Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2001, n. 42963
CASS
Sentenza 4 ottobre 2001

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È inammissibile per tardività l'atto di impugnazione la cui presentazione, dall'attestazione dell'ufficio di cancelleria, risulti effettuata nell'ultimo giorno utile in ora successiva, sia pure di poco (nella specie, venti minuti), all'orario di chiusura al pubblico del suddetto ufficio, non potendo in contrario rilevare la prospettazione di mere ipotesi o supposizioni circa la possibilità che il presentatore, dopo aver fatto ingresso nell'ufficio prima della scadenza dell'orario di apertura, abbia dovuto attendere che il pubblico ufficiale addetto provvedesse all'effettiva ricezione dell'atto in questione. (Fattispecie relativa ad impugnazione del pubblico ministero).

Commentario1

  • 1Ufficio giudiziario chiuso al pubblico non può ricevere atti (Cass. 40777/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2018
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2001, n. 42963
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42963
Data del deposito : 4 ottobre 2001

Testo completo