Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2268
TAR
Sentenza 23 maggio 2023
>
CS
Parere definitivo 25 novembre 2025
>
CS
Improcedibile
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/90 per mancata partecipazione procedimentale

    Il TAR ha accolto il motivo, annullando il provvedimento per difetto di motivazione e per non aver coinvolto il ricorrente nel procedimento.

  • Accolto
    Carenza di motivazione dei pareri della Soprintendenza

    Il TAR ha ritenuto che l'autorizzazione soprintendizia fosse carente nell'istruttoria e motivazione, contribuendo all'annullamento del provvedimento principale.

  • Rigettato
    Violazione della normativa edilizia per interventi non qualificabili come restauro e risanamento conservativo

    Il TAR ha assorbito questo motivo, non pronunciandosi nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per autorizzazione sismica basata su documentazione non conforme allo stato dei luoghi

    Il TAR ha rigettato il motivo per decorso dei termini di cui all'art. 19-bis, co. 6-bis l. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 del Regolamento Edilizio di MA LE per elaborato grafico non conforme

    Il TAR ha assorbito questo motivo, non pronunciandosi nel merito a seguito dell'accoglimento del primo motivo.

  • Accolto
    Eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Consiglio di Stato ha accolto l'eccezione, dichiarando l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il nuovo provvedimento è autonomo e non mera esecuzione della sentenza di primo grado.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2268
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2268
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo