Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00532/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01439/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1439 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS- e Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dallo SUI c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- sulla domanda di perfezionamento della procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e alla consegna del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ovvero in subordine per la consegna al lavoratore del kit per la richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione a seguito del nulla-osta per lavoro subordinato prot. P/RG/L/Q/2023/103279 rilasciato dallo S.U.I. presso la Prefettura di -OMISSIS- in data 27.03.2023
e per l’accertamento:
dell'obbligo dello Sportello Unico per l'Immigrazione c/o la Prefettura di -OMISSIS- e/o dalla Regione -OMISSIS- -Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro -Dipartimento Regionale del Lavoro Centro per l'Impiego di -OMISSIS- di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso sulla richiesta di convocazione del datore di lavoro e del lavoratore ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ex art. 35 e 36 DPR 394/1999
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. EA SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 giugno 2025 e depositato il 2 luglio 2025, il sig. -OMISSIS- agisce, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda da lui presentata il 17 marzo 2025 (doc. 3 del ricorrente), volta alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno con il proprio datore di lavoro, ai sensi dell’art. 22 D.lgs. n. 286/1998.
2. Espone in fatto il ricorrente che:
- in accoglimento della domanda del datore di lavoro del 27 marzo 2023, è stato emesso in suo favore nulla-osta per lavoro subordinato stagionale (Prot. P-RG/L/Q/2023/103279: doc. 1);
- in data 16 ottobre 2024 ha ottenuto il visto d’ingresso dall’autorità consolare (doc. 2); entrando, quindi, nel territorio nazionale il 7 dicembre 2024;
- stante l’asserita impossibilità di contattare il datore di lavoro, che si sarebbe reso irreperibile, con la predetta istanza del 17 marzo 2025, egli chiedeva allo Sportello Unico per l’Immigrazione la fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale ed il rilascio del kit (modulo 209) per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro stagionale alla Questura competente;
- la richiesta rimaneva, tuttavia, priva di riscontro.
3. Lamentando, con unico articolato motivo “ Violazione di legge (art. 35 e 36 D.P.R. 394/1999; art. 22 d.lgs. 286/1998; art. 5 comma 9 d.lgs. 286/1998; art. 2 commi 1 e 2 L. 07.08.1990 n. 241; art. 11 comma 2-bis D.P.R. 394/1999; art. 31 comma 1 e 2 D.Lgs. 104 del 02.07.2010) - Eccesso di potere per violazione del principio di celerità e correttezza del procedimento amministrativo ”, il ricorrente assume che, in forza del combinato disposto delle norme rubricate, grava sull’Amministrazione l’obbligo giuridico di provvedere alla convocazione delle parti, nel termine generale di trenta giorni ex art. 2 della L. 241/1990 o, in via analogica, in quello di sessanta giorni previsto per il rilascio del permesso di soggiorno. Viene evidenziato come l’indisponibilità del datore di lavoro non possa ridondare in un pregiudizio per il lavoratore il quale, ai sensi dell'art. 22, comma 11 del D.Lgs. 286/1998, avrebbe diritto alla definizione del procedimento anche -in tesi- ai fini del rilascio di un permesso per attesa occupazione o per lo svolgimento di una nuova attività lavorativa, attesa la non imputabilità allo straniero del mancato perfezionamento del rapporto.
4. Per le Amministrazioni intimate si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con memoria del 26 gennaio 2026, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, allegando per un verso il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno -per asserito effetto dell’intesa istituzionale sottoscritta il 6 febbraio 2006 tra Stato e Regione -OMISSIS- nella materia dell’immigrazione, in base alla quale solo le procedure di ricongiungimento familiare sarebbero di competenza della Prefettura, mentre quelle finalizzate all’ingresso di lavoratori extracomunitari sarebbero affidate agli uffici Provinciali del Lavoro- e, per altro verso, la carenza di autonoma personalità giuridica della Regione Sicilia; ricadendo, invece, la legittimazione passiva sull’Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro della Regione -OMISSIS-.
5. All’udienza camerale del 12 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
6. Muovendo dalle eccezioni in rito, il collegio riconosce preliminarmente l’ammissibilità del ricorso.
6.1. La notifica al Ministero dell’Interno deve ritenersi svolta a titolo di denuntiatio litis .
6.2. Quanto all’evocazione in giudizio dell’Amministrazione Regionale, se è vero che non è configurabile un’autonoma soggettività della Regione -OMISSIS-, dai documenti versati in atti emerge, nondimeno, l’avvenuta notifica del ricorso anche all’“ Assessorato delle Politiche Regionali del Lavoro – Dipartimento Regionale Del Lavoro – Servizio XIII Centro per l’impiego di -OMISSIS- ” (cfr. il doc. “ file eml notifica ” depositato il 2 luglio 2025 da parte ricorrente). La denominazione non pienamente corretta dell’Ente intimato non assurge a causa d’invalidità della notifica, integrando, al più, una mera irregolarità.
Peraltro, sia l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro sia il Centro per l’Impiego di -OMISSIS- risultano costituti in giudizio con atto depositato dalla difesa erariale in data 11 luglio 2025. La costituzione in giudizio dei due soggetti titolari di legittimazione passiva sortisce, pertanto, un effetto sanante di qualunque asserito vizio di notifica; realizzando l’integrità del contraddittorio.
7. Nel merito, il ricorso è fondato.
7.1. Ha chiarito la giurisprudenza che “ la stipula del contratto di soggiorno costituisce uno degli snodi fondamentali del procedimento preordinato a consentire la permanenza di uno straniero sul territorio nazionale al fine di svolgervi l’attività lavorativa: esso si interpone infatti tra la fase dell’ingresso, la quale presuppone la formalizzazione della relativa proposta da parte del datore di lavoro (ex art. 22, comma 2, lett. c), d.lvo n. 286/1998 […] e culmina nel rilascio del relativo visto da parte dell’autorità consolare, e quella del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, a seguito della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore, cui è preordinata la convocazione di quest’ultimo da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione ” (Cons. Stato, sez. III, 28 maggio 2025 n. 4717). Se ne ricava che detta convocazione non ha carattere meramente materiale, sia perché espressione di uno specifico potere attribuito dall’ordinamento sia, soprattutto, perché funzionale all’esercizio da parte dell’Amministrazione della propria attività provvedimentale, culminante nella acquisizione del contratto di soggiorno e nel successivo rilascio del permesso di soggiorno. Né la matrice privatistica del contratto di soggiorno vale a porre la richiesta convocazione fuori dalla sfera del potere provvedimentale, dal momento che, come pure precisato in giurisprudenza, esso è funzionale , secondo la conformazione contenutistica obbligatoria di cui all’art. 5- bis d.lvo n. 286/1998, al soddisfacimento di interessi – ed all’apprestamento di garanzie – di carattere non strettamente privatistico, in quanto inerenti alla realizzazione delle condizioni perché l’ingresso e la permanenza dello straniero in Italia non rechi pregiudizio alla sicurezza ed all’ordinato svolgimento della civile convivenza, oltre che ai diritti anche retributivi dello stesso lavoratore. Talché la tempestiva stipulazione del contratto di soggiorno, oltre a rispondere all’interesse dello straniero (in quanto lo abilita, appunto, alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno: ai sensi dell’art. 5, comma 3- bis , d.lvo n. 286/1998, infatti, “ il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis ”), è funzionale altresì ad inscrivere la sua presenza in Italia entro una cornice giuridica cui si correlano impegni reciproci delle parti, la cui assunzione ed il cui rispetto sono strumentali ad agevolare il proficuo inserimento e l’integrazione del primo entro il contesto socio-economico nazionale (nei termini fin qui riportati si veda ancora Cons. Stato, sez. III, n. 4717/2024 cit.).
La convocazione, preordinata alla stipula del contratto di soggiorno, è dunque un atto esigibile da parte del lavoratore straniero nei confronti della Pubblica Amministrazione.
7.2. Risulta inoltre spirato il termine per provvedere che, per condiviso indirizzo, nella fattispecie in esame coincide con quello di otto giorni stabilito dall’art. 22 comma 6 D.lvo 286/1998. Tale determinazione temporale infatti, sebbene relativa alla presentazione del lavoratore ai fini della stipula del contatto di soggiorno, non può restare senza effetti ai fini della disciplina, anche sotto il profilo temporale, della connessa attività amministrativa, che deve quindi svolgersi entro cadenze stringenti, al fine di evitare che lo straniero permanga sul territorio nazionale senza che siano divenuti pienamente operativi gli impegni scaturenti dal suddetto contratto (ancora Cons. Stato, sez. III, n. 4717/2024 cit.).
Pertanto, giacché nel caso concreto la richiesta di convocazione è stata trasmessa con pec del 17 marzo 2025 (doc. 3 di parte ricorrente), alla data di notifica del ricorso (il 25 giugno 2025) il termine di conclusione del procedimento era già scaduto.
8. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento, con conseguente condanna dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente ai fini della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto di soggiorno, entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In mancanza, provvederà in via sostitutiva, quale Commissario ad acta , il Dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS- con facoltà di sub-delega, entro e non oltre otto giorni dalla richiesta ad esso indirizzata dalla parte ricorrente.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- di adottare una determinazione espressa in ordine alla richiesta di convocazione presentata dal ricorrente ai fini della sottoscrizione da parte dello stesso del contratto di soggiorno, entro e non oltre otto giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta , per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Ufficio suindicato, il dirigente del Centro per l’Impiego di -OMISSIS-, con facoltà di sub-delega, affinché provveda in via sostitutiva entro e non oltre otto giorni dalla richiesta ad esso indirizzata dalla parte ricorrente;
- condanna la parte intimata al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, se dovuto e versato: somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
EA SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA SA | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.