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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1316/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031342769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento Intimazione impugnata.
Resistente/Appellato: Agenzia Riscossione non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 755/25
Con ricorso notificato a mezzo PEC consegnata il 04.02.25 ad AGENZIA delle ENTRATE Riscossione, poi depositato il 07.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente in [...], come in atti rappresentato e difeso, impugnava Avviso di Intimazione di Pagamento allo stesso notificato il 07.12.24, segnatamente:
- Intimazione l'intimazione di pagamento 29320249031342769 000 a seguito di mancato pagamento di cartella di pagamento n. 29320200040683889 000, asseritamente notificata in data 02.01.2023, per un totale di € 728,71 relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017.
Eccepiva il ricorrente la omessa notifica della cartella impugnata (atto presupposto), la intervenuta prescrizione, triennale per tassa Auto, anche decorrente dalla ipotetica data di notifica della cartella
(eccezione invero poco comprensibile, trattandosi in tesi di notifica di cartella del 02.01.23 di poco precedente l'Intimazione), rispetto la data della notifica della Intimazione (07.12.24).
Con decreto presidenziale si disponeva trattazione del ricorso per la pubblica udienza del 30.01.26.
Non risulta costituito l'agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione Tributaria
Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012) l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata.
Più di recente, ha statuito Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 che In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Per le cartelle di competenza della giustizia tributaria, in assenza, come in specie di prova di notifica della cartella, e di pregressi o successivi atti interruttivi rispetto la notifica della cartella, che in specie l'agente della riscossione (non costituito) non ha provato, ed in relazione alla data e periodi di imposta (Tassa Auto
2017), deve ritenersi intervenuta la prescrizione, triennale per Tassa Auto, in assenza peraltro di indicazione di parte intimata circa l'ipotetico pagamento delle partite.
Per cui l'Intimazione, limitatamente alla cartella sopra indicata, va annullata.
Le spese per i motivi di accoglimento, trattandosi di tributi di cui non si è eccepita la non debenza ma solo la tardiva esazione, possono limitarsi alla refusione del Contributo Unico versato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite con controparte non costituita, salvo il diritto alla refusione da Ader del CUT versato.
Così deciso in Catania il 30.01.26 Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SC GIANCARLO NC, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249031342769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 326/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Annullamento Intimazione impugnata.
Resistente/Appellato: Agenzia Riscossione non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R.G.R. n. 755/25
Con ricorso notificato a mezzo PEC consegnata il 04.02.25 ad AGENZIA delle ENTRATE Riscossione, poi depositato il 07.02.25, Ricorrente_1 nato a [...] il [...] residente in [...], come in atti rappresentato e difeso, impugnava Avviso di Intimazione di Pagamento allo stesso notificato il 07.12.24, segnatamente:
- Intimazione l'intimazione di pagamento 29320249031342769 000 a seguito di mancato pagamento di cartella di pagamento n. 29320200040683889 000, asseritamente notificata in data 02.01.2023, per un totale di € 728,71 relativa a Tassa Automobilistica per l'anno 2017.
Eccepiva il ricorrente la omessa notifica della cartella impugnata (atto presupposto), la intervenuta prescrizione, triennale per tassa Auto, anche decorrente dalla ipotetica data di notifica della cartella
(eccezione invero poco comprensibile, trattandosi in tesi di notifica di cartella del 02.01.23 di poco precedente l'Intimazione), rispetto la data della notifica della Intimazione (07.12.24).
Con decreto presidenziale si disponeva trattazione del ricorso per la pubblica udienza del 30.01.26.
Non risulta costituito l'agente della Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si evidenzia, preliminarmente, il pacifico avviso giurisprudenziale per cui (v. Commissione Tributaria
Regionale Roma Sez. 22, Sent. n. 00040 del 17/02/2012) l'intimazione di pagamento può essere impugnata solo per far valere l'eventuale omissione della notifica della cartella cui si riferisce, ovvero per far constatare l'inesistenza del debito tributario intimato, per intervenuta estinzione medio tempore per pagamento della cartella intimata o per sgravio della stessa. Non è invece possibile proporre o riproporre eccezioni relative alla forma e al contenuto della cartella intimata.
Più di recente, ha statuito Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 6436 del 11/03/2025 che In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica.
Per le cartelle di competenza della giustizia tributaria, in assenza, come in specie di prova di notifica della cartella, e di pregressi o successivi atti interruttivi rispetto la notifica della cartella, che in specie l'agente della riscossione (non costituito) non ha provato, ed in relazione alla data e periodi di imposta (Tassa Auto
2017), deve ritenersi intervenuta la prescrizione, triennale per Tassa Auto, in assenza peraltro di indicazione di parte intimata circa l'ipotetico pagamento delle partite.
Per cui l'Intimazione, limitatamente alla cartella sopra indicata, va annullata.
Le spese per i motivi di accoglimento, trattandosi di tributi di cui non si è eccepita la non debenza ma solo la tardiva esazione, possono limitarsi alla refusione del Contributo Unico versato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese di lite con controparte non costituita, salvo il diritto alla refusione da Ader del CUT versato.
Così deciso in Catania il 30.01.26 Il Giudice Monocratico
Dott. Giancarlo Cascino