CASS
Sentenza 31 luglio 2020
Sentenza 31 luglio 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 31/07/2020, n. 23431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23431 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO SA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza in data 14/08/2019 del Tribunale di ZA, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA RÌ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagata l'avv. Pier Giorgio Criscuolo, in sostituzione dell'avv. Sergio OM LL, che ha depositato ulteriore documentazione e concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 agosto 2019 il Tribunale del riesame di ZA ha rigettato la richiesta di riesame presentata da SA TO avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di ZA aveva convalidato il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico ministero, avente ad oggetto la somma di C 11.750,00, in relazione al capo 48 dell'imputazione provvisoria (art. 110 e 81 cpv. cod. pen., nonché 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Penale Sent. Sez. 3 Num. 23431 Anno 2020 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/01/2020 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata deduce il vizio di motivazione con riferimento agli art. 292 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta che non ricorrevano i presupposti del sequestro e che il Tribunale del riesame non aveva reso una motivazione idonea, considerato che: a) nei locali della macelleria non si era mai verificato alcun episodio di occultamento, detenzione o spaccio;
b) la condotta si era consumata in un ristretto lasso di tempo;
c) gli incontri erano avvenuti fuori dalla macelleria. Contesta il sequestro delle quote della società e delle somme sul conto corrente, perché non era stato offerto alcun solido argomento sul periculum. Con il secondo eccepisce la violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e d.lgs. n. 159 del 2011 nonché l'inefficacia del sequestro dei beni aziendali. Ritiene la misura eccessiva perché aveva avuto ad oggetto sia la titolarità della società che l'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La difesa della ricorrente ha depositato in udienza il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di ZA in data 18 ottobre 2019, con allegato il parere del Pubblico ministero, che, sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo, ha così provveduto: ha revocato il sequestro preventivo dell'immobile sito in via San Martino a Soverato e ne ha disposto la restituzione agli aventi diritto;
ha revocato il sequestro dei saldi dei conti correnti, ad eccezione della somma di C 11.750,00; ha revocato la nomina dell'amministratore giudiziario ed ha nominato invece una professionista quale custode dei beni della macelleria e dell'immobile sito in località Melindus. Va premesso che, come ricordato dal Pubblico ministero nel suo parere sulla richiesta di revoca, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette la misura non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre a misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservato alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Pertanto, non è qui in discussione l'esecuzione del sequestro, bensì la sussistenza dei relativi presupposti e, più precisamente la tenuta logica dell'ordinanza del Tribunale del riesame, atteso che il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali è limitato ai soli casi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali 7 da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01) Così delineato l'ambito della presente decisione, osserva il Collegio che la motivazione resa dal Tribunale del riesame è immune da vizi. La macelleria, oggetto del sequestro, non è stata considerata nella sua entità strutturale, bensì nel suo ruolo funzionale di attività di copertura rispetto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Era noto a Soverato e dintorni che l'esercizio commerciale dei coniugi TO-Bresso era adibito stabilmente a centro di stoccaggio e rifornimento della cocaina. La situazione era tale che gli interessati, quando entravano, non avevano neanche bisogno di parlare, bastando un cenno alla TO o al marito o al loro dipendente per attivarne la condotta delittuosa. Secondo i Giudici, la macelleria era il luogo e lo strumento non occasionale per la commissione dell'attività delinquenziale di spaccio, donde la giustificazione del sequestro finalizzato alla confisca. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, puntualmente citata nell'ordinanza impugnata, secondo cui ai fini della confisca facoltativa non è necessario che i beni siano destinati in via esclusiva alla commissione del reato, ben potendo conservare la propria originaria funzionalità (Cass., Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973, in tema di autovettura che trasportava lo stupefacente;
si veda altresì Sez. 3, n. 48018 del 31/05/2019, Brugnolaro, Rv. 277993-01, in tema di strumenti e materiali per l'illecita diffusione di brani musicali). Il Tribunale del riesame ha ulteriormente precisato che oggetto del vincolo era stata la macelleria, quale complesso aziendale organizzato per l'esercizio dell'impresa, resa schermo dell'attività illecita. Va ribadito che le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Cass., Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631 e Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573). Quanto al denaro, la motivazione ha avuto ad oggetto un sequestro finalizzato alla confisca diretta come provento dell'attività, mentre le doglianze sull'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. esulano dal presente giudizio ed appaiono comunque superate dal successivo provvedimento del Giudice per le 3 121 indagini preliminari che ha revocato la nomina dell'amministratore giudiziario, sostituendolo con un custode dei singoli beni sequestrati. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 gennaio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RÌ DO CE U.LUfL. )(ce, —
udita la relazione svolta dal consigliere DA RÌ; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per l'indagata l'avv. Pier Giorgio Criscuolo, in sostituzione dell'avv. Sergio OM LL, che ha depositato ulteriore documentazione e concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 agosto 2019 il Tribunale del riesame di ZA ha rigettato la richiesta di riesame presentata da SA TO avverso il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari di ZA aveva convalidato il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal Pubblico ministero, avente ad oggetto la somma di C 11.750,00, in relazione al capo 48 dell'imputazione provvisoria (art. 110 e 81 cpv. cod. pen., nonché 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990). Penale Sent. Sez. 3 Num. 23431 Anno 2020 Presidente: ACETO ALDO Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 14/01/2020 2. Con il primo motivo di ricorso l'indagata deduce il vizio di motivazione con riferimento agli art. 292 cod. proc. pen., 240 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Lamenta che non ricorrevano i presupposti del sequestro e che il Tribunale del riesame non aveva reso una motivazione idonea, considerato che: a) nei locali della macelleria non si era mai verificato alcun episodio di occultamento, detenzione o spaccio;
b) la condotta si era consumata in un ristretto lasso di tempo;
c) gli incontri erano avvenuti fuori dalla macelleria. Contesta il sequestro delle quote della società e delle somme sul conto corrente, perché non era stato offerto alcun solido argomento sul periculum. Con il secondo eccepisce la violazione dell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. e d.lgs. n. 159 del 2011 nonché l'inefficacia del sequestro dei beni aziendali. Ritiene la misura eccessiva perché aveva avuto ad oggetto sia la titolarità della società che l'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La difesa della ricorrente ha depositato in udienza il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di ZA in data 18 ottobre 2019, con allegato il parere del Pubblico ministero, che, sulla richiesta di revoca del sequestro preventivo, ha così provveduto: ha revocato il sequestro preventivo dell'immobile sito in via San Martino a Soverato e ne ha disposto la restituzione agli aventi diritto;
ha revocato il sequestro dei saldi dei conti correnti, ad eccezione della somma di C 11.750,00; ha revocato la nomina dell'amministratore giudiziario ed ha nominato invece una professionista quale custode dei beni della macelleria e dell'immobile sito in località Melindus. Va premesso che, come ricordato dal Pubblico ministero nel suo parere sulla richiesta di revoca, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette la misura non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre a misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservato alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. Pertanto, non è qui in discussione l'esecuzione del sequestro, bensì la sussistenza dei relativi presupposti e, più precisamente la tenuta logica dell'ordinanza del Tribunale del riesame, atteso che il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali è limitato ai soli casi di violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in íudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali 7 da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le tante, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01) Così delineato l'ambito della presente decisione, osserva il Collegio che la motivazione resa dal Tribunale del riesame è immune da vizi. La macelleria, oggetto del sequestro, non è stata considerata nella sua entità strutturale, bensì nel suo ruolo funzionale di attività di copertura rispetto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Era noto a Soverato e dintorni che l'esercizio commerciale dei coniugi TO-Bresso era adibito stabilmente a centro di stoccaggio e rifornimento della cocaina. La situazione era tale che gli interessati, quando entravano, non avevano neanche bisogno di parlare, bastando un cenno alla TO o al marito o al loro dipendente per attivarne la condotta delittuosa. Secondo i Giudici, la macelleria era il luogo e lo strumento non occasionale per la commissione dell'attività delinquenziale di spaccio, donde la giustificazione del sequestro finalizzato alla confisca. La decisione è in linea con la giurisprudenza di legittimità, puntualmente citata nell'ordinanza impugnata, secondo cui ai fini della confisca facoltativa non è necessario che i beni siano destinati in via esclusiva alla commissione del reato, ben potendo conservare la propria originaria funzionalità (Cass., Sez. 3, n. 23470 del 24/01/2019, Ascione, Rv. 275973, in tema di autovettura che trasportava lo stupefacente;
si veda altresì Sez. 3, n. 48018 del 31/05/2019, Brugnolaro, Rv. 277993-01, in tema di strumenti e materiali per l'illecita diffusione di brani musicali). Il Tribunale del riesame ha ulteriormente precisato che oggetto del vincolo era stata la macelleria, quale complesso aziendale organizzato per l'esercizio dell'impresa, resa schermo dell'attività illecita. Va ribadito che le "cose che servirono a commettere il reato" sono suscettibili di confisca in funzione di evitare che la loro disponibilità possa favorire la commissione di ulteriori reati e tale prognosi va effettuata attraverso l'accertamento, in concreto, del nesso di strumentalità fra la cosa e il reato, in relazione sia al ruolo effettivamente rivestito dalla "res" nel compimento dell'illecito sia alle modalità di realizzazione del reato medesimo (Cass., Sez. 3, n. 20429 del 02/04/2014, Malagoli, Rv. 259631 e Sez. 6, n. 3711 del 09/01/2013, Tamborra, Rv. 254573). Quanto al denaro, la motivazione ha avuto ad oggetto un sequestro finalizzato alla confisca diretta come provento dell'attività, mentre le doglianze sull'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. esulano dal presente giudizio ed appaiono comunque superate dal successivo provvedimento del Giudice per le 3 121 indagini preliminari che ha revocato la nomina dell'amministratore giudiziario, sostituendolo con un custode dei singoli beni sequestrati. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 14 gennaio 2020 Il Consigliere estensore Il Presidente DA RÌ DO CE U.LUfL. )(ce, —