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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1395/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), via Parte_1 C.F._1
A. Gramsci n.47, presso lo studio dell'avv. Gianna Regoli, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Empoli Controparte_1 C.F._2
(FI), Piazza Guido Guerra n. 52/C presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Valori che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.05.2025 a chiesto al Tribunale di regolamentare Parte_1
l'affidamento del figlio minore , domandando, in particolare “1) in via principale: a) disporre Per_1
l'affidamento esclusivo del piccolo , con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nell'immobile sito in Via Dante Alighieri n. 24 in Montopoli in Val d'Arno (PI) con la quale lo stesso abitualmente convive;
b) pronunciare all'uopo, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , una volta la settimana al pomeriggio, dapprima CP_1 con la presenza della ricorrente stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi in occasione delle vacanze ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c)dichiarare il sig. tenuto a contribuire CP_1 al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile di € 350,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT in alternativa nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, (tenendo conto anche del fatto che il nulla ha versato medio tempore CP_1
a favore del figlio) e comunque a far data dal mese di ottobre 2020, ossia da quando la Sig.ra Pt_1 fuggì dall'immobile; d)per quanto concerne le spese straordinarie dichiarare entrambi i genitori di
, tenuti nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle stesse, secondo quanto Parte_2 prescritto dal protocollo del CNF […]; 2)IN SUBORDINE: […] disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori ed allora stabilire, tenuto conto delle su descritte difficoltà Per_1 emotive e relazionali di con il padre, un calendario degli incontri protetti di con il Per_1 Per_1 proprio padre e conseguentemente concedere al sig. il diritto di poter vedere il figlio i CP_1 fine settimana in senso alternato, dal sabato pomeriggio al momento dell'uscita dall'istituto scolastico di , fino alla domenica sera alle ore 21.00; durante la settimana il padre potrà Per_1 vedere il minore un pomeriggio a settimana, intrattenendosi con lui fino alle ore 21.00 del giorno stesso, facendosi carico di riportarlo presso l'abitazione della residenza della di lui madre, anche durante tutto il periodo estivo e i periodi di tutte le festività annuali […]”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi: - di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con a decorrere dal mese di ottobre 2015; Controparte_1
- che dall'unione è nato, in data 30.1.2016, il figlio (di 9 anni); - che la convivenza è terminata Per_1 nel novembre 2020 a causa delle criticità comportamentali del che l'hanno posta in uno CP_1 stato di isolamento e di soggezione psicologica nei confronti del compagno;
- di avere lasciato insieme a la casa familiare sita in San Miniato, trasferendo la propria residenza e quella del figlio presso Per_1
l'abitazione dei propri genitori;
- che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il non CP_1 ha mai corrisposto alcuna forma di mantenimento per né ordinaria e né straordinaria, Per_1 mostrando altresì un completo disinteresse verso il figlio;
- di non riuscire ad instaurare alcun dialogo con il relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse del minore, a causa CP_1 dell'atteggiamento manipolatorio e intimidatorio dell'ex compagno;
- di aver favorito , nel corso degli ultimi due anni, la frequentazione padre – figlio, rilevando tuttavia fin da subito importanti criticità genitoriali da parte del;
- che ad oggi il piccolo vive stabilmente con la madre e i CP_1 Per_1 nonni materni nel comune di Montopoli in Val d'Arno, in località Capanne, frequenta la scuola primaria nel medesimo comune e, sebbene pernotti dal padre per tre volte a settimana, non appare sereno;
- che, anche nel corso della settimana, dal 24 febbraio al primo marzo 2025, ha Per_1 cominciato a manifestare la volontà di non recarsi a casa del padre.
In data 09.09.2025 si è costituito il resistente, che ha contestato le circostanze dedotte dalla controparte, negando di avere assunto atteggiamenti violenti, aggressivi o minatori nei confronti dell'ex compagna e del piccolo chiedendo pertanto: “IN TESI: Disporre l'affidamento Per_1 condiviso del figlio , stabilendo la domiciliazione dello stesso presso la madre con la quale Per_1 manterrà la propria residenza. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise disgiuntamente da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura del minore, mentre tutte le decisioni riguardanti le scelte educative, di indirizzo religioso, formative e di tutela della salute del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Stabilire il diritto del padre di vedere il figlio - se ritenuto conforme all'interesse del minoretre giorni a settimana con pernotto come attualmente avviene, oppure in subordine un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana in cui il padre terrà con sé anche nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali quando non lo avrà il Per_1 finesettimana;
fine settimana alternati;
e in ogni caso qualche periodo continuativo durante le ferie estive, natalizie e pasquali. IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI Disporre l'affidamento esclusivo del figlio stabilendo la domiciliazione dello stesso presso la madre con la quale Per_1 manterrà la propria residenza. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dalla madre signora mentre tutte le Parte_1 decisioni riguardanti le scelte educative, di indirizzo religioso, formative e di tutela della salute del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Stabilire il diritto del padre di vedere il figlio - se ritenuto conforme all'interesse del minore- tre giorni a settimana con pernotto come attualmente avviene, oppure in subordine un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana in cui il padre terrà con sé anche nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali Per_1 quando non lo avrà il finesettimana;
fine settimana alternati;
e in ogni caso qualche periodo continuativo durante le ferie estive, natalizie e pasquali. IN OGNI CASO - Rigettare la domanda di pagamento di arretrati per il mantenimento ordinario del figlio da ottobre 2020 ad oggi perché Per_1 infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte. - Porre a carico del signor CP_1 un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
, per dodici mensilità annue;
l'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat Per_1
e verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre da comunicare. -
Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie secondo quanto prescritto dal CP_1 protocollo del CNF. Vittoria di spese e compensi professionali di causa”. A sostegno delle domande svolte, il resistente ha allegato: - di avere un buon rapporto con il figlio, con il quale è riuscito ad instaurare, dalla fine del 2022, un rapporto stabile e continuativo, vedendolo presso la propria abitazione tre giorni a settimana con pernotto;
- di avere trascorso con il figlio una vacanza in Sicilia, dove vivono i propri parenti, nell'estate del 2024; - di non avere mai denigrato o sminuito il ruolo materno od ostacolato la frequentazione madre- figlio;
- che, di contro, la ricorrente ed i suoi familiari sminuiscono il suo ruolo genitoriale, parlando di lui in modo spregiativo alla presenza del minore;
- di avere contribuito al mantenimento di nei limiti delle proprie Per_1 possibilità economiche in accordo con la stante la propria difficoltà riscontrata ad avere lavori Pt_1 continuativi e stabili;
- che è invece la ricorrente ad aver rifiutato le somme da lui offerte come contributo al mantenimento ordinario di ritenendole inadeguate o comunque superflue in Per_1 ragione delle disponibilità sue e della sua famiglia;
- di essere disposto a fissare un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio pari alla somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Il procedimento è stato istruito in via documentale e mediante indagine del Servizio Sociale e
Sociopsicologico sul nucleo e sul minore.
In data 17.10.2025 è stata depositata la relazione del Servizio Sociale relativa alla valutazione psicologica del minore e delle capacità genitoriali della coppia, con contenuto positivo.
All'udienza del 22.10.2025, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto accordo tra le parti e quindi hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa con recepimento delle conclusioni congiunte depositate in data 13.10.2025, rinunciando ai termini per la decisione.
In data 25.10.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi l'accordo intervenuto tra i genitori in quanto orientato a realizzare il superiore interesse del minore e, in particolare, il diritto di a trascorrere adeguata Per_1 quantità di tempo, di qualità, con ciascuno dei genitori, garantendo al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al citato d.lgs. n. 154/2013.
Analoghe considerazioni valgono, altresì, per le previsioni di carattere economico, risultando le stesse idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Si rileva inoltre che, pure a fronte del tenore letterale degli scritti difensivi dai quali si ricavava una certa conflittualità tra le parti, i Servizi Sociali delegati – all'esito di apposita indagine sul nucleo e sul benessere del minore - non hanno riscontrato criticità con riferimento alla condizione psicologica di o con riguardo alle competenze genitoriali della coppia. Per_1 Nel corso dell'indagine sociopsicologica svolta, il minore ha riferito di sentirsi “poco considerato” dal padre e di provare ansia nei momenti che precedono le visite padre-figlio, ma di sentirne comunque la mancanza. I genitori, nei propri scritti, hanno mostrato piena consapevolezza dell'importanza dei segnali di tristezza e disagio manifestati da dichiarandosi disponibili a Per_1 riconoscerli ad affrontarli in maniera condivisa, esprimendo congiuntamente il consenso all'avvio di un percorso di sostegno psicologico volto a favorire il miglior equilibrio psichico ed emotivo del minore. Le parti, all'udienza del 22.10.2025, hanno inoltre mostrato di essere in grado di comunicare efficacemente nell'interesse del minore, essendosi le stesse confrontate sull'eventuale impossibilità del padre di rispettare giorni predeterminati di visita con il figlio, per motivi di lavoro, ed avendo le stesse rinvenuto adeguata soluzione al problema con l'inserimento nell'accordo di una clausola di flessibilità: l'accordo, in parte qua, prevede quindi che la comunicazione dell'impossibilità del padre di vedere il figlio nel giorno concordato sia finalizzata a reperire altro pomeriggio utile “di recupero”,
e ciò al fine di assicurare stabilità nella relazione padre/figlio.
L'accordo delle parti è quindi meritevole di accoglimento, anche in punto di spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente:
a) DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , nato il [...], Parte_2 ad entrambi i genitori;
le decisioni di straordinaria importanza e di prevalente interesse del minore saranno prese da entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta;
quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore quando il minore si trova presso il genitore stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando sta con il padre sarà il padre a decidere se Per_1 portarlo a mangiare una pizza o al cinema o al parco etc etc, idem la madre per tutto il tempo che sta con lei). Parimenti, la anterrà piena autonomia gestionale per dare attuazione Pt_1 alle decisioni già assunte da ambedue i genitori in materia scolastica, catechistica, sportiva e medica, in particolare sotto il profilo dell'espletamento di ogni adempimento necessario, ivi compresa la sottoscrizione di tutta quella modulistica richiesta dal personale docente scolastico catechistico e/o sportivo, come anche medico.
In particolare, per le visite mediche: fermo il presupposto che le stesse saranno prese di comune accordo fra i genitori (tranne ovviamente le situazioni di urgenza e di emergenza) e che la si impegna ad informare tempestivamente il di tutte le visite Pt_1 CP_1 mediche necessarie per la salute di (giorni e orari e luoghi di ricevimento dei dottori), Per_1 qualora il non si presenti alle visite stesse la sarà autorizzata a partecipare CP_1 Pt_1 comunque alla sessione prevista anche in caso di mancata partecipazione dello stesso.
Parimenti e con la stessa logica per i futuri impegni sportivi di la avvertirà il Per_1 Pt_1
della necessità di rendere autorizzazioni scritte anche da parte del padre e di tutti CP_1 gli eventi sportivi pubblici (es. partite) e se il non si presenterà dovrà quest'ultimo CP_1 aver cura di avvertire l'ex convivente almeno con sei ore di anticipo rispetto all'orario comunicato dalla e/o comunque di autorizzare la all'adozione di decisioni da Pt_1 Pt_1 prendere sul momento. In merito alla gestione scolastica di ciascun genitore si farà Per_1 carico di chiedere le credenziali di accesso al registro elettronico scolastico di e Per_1 ciascuno potrà autonomamente chiedere appuntamenti ai docenti per conoscere l'andamento scolastico del figlio senza chiedere all'altro genitore informazioni circa i compiti scolastici e/o colloqui con gli insegnanti di Per_1
Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali, ci siano disaccordi il genitore contrario ad un'attività sportiva, educativa, scolastica o medica per il figlio dovrà motivare il proprio dissenso avendo riguardo al benessere psicofisico minore;
diversamente il dissenso non potrà dirsi giustificato;
b) DISPONE il collocamento prevalente del minore presso la madre;
Parte_2 il minore manterrà quindi il proprio indirizzo di residenza presso la madre, in Montopoli in
Val d'Arno, località Capanne, via Dante n. 24;
c) DISPONE che il padre trascorrerà con il figlio il mercoledì pomeriggio, di ogni Per_1 settimana, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di residenza della Pt_1 il minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato, ore 14:00, alla domenica sera, ore 21:00, quando il riaccompagnerà a casa della madre. Qualora il CP_1 Per_1
non possa recarsi a prendere per motivi di lavoro, il padre medesimo avrà CP_1 Per_1 cura di avvertire la ntro le 10:00 del mattino del mercoledì o entro le 21:00 del venerdì Pt_1 sera;
le parti avranno cura di concordare un altro pomeriggio “di recupero” e ciò al fine di assicurare la continuità nella relazione padre/figlio;
d) DISPONE che, relativamente alle vacanze natalizie, i genitori seguiranno l'alternanza delle sei festività previste (24, 25, 26 e 31 dicembre, primo giorno dell'anno ed Epifania) mentre nel resto dei giorni verrà mantenuta la calendarizzazione ordinaria sopra illustrata;
e) DISPONE che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche in maniera discontinua una settimana durante la prossima estate 2026; per l'estate 2027 le parti valuteranno se estendere il periodo di permanenza a due settimane anche in maniera discontinua;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio piano ferie entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con il figlio, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme al ragazzo;
se il viaggio verrà effettuato all'estero, l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità; in particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza;
f) PRENDE ATTO che autorizza, fin dal mese di ottobre 2025, Controparte_1
d esprimere, anche in nome e per proprio conto, il consenso acchè il figlio Parte_1 minore sia seguito con un percorso psicologico, anche duraturo nel Parte_2 tempo, a partire da novembre 2025, necessario a supportare il minore nel superamento delle criticità ancora oggi manifestate;
ciascun genitore si renderà disponibile ad una piena partecipazione a tale percorso. In ogni caso, dei relativi costi si farà carico la madre del minore;
g) DISPONE che versi sul conto corrente di a Controparte_1 Parte_1 somma mensile di euro 250,00, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno disciplinate secondo le linee guida CNF come di seguito specificate e dovranno essere comunicate reciprocamente dall'uno all'altro genitore entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, tramite scambio di posta elettronica, per fare in modo che il rimborso avvenga con bonifico bancario entro il ventesimo giorno del mese immediatamente successivo;
la disciplina delle spese straordinarie prevede, nel dettaglio:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese all'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscita didattica organizzata dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici del figlio (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); - spese extra assegno obbligatorie per le quali non richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese urgenti sanitarie, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando ho acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori dovranno essere debitamente documentate;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del
Conservatorio o scuole formative master o specializzazioni post universitarie;
frequentazione del Conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva delle attrezzature di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche o sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% dei genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Le parti espressamente decidono di qualificare come spese extra assegno – diversamente dalle indicazioni del CNF - le seguenti spese che saranno sostenute al 50% tra i genitori senza necessità di previo accordo: - tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
- spese di trasporto pubblico scolastico;
- spesa per materiali di cancelleria e di corredo scolastico di inizio anno non griffato, intendendosi per tale il grembiule e la cartella/zaino se necessaria. In ogni caso, sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che potrà essere inoltrata anche a mezzo SMS, e-mail, messaggio sull'applicazione “Whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
h) DISPONE che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente da Parte_1
i) PRENDE ATTO DELL'OBBLIGO di di versare a Controparte_1 Pt_1
a somma di euro 4000,00, comprensiva anche degli indici ISTAT a titolo di mancato
[...] mantenimento per il piccolo mediante la corresponsione in favore della Per_1 Pt_1 dell'importo di 100,00 euro al mese, a decorrere dal mese di novembre 2025 tramite bonifico bancario;
j) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio dell'1.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice relatore dott.ssa Giulia Tavella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in San Miniato (PI), via Parte_1 C.F._1
A. Gramsci n.47, presso lo studio dell'avv. Gianna Regoli, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- ricorrente nei confronti di:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Empoli Controparte_1 C.F._2
(FI), Piazza Guido Guerra n. 52/C presso e nello studio dell'Avv. Cristiana Valori che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ex art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- resistente con intervento del PM sede;
Oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale e affidamento figli”
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 22.10.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09.05.2025 a chiesto al Tribunale di regolamentare Parte_1
l'affidamento del figlio minore , domandando, in particolare “1) in via principale: a) disporre Per_1
l'affidamento esclusivo del piccolo , con collocazione prevalente presso la madre Per_1 nell'immobile sito in Via Dante Alighieri n. 24 in Montopoli in Val d'Arno (PI) con la quale lo stesso abitualmente convive;
b) pronunciare all'uopo, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra il minore ed il padre sig. , una volta la settimana al pomeriggio, dapprima CP_1 con la presenza della ricorrente stessa, nonché, il sabato o la domenica, a settimane alternate, escludendosi per il momento sia pernottamenti del bambino con il padre, sia periodi continuativi in occasione delle vacanze ovvero assumere ogni altro provvedimento meglio visto e ritenuto, previa, ove occorrendo, ammissione di apposita CTU;
c)dichiarare il sig. tenuto a contribuire CP_1 al mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile di € 350,00= rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT in alternativa nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, (tenendo conto anche del fatto che il nulla ha versato medio tempore CP_1
a favore del figlio) e comunque a far data dal mese di ottobre 2020, ossia da quando la Sig.ra Pt_1 fuggì dall'immobile; d)per quanto concerne le spese straordinarie dichiarare entrambi i genitori di
, tenuti nella misura del 50% ciascuno, al pagamento delle stesse, secondo quanto Parte_2 prescritto dal protocollo del CNF […]; 2)IN SUBORDINE: […] disporre l'affidamento condiviso del piccolo ad entrambi i genitori ed allora stabilire, tenuto conto delle su descritte difficoltà Per_1 emotive e relazionali di con il padre, un calendario degli incontri protetti di con il Per_1 Per_1 proprio padre e conseguentemente concedere al sig. il diritto di poter vedere il figlio i CP_1 fine settimana in senso alternato, dal sabato pomeriggio al momento dell'uscita dall'istituto scolastico di , fino alla domenica sera alle ore 21.00; durante la settimana il padre potrà Per_1 vedere il minore un pomeriggio a settimana, intrattenendosi con lui fino alle ore 21.00 del giorno stesso, facendosi carico di riportarlo presso l'abitazione della residenza della di lui madre, anche durante tutto il periodo estivo e i periodi di tutte le festività annuali […]”.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto, in sintesi: - di avere intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con a decorrere dal mese di ottobre 2015; Controparte_1
- che dall'unione è nato, in data 30.1.2016, il figlio (di 9 anni); - che la convivenza è terminata Per_1 nel novembre 2020 a causa delle criticità comportamentali del che l'hanno posta in uno CP_1 stato di isolamento e di soggezione psicologica nei confronti del compagno;
- di avere lasciato insieme a la casa familiare sita in San Miniato, trasferendo la propria residenza e quella del figlio presso Per_1
l'abitazione dei propri genitori;
- che, dopo l'allontanamento dalla casa familiare, il non CP_1 ha mai corrisposto alcuna forma di mantenimento per né ordinaria e né straordinaria, Per_1 mostrando altresì un completo disinteresse verso il figlio;
- di non riuscire ad instaurare alcun dialogo con il relativamente alle decisioni da assumere nell'interesse del minore, a causa CP_1 dell'atteggiamento manipolatorio e intimidatorio dell'ex compagno;
- di aver favorito , nel corso degli ultimi due anni, la frequentazione padre – figlio, rilevando tuttavia fin da subito importanti criticità genitoriali da parte del;
- che ad oggi il piccolo vive stabilmente con la madre e i CP_1 Per_1 nonni materni nel comune di Montopoli in Val d'Arno, in località Capanne, frequenta la scuola primaria nel medesimo comune e, sebbene pernotti dal padre per tre volte a settimana, non appare sereno;
- che, anche nel corso della settimana, dal 24 febbraio al primo marzo 2025, ha Per_1 cominciato a manifestare la volontà di non recarsi a casa del padre.
In data 09.09.2025 si è costituito il resistente, che ha contestato le circostanze dedotte dalla controparte, negando di avere assunto atteggiamenti violenti, aggressivi o minatori nei confronti dell'ex compagna e del piccolo chiedendo pertanto: “IN TESI: Disporre l'affidamento Per_1 condiviso del figlio , stabilendo la domiciliazione dello stesso presso la madre con la quale Per_1 manterrà la propria residenza. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise disgiuntamente da parte del genitore che di volta in volta sia materialmente preposto alla cura del minore, mentre tutte le decisioni riguardanti le scelte educative, di indirizzo religioso, formative e di tutela della salute del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Stabilire il diritto del padre di vedere il figlio - se ritenuto conforme all'interesse del minoretre giorni a settimana con pernotto come attualmente avviene, oppure in subordine un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana in cui il padre terrà con sé anche nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali quando non lo avrà il Per_1 finesettimana;
fine settimana alternati;
e in ogni caso qualche periodo continuativo durante le ferie estive, natalizie e pasquali. IN DENEGATA E NON CREDUTA IPOTESI Disporre l'affidamento esclusivo del figlio stabilendo la domiciliazione dello stesso presso la madre con la quale Per_1 manterrà la propria residenza. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale, le questioni di ordinaria amministrazione saranno decise dalla madre signora mentre tutte le Parte_1 decisioni riguardanti le scelte educative, di indirizzo religioso, formative e di tutela della salute del figlio saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori. Stabilire il diritto del padre di vedere il figlio - se ritenuto conforme all'interesse del minore- tre giorni a settimana con pernotto come attualmente avviene, oppure in subordine un giorno infrasettimanale con pernotto nella settimana in cui il padre terrà con sé anche nel fine settimana, due pomeriggi infrasettimanali Per_1 quando non lo avrà il finesettimana;
fine settimana alternati;
e in ogni caso qualche periodo continuativo durante le ferie estive, natalizie e pasquali. IN OGNI CASO - Rigettare la domanda di pagamento di arretrati per il mantenimento ordinario del figlio da ottobre 2020 ad oggi perché Per_1 infondata in fatto e in diritto per le motivazioni sopra esposte. - Porre a carico del signor CP_1 un assegno di € 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio minore
, per dodici mensilità annue;
l'assegno sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici Istat Per_1
e verrà corrisposto mediante bonifico bancario sul conto corrente della madre da comunicare. -
Porre a carico del signor il 50% delle spese straordinarie secondo quanto prescritto dal CP_1 protocollo del CNF. Vittoria di spese e compensi professionali di causa”. A sostegno delle domande svolte, il resistente ha allegato: - di avere un buon rapporto con il figlio, con il quale è riuscito ad instaurare, dalla fine del 2022, un rapporto stabile e continuativo, vedendolo presso la propria abitazione tre giorni a settimana con pernotto;
- di avere trascorso con il figlio una vacanza in Sicilia, dove vivono i propri parenti, nell'estate del 2024; - di non avere mai denigrato o sminuito il ruolo materno od ostacolato la frequentazione madre- figlio;
- che, di contro, la ricorrente ed i suoi familiari sminuiscono il suo ruolo genitoriale, parlando di lui in modo spregiativo alla presenza del minore;
- di avere contribuito al mantenimento di nei limiti delle proprie Per_1 possibilità economiche in accordo con la stante la propria difficoltà riscontrata ad avere lavori Pt_1 continuativi e stabili;
- che è invece la ricorrente ad aver rifiutato le somme da lui offerte come contributo al mantenimento ordinario di ritenendole inadeguate o comunque superflue in Per_1 ragione delle disponibilità sue e della sua famiglia;
- di essere disposto a fissare un contributo mensile per il mantenimento ordinario del figlio pari alla somma mensile di euro 200,00 oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie.
Il procedimento è stato istruito in via documentale e mediante indagine del Servizio Sociale e
Sociopsicologico sul nucleo e sul minore.
In data 17.10.2025 è stata depositata la relazione del Servizio Sociale relativa alla valutazione psicologica del minore e delle capacità genitoriali della coppia, con contenuto positivo.
All'udienza del 22.10.2025, i difensori hanno rappresentato il sopravvenuto accordo tra le parti e quindi hanno chiesto al Tribunale di decidere la causa con recepimento delle conclusioni congiunte depositate in data 13.10.2025, rinunciando ai termini per la decisione.
In data 25.10.2025 è stato apposto il visto del PM.
*****
Il ricorso è accolto, potendo recepirsi l'accordo intervenuto tra i genitori in quanto orientato a realizzare il superiore interesse del minore e, in particolare, il diritto di a trascorrere adeguata Per_1 quantità di tempo, di qualità, con ciascuno dei genitori, garantendo al minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al citato d.lgs. n. 154/2013.
Analoghe considerazioni valgono, altresì, per le previsioni di carattere economico, risultando le stesse idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alle minori condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Si rileva inoltre che, pure a fronte del tenore letterale degli scritti difensivi dai quali si ricavava una certa conflittualità tra le parti, i Servizi Sociali delegati – all'esito di apposita indagine sul nucleo e sul benessere del minore - non hanno riscontrato criticità con riferimento alla condizione psicologica di o con riguardo alle competenze genitoriali della coppia. Per_1 Nel corso dell'indagine sociopsicologica svolta, il minore ha riferito di sentirsi “poco considerato” dal padre e di provare ansia nei momenti che precedono le visite padre-figlio, ma di sentirne comunque la mancanza. I genitori, nei propri scritti, hanno mostrato piena consapevolezza dell'importanza dei segnali di tristezza e disagio manifestati da dichiarandosi disponibili a Per_1 riconoscerli ad affrontarli in maniera condivisa, esprimendo congiuntamente il consenso all'avvio di un percorso di sostegno psicologico volto a favorire il miglior equilibrio psichico ed emotivo del minore. Le parti, all'udienza del 22.10.2025, hanno inoltre mostrato di essere in grado di comunicare efficacemente nell'interesse del minore, essendosi le stesse confrontate sull'eventuale impossibilità del padre di rispettare giorni predeterminati di visita con il figlio, per motivi di lavoro, ed avendo le stesse rinvenuto adeguata soluzione al problema con l'inserimento nell'accordo di una clausola di flessibilità: l'accordo, in parte qua, prevede quindi che la comunicazione dell'impossibilità del padre di vedere il figlio nel giorno concordato sia finalizzata a reperire altro pomeriggio utile “di recupero”,
e ciò al fine di assicurare stabilità nella relazione padre/figlio.
L'accordo delle parti è quindi meritevole di accoglimento, anche in punto di spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, RECEPISCE le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti e PROVVEDE in conformità, e precisamente:
a) DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , nato il [...], Parte_2 ad entrambi i genitori;
le decisioni di straordinaria importanza e di prevalente interesse del minore saranno prese da entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera congiunta;
quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore quando il minore si trova presso il genitore stesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando sta con il padre sarà il padre a decidere se Per_1 portarlo a mangiare una pizza o al cinema o al parco etc etc, idem la madre per tutto il tempo che sta con lei). Parimenti, la anterrà piena autonomia gestionale per dare attuazione Pt_1 alle decisioni già assunte da ambedue i genitori in materia scolastica, catechistica, sportiva e medica, in particolare sotto il profilo dell'espletamento di ogni adempimento necessario, ivi compresa la sottoscrizione di tutta quella modulistica richiesta dal personale docente scolastico catechistico e/o sportivo, come anche medico.
In particolare, per le visite mediche: fermo il presupposto che le stesse saranno prese di comune accordo fra i genitori (tranne ovviamente le situazioni di urgenza e di emergenza) e che la si impegna ad informare tempestivamente il di tutte le visite Pt_1 CP_1 mediche necessarie per la salute di (giorni e orari e luoghi di ricevimento dei dottori), Per_1 qualora il non si presenti alle visite stesse la sarà autorizzata a partecipare CP_1 Pt_1 comunque alla sessione prevista anche in caso di mancata partecipazione dello stesso.
Parimenti e con la stessa logica per i futuri impegni sportivi di la avvertirà il Per_1 Pt_1
della necessità di rendere autorizzazioni scritte anche da parte del padre e di tutti CP_1 gli eventi sportivi pubblici (es. partite) e se il non si presenterà dovrà quest'ultimo CP_1 aver cura di avvertire l'ex convivente almeno con sei ore di anticipo rispetto all'orario comunicato dalla e/o comunque di autorizzare la all'adozione di decisioni da Pt_1 Pt_1 prendere sul momento. In merito alla gestione scolastica di ciascun genitore si farà Per_1 carico di chiedere le credenziali di accesso al registro elettronico scolastico di e Per_1 ciascuno potrà autonomamente chiedere appuntamenti ai docenti per conoscere l'andamento scolastico del figlio senza chiedere all'altro genitore informazioni circa i compiti scolastici e/o colloqui con gli insegnanti di Per_1
Nell'ipotesi in cui, nell'esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali, ci siano disaccordi il genitore contrario ad un'attività sportiva, educativa, scolastica o medica per il figlio dovrà motivare il proprio dissenso avendo riguardo al benessere psicofisico minore;
diversamente il dissenso non potrà dirsi giustificato;
b) DISPONE il collocamento prevalente del minore presso la madre;
Parte_2 il minore manterrà quindi il proprio indirizzo di residenza presso la madre, in Montopoli in
Val d'Arno, località Capanne, via Dante n. 24;
c) DISPONE che il padre trascorrerà con il figlio il mercoledì pomeriggio, di ogni Per_1 settimana, dalle ore 14:00 alle ore 21:00, quando lo riaccompagnerà presso l'abitazione di residenza della Pt_1 il minore trascorrerà con il padre fine settimana alternati dal sabato, ore 14:00, alla domenica sera, ore 21:00, quando il riaccompagnerà a casa della madre. Qualora il CP_1 Per_1
non possa recarsi a prendere per motivi di lavoro, il padre medesimo avrà CP_1 Per_1 cura di avvertire la ntro le 10:00 del mattino del mercoledì o entro le 21:00 del venerdì Pt_1 sera;
le parti avranno cura di concordare un altro pomeriggio “di recupero” e ciò al fine di assicurare la continuità nella relazione padre/figlio;
d) DISPONE che, relativamente alle vacanze natalizie, i genitori seguiranno l'alternanza delle sei festività previste (24, 25, 26 e 31 dicembre, primo giorno dell'anno ed Epifania) mentre nel resto dei giorni verrà mantenuta la calendarizzazione ordinaria sopra illustrata;
e) DISPONE che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio anche in maniera discontinua una settimana durante la prossima estate 2026; per l'estate 2027 le parti valuteranno se estendere il periodo di permanenza a due settimane anche in maniera discontinua;
in ogni caso, ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il proprio piano ferie entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. Nel rispetto dei reciproci diritti di permanenza con il figlio, i genitori potranno effettuare soggiorni o viaggi insieme al ragazzo;
se il viaggio verrà effettuato all'estero, l'altro genitore dovrà essere preavvisato e informato circa durata, luogo e reperibilità; in particolare, il preavviso per un soggiorno all'estero deve essere segnalato all'altro coniuge almeno 30 giorni prima della prevista partenza;
f) PRENDE ATTO che autorizza, fin dal mese di ottobre 2025, Controparte_1
d esprimere, anche in nome e per proprio conto, il consenso acchè il figlio Parte_1 minore sia seguito con un percorso psicologico, anche duraturo nel Parte_2 tempo, a partire da novembre 2025, necessario a supportare il minore nel superamento delle criticità ancora oggi manifestate;
ciascun genitore si renderà disponibile ad una piena partecipazione a tale percorso. In ogni caso, dei relativi costi si farà carico la madre del minore;
g) DISPONE che versi sul conto corrente di a Controparte_1 Parte_1 somma mensile di euro 250,00, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio minore, oltre rivalutazione ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie che verranno disciplinate secondo le linee guida CNF come di seguito specificate e dovranno essere comunicate reciprocamente dall'uno all'altro genitore entro e non oltre l'ultimo giorno di ogni mese, tramite scambio di posta elettronica, per fare in modo che il rimborso avvenga con bonifico bancario entro il ventesimo giorno del mese immediatamente successivo;
la disciplina delle spese straordinarie prevede, nel dettaglio:
- spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese all'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscita didattica organizzata dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici
(parrucchiere estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici del figlio (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); - spese extra assegno obbligatorie per le quali non richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese urgenti sanitarie, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche e oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando ho acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori dovranno essere debitamente documentate;
- spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a) scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del
Conservatorio o scuole formative master o specializzazioni post universitarie;
frequentazione del Conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi (quindi l'acquisto di libri dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura); corsi di informatica;
centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola privata;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva delle attrezzature di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d) spese mediche o sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti celebrazione e festeggiamenti dedicati al figlio.
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IR sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per il figlio a carico sarà effettuata al 50% dei genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Le parti espressamente decidono di qualificare come spese extra assegno – diversamente dalle indicazioni del CNF - le seguenti spese che saranno sostenute al 50% tra i genitori senza necessità di previo accordo: - tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
- spese di trasporto pubblico scolastico;
- spesa per materiali di cancelleria e di corredo scolastico di inizio anno non griffato, intendendosi per tale il grembiule e la cartella/zaino se necessaria. In ogni caso, sarà onere di entrambi comunicare l'ultimo giorno di ogni mese, tramite mail, le rendicontazioni fiscali documentate per ogni singola spesa straordinaria sostenuta.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, che potrà essere inoltrata anche a mezzo SMS, e-mail, messaggio sull'applicazione “Whatsapp”, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
h) DISPONE che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente da Parte_1
i) PRENDE ATTO DELL'OBBLIGO di di versare a Controparte_1 Pt_1
a somma di euro 4000,00, comprensiva anche degli indici ISTAT a titolo di mancato
[...] mantenimento per il piccolo mediante la corresponsione in favore della Per_1 Pt_1 dell'importo di 100,00 euro al mese, a decorrere dal mese di novembre 2025 tramite bonifico bancario;
j) DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Pisa, camera di consiglio dell'1.12.2025
La Presidente dott.ssa Santa Spina