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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 09/02/2026, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 778/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1274/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334637 13 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00334637 13 000 notificata in data 14.01.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale le è stato chiesto il pagamento di € 314,88.
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la maturata decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione affermando la correttezza del proprio operato;
a tal fine, ha evidenziato di avere ricevuto i ruoli in data 10.1.2024 e di avere successivamente provveduto a notificare al contribuente la cartella impugnata.
L'ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso affermando di avere notificato tempestivamente al contribuente le fatture aventi ad oggetto la pretesa creditoria per cui
è causa e, successivamente, stante il mancato pagamento, di avere notificato due intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione.
In particolare l'ATO ha indicato e documentato che in data 17/01/2019, è stata recapitata l'intimazione n.
248095 del 18/10/18 con la richiesta della TIA 2006( All. 2) e in data 10/01/19 è stata recapitata l'intimazione
249877 del 18/10/18 con la richiesta della TIA 2007( All. 3).
Prima dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre ricordare che la cognizione della controversia appartiene alla Corte di Giustizia
Tributaria.
Fatta questa premessa, occorre precisare che il tributo in esame trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debendi di tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Orbene nella fattispecie in esame non sono state prodotte delle fatture bensì due intimazioni di pagamento notificate nell'anno 2019, pertanto, la richiesta di pagamento è stata comunicata alla contribuente quando già era spirato il termine quinquennale della prescrizione, riferendosi il credito agli anni 2006 - 2007.
Occorre evidenziare che l'omessa impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazione) notificati al contribuente non preclude, comunque, a quest'ultimo di far valere il vizio della maturata prescrizione con la presente impugnazione.
Sul punto, osserva questo Giudice che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La scadenza, quindi, del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
E' preclusa, pertanto, la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Il principio illustrato, tuttavia, presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non già una semplice “facoltà” di impugnazione.
La fattura o l'intimazione di pagamento sono atti per i quali al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale, non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19.
La sua mancata impugnazione di tali atti, sebbene idonei ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa creditoria, non preclude però al contribuente la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (cfr. principio in Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, l'impugnazione di tali atti - in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali - costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione.
Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti
“tipici” di cui all'art. 19 cit. oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica delle due intimazioni di pagamento (2019) il termine quinquennale di prescrizione del credito preteso per gli anni 2006 - 2007 era già ampiamente decorso;
ne consegue l'accoglimento del ricorso essendo il credito ormai prescritto.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l' AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti, le suddette spese sono distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di
€ 350,00 oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1274/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Messina
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2023 00334637 13 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 487/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2023 00334637 13 000 notificata in data 14.01.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2006 e 2007, con la quale le è stato chiesto il pagamento di € 314,88.
La ricorrente ha eccepito la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la maturata decadenza, il difetto di motivazione.
L'AdER, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione affermando la correttezza del proprio operato;
a tal fine, ha evidenziato di avere ricevuto i ruoli in data 10.1.2024 e di avere successivamente provveduto a notificare al contribuente la cartella impugnata.
L'ATO ME 1 S.p.A.” in liquidazione, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso affermando di avere notificato tempestivamente al contribuente le fatture aventi ad oggetto la pretesa creditoria per cui
è causa e, successivamente, stante il mancato pagamento, di avere notificato due intimazioni di pagamento quali atti interruttivi della prescrizione.
In particolare l'ATO ha indicato e documentato che in data 17/01/2019, è stata recapitata l'intimazione n.
248095 del 18/10/18 con la richiesta della TIA 2006( All. 2) e in data 10/01/19 è stata recapitata l'intimazione
249877 del 18/10/18 con la richiesta della TIA 2007( All. 3).
Prima dell'udienza la ricorrente ha depositato una memoria cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
In via preliminare occorre ricordare che la cognizione della controversia appartiene alla Corte di Giustizia
Tributaria.
Fatta questa premessa, occorre precisare che il tributo in esame trattandosi di una prestazione periodica si prescrive nel termine di 5 anni, ex art. 2948 c.c..
Invero con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento di un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, caratterizzata da una causa debendi di tipo continuativo per la quale l'utente è tenuto al pagamento di essa in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza del presupposto impositivo.
Pertanto, essa va considerata come un'obbligazione periodica o di durata ed è sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
Orbene nella fattispecie in esame non sono state prodotte delle fatture bensì due intimazioni di pagamento notificate nell'anno 2019, pertanto, la richiesta di pagamento è stata comunicata alla contribuente quando già era spirato il termine quinquennale della prescrizione, riferendosi il credito agli anni 2006 - 2007.
Occorre evidenziare che l'omessa impugnazione degli atti presupposti (fatture e intimazione) notificati al contribuente non preclude, comunque, a quest'ultimo di far valere il vizio della maturata prescrizione con la presente impugnazione.
Sul punto, osserva questo Giudice che il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, comporta che, se l'atto non viene impugnato il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La scadenza, quindi, del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
E' preclusa, pertanto, la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre
2016, n. 23046).
Il principio illustrato, tuttavia, presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non già una semplice “facoltà” di impugnazione.
La fattura o l'intimazione di pagamento sono atti per i quali al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale, non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19.
La sua mancata impugnazione di tali atti, sebbene idonei ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa creditoria, non preclude però al contribuente la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (cfr. principio in Cass. 17 giugno 2024, n. 16743).
In altri termini, l'impugnazione di tali atti - in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali - costituisce una “facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione.
Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti
“tipici” di cui all'art. 19 cit. oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Alla data di notifica delle due intimazioni di pagamento (2019) il termine quinquennale di prescrizione del credito preteso per gli anni 2006 - 2007 era già ampiamente decorso;
ne consegue l'accoglimento del ricorso essendo il credito ormai prescritto.
Le spese di lite sono compensate tra la parte ricorrente e l' AdER atteso che il vizio invalidante è imputabile esclusivamente alla condotta posta in essere dall'ATO, mentre nei confronti di quest'ultima seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri vigenti, le suddette spese sono distratte in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna l'ATO a corrispondere alla parte ricorrente l'importo di
€ 350,00 oltre accessori se dovuti come per legge e il contributo unificato ove versato da distrarsi in favore del procuratore che ha reso la dichiarazione di rito;
compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l'AdER Così deciso in Messina, 27.1.2026 Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca