Sentenza 4 ottobre 2001
Massime • 1
È inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nell'ufficio prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse all'effettiva ricezione dell'atto in questione. (Fattispecie relativa ad impugnazione del pubblico ministero).
Commentario • 1
- 1. Ufficio giudiziario chiuso al pubblico non può ricevere atti (Cass. 40777/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2001, n. 42963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42963 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. GIOVANNI PIOLETTI - Presidente - del 04/10/2001
2. Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere - SENTENZA
3. Dott. FRANCESCO MARZANO - rel. Consigliere - N. 1728
4. Dott. CARLO LICARI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
5. Dott. ENZO ROMIS - Consigliere - N. 47238/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 28 settembre 2000, nei confronti di:
1) NZ RM, n. in Camogli il 25.01.1944;
2) OS ZO, n. in Brescia il 10.02.1947;
3) EL UG, n. in Brescia il 26.07.1967.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, Dott. Antonio Leo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore degli imputati, avv. Aldo Pannain, in sostituzione dell'avv. Luigi Frattini, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Osserva:
1. Il 28 settembre 2000 la Corte di Appello di Brescia dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero avverso la sentenza in data 24 maggio 1999 del Pretore della stessa città, con la quale RM NZ, ZO OS e UG EL erano stati assolti da imputazione di cui all'art. 589, 1^ e 2^ c., c.p., perché il fatto non sussiste. A tale statuizione pervenivano i giudici del merito rilevando che l'atto di appello era stato depositato in cancelleria l'ultimo giorno utile, ma alle ore 13,20, e, quindi, "in orario di chiusura dell'ufficio al pubblico, come documentato da apposita attestazione dell'ufficio, che indica l'orario di apertura al pubblico nelle ore 8-13".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia. Con unico articolato motivo di doglianza, deduce:
- "che il timbro di depositato apposto sull'atto con indicazione dell'ora di deposito non dice nulla sull'ora di presentazione effettiva presso quell'ufficio dell'inviato del P.M. per il deposito dell'atto medesimo. L'annotazione dell'ora di deposito dice solamente che a quell'ora circa (chi può peraltro escludere che l'orologio dell'addetto non fosse avanti cinque o dieci minuti?) l'addetto ha apposto il timbro". Si chiede: "chi può dirsi certo che al momento della presentazione dell'inviato del P.M. alla cancelleria del Tribunale, l'addetto non fosse fuori stanza e il primo non abbia dovuto attendere? O che non ci fossero più persone davanti a lui per compiere attività analoga? O che l'addetto alla ricezione non sia stato trattenuto al telefono? O, nella peggiore delle ipotesi, che l'autista della Procura non abbia prima depositato altri atti negli uffici del Tribunale e nel medesimo ufficio... senza pensare che quell'atto specifico doveva essere presentato per primo?";
- "che tutte le sentenze della Suprema Corte in cui la stessa ha dichiarato l'inammissibilità di atti per tardività nel deposito in base al disposto dell'art. 172.6 c.p.p., riguardavano casi in cui il deposito dell'atto era avvenuto non in prossimità della chiusura al pubblico dell'ufficio giudiziario, ma in orari in cui l'ufficio era indiscutibilmente chiuso..., laddove nell'unico caso di impugnazioni presentate poco dopo l'orario ufficiale di chiusura dell'ufficio... la Suprema Corte ha ritenuto gli atti ammissibili (sentenza n. 7627 del 30.07.1996)";
- che il termine di legge, all'uopo rilevante, è "un termine a giorni e non a ore, atteso che secondo l'art. 173 c.p.p. i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto 'nei casi previsti dalla legge' e la norma che stabilisce 'a pena di decadenza' i termini per le impugnazioni - art. 585 c.p.p. - prevede termini 'a giorni'"; soggiunge che "il codice prevede diverse possibilità di presentazione delle impugnazioni" e che la "regola generale" di cui all'art. 172.6 c.p.p. "non può significare che se anche l'atto viene presentato e accettato in prossimità dell'orarlo di chiusura... all'ora di chiusura dell'ufficio al pubblico prevista dal dirigente stesso è scattato un termine di decadenza 'anticipato' rispetto a quello previsto dalla legge...";
- che "una lettura rigorosa della norma citata come applicata dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata porterebbe all'assurdo che se una parte si presenta all'ufficio competente per presentare l'impugnazione una decina di minuti prima dell'orario di chiusura, ma per situazione non dipendente dalla sua volontà scatta l'orario di chiusura senza che l'atto sia stato ricevuto... la presentazione dell'atto è inammissibile perché fuori termine";
- che non verrebbero così rispettati "il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio di tassatività del termine a pena di decadenza..." anche sotto il profilo che non potrebbe la scadenza del termine "essere demandata a fattori del tutto estranei quali fonti secondarie... e variabili da parte a parte" atteso che i provvedimenti in materia di diversi Tribunali (quanto all'orario di chiusura al pubblico degli uffici) indicano orari diversi;
- che l'interpretazione data dalla sentenza impugnata comporterebbe "un'ulteriore disparità di trattamento rimandata alla discrezionalità e al modo di ragionare personale del p.u. che riceve l'atto in prossimità dell'orario di chiusura dell'ufficio, atteso che l'art. 582 c.p.p. non prevede l'apposizione dell'orario dell'atto...";
- che, nella specie, non era "ragionevole sostenere che la parte abbia forzato il p.u. a ricevere l'atto ...";
- che, infine, sempre nella specie, la presentazione della impugnazione l'ultimo giorno utile non era stata determinata "da una volontaria 'sciatteria' del P.M..." ma da alcune vicende afferenti alla reperibilità del relativo fascicolo (che vengono diffusamente rappresentate).
3. Le proposte censure non possono condividersi.
Occorre, invero, innanzitutto richiamare che per espresso ed ineludibile disposto normativo, ai sensi dell'art. 172.6 c.p.p., "il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico";
tanto non comporta che il termine a giorni venga così sostituito da un termine ad ore, ma semplicemente che l'estensione del giorno, ai fini che qui interessano, coincide con l'orario di chiusura dell'ufficio al pubblico.
Nella specie hanno dato atto i giudici del gravame che la impugnazione risulta depositata in orario successivo alla chiusura di quell'ufficio (alle ore 13,20, essendo l'orario di apertura al pubblico fissato dalle ore 8 alle ore 13). La attestazione al riguardo del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto ha valore fidefaciente, a caducare il quale possono bensì essere idonee specifiche e comprovate risultanze fattuali, ma non certo mere ipotesi, supposizioni o congetture (che il ricorrente prospetta, appunto in via ipotetica, circa l'ora "di presentazione effettiva", la circostanza che l'addetto alla ricezione fosse "fuori stanza", o che ci fossero "più persone davanti a lui"..., e dalle quali sembra inferire che, solo per tali eventuali e possibili evenienze, debba ritenersi una insussistente regola generale di "tolleranza" nel rispetto del termine). Per altro verso, e sotto il più generale profilo d'ordine sistematico che tanto comporta, il termine perentorio postula una sua scadenza certa, sicura ed oggettiva, in tutto coincidente con quella indicata dalla legge, senza che possa ipotizzarsi una mera elasticità dello stesso che possa indurre a far ritenere la astratta possibilità di superamento del termine medesimo. Ed il termine stabilito per la chiusura dell'ufficio al pubblico non può che essere quello regolamentato nello specifico ufficio in cui l'atto deve essere depositato, a nulla rilevando che in altri uffici, anche territorialmente diversi da quello, tale orario possa essere diversamente disciplinato.
Già sotto il vigore dell'art. 181 del previgente codice di rito (che recava disposizione analoga a quella dell'attuale art. 172.6 c.p.p.) questa Suprema Corte aveva avuto modo di rilevare che "allorché un atto debba essere compiuto entro un termine perentorio presso un ufficio giudiziario, il dies ad quem non può essere utilizzato nella sua interezza, ma solo fino al momento in cui secondo i regolamenti l'ufficio viene chiuso al pubblico, a nulla rilevando che la persona addetta all'ufficio vi si trattenga oltre l'orario regolamentare di apertura" (Cass., Sez. 1^, n. 3120/1989; cfr. anche Cass., n. 8944/1987; Cass., Sez. 6^, n. 4238/1967). Ed in riferimento al vigente testo normativo, è stato di già altra volta rilevato che, "ai sensi dell'art. 172, comma sesto, c.p.p., deve distinguersi tra l'orario di servizio, che riguarda il personale degli uffici giudiziari, la cui durata è regolata contrattualmente e che non ha rilevanza esterna, dall'orario in cui l'ufficio è aperto al pubblico per Tare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti, che è stabilito dai relativi regolamenti e dalla cui inosservanza possono derivare effetti pregiudizievoli per gli interessati", ulteriormente chiarendosi che nella accezione del termine "pubblico" vanno ricomprese "tutte le persone estranee all'ufficio giudiziario nel quale l'atto deve essere compiuto, ed in particolare le parti che sono le dirette interessate al compimento delle attività suindicate", e tra le quali deve essere annoverato anche il P.M. (Cass., Sez. 1^, n. 7112/1998; cfr. anche Cass., Sez. 6^, n. 3966/1995; Cass., Sez. 5^, n. 1217/1993, in tal caso rilevandosi che correttamente il giudice del merito aveva fatto richiamo all'art. 162 della L. 23 ottobre 1960, n. 1196, che legittima i provvedimenti dei singoli capi degli uffici). Con isolata pronuncia (Cass., Sez. 6^, n. 7627/1996) si è anche ritenuto che la impugnazione proposta "in tempo prossimo all'orario di chiusura dell'ufficio" possa ritenersi ammissibile, ove la ricezione dell'atto "non derivi da un'iniziativa unilaterale del fanzionario..., ma sia conseguenza di una consuetudine instauratasi nell'ufficio". Nella specie è sufficiente, ed assorbente, osservare che la eventuale sussistenza di una siffatta consuetudine in quell'ufficio giudiziario non è affatto comprovata, ne', per vero, neppure dedotta dal ricorrente.
È, inoltre, irrilevante, siccome non comparabile con la fattispecie che occupa, la diversa disciplina dettata dall'art. 583 c.p.p., circa la possibilità della spedizione dell'atto di impugnazione, nel qual caso "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma": difatti, la disposizione, dell'art. 172.6 c.p.p. (come quella di cui all'art. 181 del previgente codice di rito) è una disposizione speciale che si applica agli atti che vengono compiuti nell'ufficio giudiziario e che non trova, perciò, applicazione per gli atti che non vengano direttamente presentati all'ufficio giudiziario, ma allo stesso vengano spediti per mezzo della posta, senza possibilità, per converso, che la disciplina dell'un caso possa incidere sulla diversamente predisposta disciplina dell'altro (cfr., al riguardo, sotto il vigore del previgente codice processuale, Cass., Sez. 6^, n. 662/1973; Cass., Sez. 5^, n. 704/1967; Cass., Sez. 3^, n. 700/1967). Quanto, infine, alle ragioni che indussero l'appellante alla presentazione della impugnazione "l'ultimo giorno utile" (diffusamente rappresentate, con allegata documentazione), esse non possono avere rilevanza ai fini che qui occupano, avendo potuto semmai rilevare ai fini del disposto dell'art. 175 c.p.p. (quanto alla richiesta di restituzione nel termine), profilo, questo, che, in ogni caso, non costituisce compendio del proposto gravame.
3. Alla stregua delle svolte argomentazioni, il ricorso va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2001