che nell'atto impositivo sono indicati gli elementi concorrenti alla determinazione degli interessi siccome calcolati (vedi specifica calcolo interessi alle pagg. 2 e 3 dell'accertamento).
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso (assorbente l'ultimo motivo).
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottaglie delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottaglie delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 86/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 - Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Grottaglie - Via Martiri D'Ungheria 74023 Grottaglie TA
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10332019 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1790/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 1033/2019 notificato il 29.10.2024, con il quale il Comune di Grottaglie ha richiesto il pagamento della IMU dovuta per gli immobili indicati per l'anno 2019 per un importo complessivo di Euro 431,00, eccependo la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Difetto di motivazione.
2-Mancato riconoscimento della esenzione per la u.i. alla indirizzo dati catastali acquistata con agevolazione prima casa nel 2010 , presso la quale ha la propria residenza e dimora, coincidente con l'indirizzo del proprio studio legale .
3-Intervenuto accoglimento dei ricorsi presentati per IMU e TASI anni 2017 e 2019 con sentenze divenute irrevocabili.
4-Omessa indicazione delle modalità di computo degli interessi.
5-Sussistenza dei presupposti per la condanna dell'ente impositore ex art. 96 cpc.
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI GROTTAGLIE, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo si osserva che l'atto impositivo contiene , comunque, tutti gli elementi utili e /o necessari ad acquisire contezza della pretesa (indicazione della normativa di riferimento e delle delibere di approvazione del Regolamento del tributo e delle relative tariffe , individuazione degli immobili, indicazione della tassa dovuta e dei relativi accessori).
E vale ricordare che, per quieto insegnamento del giudice di legittimità (cfr. ex multis Cass. 08.11.2017 n. 26454, 30.06.2017 n. 16289, n. 22254/2016, n. 13105/2012, n. 25371/2008, etc.) , l'onere di allegazione posto a carico della Amministrazione Finanziaria dall'art. 7, comma 1, secondo periodo, Legge n. 212/2000, dell'”altro atto”, richiamato nella motivazione dell'avviso di accertamento
, si riferisce agli atti che rappresentano la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell'avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono a conoscenza “legale” da parte del contribuente, né i Comuni sono obbligati a dimostrare l'avvenuta pubblicazione di una delibera , in quanto tale pubblicazione deve presumersi, integrando il sistema di pubblicità legale delle delibere dei Comuni un obbligo di legge (art. 124 DLgs. n. 267/2000). Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al secondo motivo si osserva che, anche dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 209/2022 (che ai fini della esenzione IMU ha stabilito non essere necessaria la residenza e la dimora abituale dell'intero nucleo familiare) colui che invoca la esenzione IMU , segnatamente nella ipotesi, come quella che ci occupa, in cui la coniuge ha sempre mantenuto la residenza in Roma, occorre , comunque, dimostrare la fissazione presso l'immobile di residenza e dimora abituale .
Orbene:
° Nella specie la u.i. in discussione è stata acquistata nel 2010 (usufruendo delle agevolazioni prima casa che, però, non comportano ex se il riconoscimento della esenzione IMU) dal ricorrente per una quota pari al 50% (il restante 50% è stato acquistato dal fNominativo1 dalla genitrice La OR GR.
° Siccome rappresentato nel ricorso, presso la detta u.i. il ricorrente risulta residente anagraficamente, coincidente altresì con l'indirizzo del proprio studio legale.
° Sempre presso la medesima u.i. risulta, altresì. Residente il comproprietario Nominativo1
Alla luce delle superiori emergenze, al fine di poter riconoscere la sussistenza dei presupposti fattuali e giuridici per la esenzione IMU (residenza e dimora) determinanti si pongono i consumi delle diverse forniture : sta di fatto che per l'anno 2019 il ricorrente ha prodotto solo due bollette riferite al consumo gas ed una bolletta riferita al consumo di energia elettrica, peraltro, va evidenziato, indirizzate alla Indirizzo2, ex civico n. 79 (ove lo stesso ricorrente afferma trovarsi un locale commerciale ).
Ne consegue che, allo stato degli atti, non può ritenersi assolto dal contribuente l'onere della prova presso l'immobile in contestazione dei requisiti di residenza e dimora.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al terzo motivo si osserva che nella specie trova applicazione il principio della autonomia di imposta rispetto a ciascuna annualità, attesa la riconduzione della esenzione alla sussistenza di presupposti fattuali suscettibili di modifica .
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine al quarto motivo si rileva che nell'atto impositivo sono indicati gli elementi concorrenti alla determinazione degli interessi siccome calcolati (vedi specifica calcolo interessi alle pagg. 2 e 3 dell'accertamento).
Il motivo è pertanto infondato.
Da qui il rigetto del ricorso (assorbente l'ultimo motivo).
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottaglie delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grottaglie delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)