Sentenza 23 maggio 2023
Parere definitivo 25 novembre 2025
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02268/2026REG.PROV.COLL.
N. 00109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2024, proposto da
RO IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
MA LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Garofoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in MA, via del Tempio di Giove 21;
Ministero della Cultura, Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in MA, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
Lush Italia S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolo Francica e Roberta Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Paolo Francica in Milano, via Principe Amedeo 3;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
IN Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Conticiani e Fabio Massimo Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Massimo Ventura in MA, via Giacomo Puccini n. 9
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 8778/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA LE, del Ministero della Cultura e del Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, della società Lush Italia S.r.l. e di IN Spa;
Vista la nota n. CA/115469/2024 del 4 luglio 2024 con cui MA LE si è rideterminata sui fatti oggetto della nota qui impugnata (MA LE, Municipio MA I, 16 febbraio 2018, prot. n. 30980);
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. MA ZI VA e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Sig. RO IO riferisce di essere condomino di uno stabile denominato “Palazzo Bracci”, sito nel centro storico di MA e posto all’intersezione tra Via del Corso e Via della Fontanella.
2. Espone che, in data 30 novembre 2016, la Società IN S.p.a., proprietaria di un negozio posto al numero civico 20 di Via del Corso e sito al piano terra dell’edificio, presentava al Municipio I di MA LE una SCIA (assunta a protocollo con il n. 198464 del 30 novembre 2016) al fine di realizzare alcuni interventi edilizi nel cortile interno posto al servizio del fabbricato. Successivamente, la stessa IN depositava altre cinque SCIA: le prime tre formalmente in variante alla prima (quelle aventi n. prot. 3605/2017, 15480/17 e 45127/17), la quarta autonoma (la n. prot. 53854/17) e la quinta in variante a quest’ultima (la n. prot. 75274/17), al fine di realizzare vari interventi non solo nel cortile, ma anche all’interno del locale commerciale di sua proprietà. Infine, anche l’affittuaria del locale commerciale in questione, la Lush Italia S.r.l., presentava in data 15 giugno 2017 una SCIA acquisita al prot. con n. 103157/17. Nella relazione tecnica allegata alla prima SCIA veniva spiegato che i lavori avrebbero comportato, nella corte interna del palazzo, un intervento di restauro mirante al « ripristino della quota originaria attraverso la rimozione delle pavimentazioni esistenti e dei relativi massetti; la rimozione della scala metallica che collegava il cortile interno al ballatoio del primo piano […]; il rifacimento della pavimentazione; la sistemazione del verde; l’inserimento nella pavimentazione di faretti incassati e il restauro della fontana ».
3. In data 16 dicembre 2016, l’odierno appellante, titolare di uno studio di architettura che affaccia direttamente sul cortile interno del palazzo, inviava con PEC al Municipio I di MA LE una nota -munita di documentazione fotografica e di un estratto delle mappe catastali e assunta al protocollo di MA LE con il n. 210790 del 16 dicembre 2016, con la quale segnalava la gravosità delle modalità di esecuzione del preteso intervento di restauro affinché venissero espletate, sul cantiere ancora in opera, le opportune verifiche.
Seguivano due ulteriori segnalazioni in data 19 dicembre 2016 e 30 dicembre 2016.
4. Nel frattempo, in data 19 dicembre 2016, gli Agenti del Corpo di Polizia Locale di MA - I Gruppo effettuavano un sopralluogo all’esito del quale è stata redatta la relazione di servizio urbanistico edilizia n. prot. 196499/16 che evidenziava che erano in corso lavori « di restauro nel cortile senza toccare la fontana preesistente che verrà restaurata come da autorizzazione sovrintendenza ».
5. In data 4 maggio 2017, il sig. IO, per il tramite del proprio difensore, trasmetteva a MA LE un esposto estremamente dettagliato, con il quale sollecitava - ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della l. n. 241 del 1990 - l’esercizio dei poteri inibitori « in ripristino della legalità, anche per assicurare la tutela dell’interesse alla salvaguardia dei valori storici, culturali e paesaggistici, che assumono particolare rilevanza nel contesto del Centro Storico di MA LE, dichiarato patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco ». L’istanza rimaneva inevasa. Pertanto, l’esponente esperiva l’azione del silenzio ex artt. 31 e 117 c.p.a., all’esito della quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio condannava MA LE – con sentenza n. 583 del 17 gennaio 2018 – a « provvedere, entro il termine di 30 giorni, a svolgere le necessarie verifiche, concludendo tale attività con un provvedimento espresso », in quanto «A fronte di segnalazioni circostanziate e documentate quali quella da ultimo inoltrata dal ricorrente sussiste l’obbligo dell’amministrazione di attivare un procedimento di controllo e verifica, da concludere con una valutazione finale ».
6. Ne conseguiva l’atto impugnato in primo grado (cfr. nota di MA LE, Municipio MA I, 16 febbraio 2018, prot. n. 30980, recante in oggetto: «Immobile sito in Via del Corso n. 20 e 21 », di cui l’appellante sostiene di essere venuto a conoscenza soltanto il 5 aprile 2018).
Con il suddetto atto MA LE – dopo aver elencato i titoli di volta in volta presentati e gli atti di assenso precedentemente espressi dalle altre autorità coinvolte – ha concluso nel senso della sostanziale legittimità degli interventi oggetto di SCIA, ricomprendendoli nella « categoria di ripristino e risanamento conservativo, compatibili con i titoli edilizi sopra citati ».
7. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 6065/2018, proposto dinanzi al Tar Lazio, MA, sez. II, l’odierno appellante ha impugnato la predetta nota di MA LE, Municipio MA I, 16 febbraio 2018, prot. n. 30980, deducendo cinque motivi di ricorso, per i) violazione degli artt. 7 e 10 -bis l. 241/90 per essere MA LE giunta alla determinazione di negare l’esercizio del potere inibitorio in assenza di qualsiasi partecipazione procedimentale del ricorrente; ii) carenza di motivazione dei pareri della Soprintendenza posti alla base dell’atto impugnato, per essere gli stessi basati su formule stereotipe (“ compatibilità dell’intervento con i caratteri storico-architettonici e tipologici dell’edificio in cui esso verrà effettuato e con il contesto della città storica” ), senza spiegare per quale ragione i caratteri storico-architettonici e tipologici dell’edificio de quo rimarrebbero invulnerati dagli interventi autorizzati; iii) violazione della normativa edilizia per avere MA LE trascurato il fatto che tramite plurime SCIA in sequenza tra loro, la società controinteressata avrebbe finito per realizzare interventi non qualificabili nella categoria del restauro e risanamento conservativo, quanto piuttosto di natura più invasiva e pesante richiedenti il permesso di costruire in luogo di S.C.I.A. (ristrutturazione edilizia pesante ovvero demolizione e ricostruzione o ancora nuova costruzione); iv) eccesso di potere in quanto l’autorizzazione sismica conseguita da IN per la realizzazione dei lavori di apertura della parete divisoria delle due unità edilizie oggetto di accorpamento (autorizzazione su cui la SCIA è basata) risulta rilasciata sulla base di una documentazione che fornirebbe una rappresentazione del preesistente stato dei luoghi in tesi non conforme alle planimetrie catastali; v) violazione dell’art. 3 del Regolamento Edilizio di MA LE, in quanto la SCIA della controinteressata è corredata di un elaborato grafico che non sarebbe conforme alla suddetta prescrizione regolamentare, essendo privo di prospetti, sezioni e quote relative sia allo stato ante operam che post operam .
8. È intervenuta ad adiuvandum nel processo in primo grado l’Associazione Verdi, Ambiente e Società – APS.
9. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 8778 del 23 maggio 2023, accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente al primo motivo di ricorso, con rigetto del quarto motivo per decorso dei termini di cui all’art. 19-bis, co. 6-bis l. 241/1990, e con assorbimento degli ulteriori motivi. Veniva pertanto annullato il provvedimento nella parte in cui riteneva l’intervento de quo assentitile mediante SCIA, per difetto di motivazione (anche perché fondato sull’autorizzazione soprintendentizia, a sua volta carente nell’istruttoria e motivazione).
I giudici di prime cure condannavano MA LE e IN S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente e dell’Associazione interveniente in misura complessivamente pari ad euro 4.000,00. Le spese venivano invece compensate nei confronti di tutte le altre parti intimate in giudizio.
10. Avverso tale pronuncia è insorto il sig. IO, con atto di appello notificato in data 22 dicembre 2023, depositato il successivo 5/01/2024, affidato a tre motivi di ricorso.
11. MA LE si è costituita in giudizio in data 25 marzo 2024 e in data 9 gennaio 2026 ha depositato memoria con cui eccepisce l’improcedibilità dell’appello e comunque insiste per il suo rigetto.
12. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha depositato atto di costituzione formale in data 15 gennaio 2024.
13. In data 20 febbraio 2024 si è costituita, con atto formale, la controinteressata IN SP insistendo per il rigetto dell’appello e in data 8 gennaio 2026 ha depositato memoria difensiva con cui eccepisce l’improcedibilità dell’appello e comunque insiste per la sua infondatezza.
14. In data 12 marzo 2024 si è costituita la controinteressata Lush Italia srl. Insistendo per il rigetto dell’appello.
15. In data 21 gennaio 2026 anche l’appellante ha depositato memoria difensiva.
16. Alla pubblica udienza tenutasi da remoto dell’11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello dedotta dalla controinteressata IN e da MA LE, in considerazione dell’avvenuto nuovo pronunciamento di MA LE sulla compatibilità con lo strumento della SCIA degli interventi in oggetto.
Infatti, all’indomani della pronuncia del Tar Lazio 8778/2023 qui impugnata, MA LE ha provveduto a riesaminare l’attività edilizia, effettuando contestualmente anche un nuovo sopralluogo in data 19 luglio 2023.
Con nota prot. n. CA/115469/2024 del 4 luglio 2024 la Direzione Tecnica ha confermato la legittimità urbanistico-edilizia delle opere realizzate dalle controinteressate, prendendo posizione rispetto ai rilievi mossi dal giudice amministrativo nella sentenza n. 8778/2023.
Il sig. IO ha impugnato la nota prot. n. CA/115469/2024 del 4 luglio 2024 innanzi al TAR Lazio, MA, con riscorso iscritto al n.r.g. 10233/2024 tutt’ora pendente.
Sul punto l’appellante contesta la fondatezza dell’eccezione, richiamando gli orientamenti secondo cui , « i nuovi provvedimenti amministrativi adottati dall’Amministrazione sono destinati ad essere travolti in caso di riforma della sentenza di primo grado; e ciò in quanto tali provvedimenti sono stati adottati in attuazione del decisum di tale sentenza che è, quindi, il presupposto e fondamento di tali nuovi atti amministrativi, il cui venir meno ne comporta la caducazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 365; cfr., inoltre, Consiglio di Stato, VI, 28 maggio 2021, n. 4106; Id., Sez. IV, 9 ottobre 2017, n. 4670).
L’eccezione è fondata.
La nota in questione costituisce infatti un nuovo provvedimento, interamente sostitutivo del precedente, perché adottato all’esito di nuova istruttoria. Pertanto l’appello qui in esame è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il provvedimento qui impugnato ormai superato da un nuovo provvedimento.
Peraltro l’orientamento giurisprudenziale citato dall’appellante non è pertinente, in quanto nella fattispecie in esame non vi è un provvedimento adottato in stretta esecuzione della sentenza di primo grado che, in tesi, verrebbe caducato dall’accoglimento dell’appello, ma al contrario vi è un nuovo provvedimento che motiva, previa approfondita valutazione, il rigetto delle istanze dell’interessato, là dove il precedente provvedimento non era invece motivato e solo per questo era stato annullato. Conclusivamente, l’appello deve essere dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti ed eccezionali motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in MA nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CO, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
MA ZI VA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA ZI VA | IO CO |
IL SEGRETARIO