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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice
CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TW3T170000088 CREDITO IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di recupero in oggetto e l'Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela.
All'udienza di discussione la ricorrente ha chiesto la rifusone delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela è cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese ricorrono i presupposti per la compensazione poiché l'annullamento è dipeso da ragioni del tutto indipendenti dalle questioni sollevate con l'impugnazione e cioè da difformità dell'atto di recupero rispetto al relativo schema d'atto, per mero errore materiale, tanto che è stato successivamente emesso altro atto emendato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA ROCCA GIOVANNI, Presidente e Relatore
BONFIGLIO GIOVANNI ANDREA, Giudice
CLIVIO NICOLA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 928/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TW3T170000088 CREDITO IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti:
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'atto di recupero in oggetto e l'Agenzia delle entrate si è costituita chiedendo la cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in autotutela.
All'udienza di discussione la ricorrente ha chiesto la rifusone delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stante l'avvenuto annullamento dell'atto impugnato in autotutela è cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese ricorrono i presupposti per la compensazione poiché l'annullamento è dipeso da ragioni del tutto indipendenti dalle questioni sollevate con l'impugnazione e cioè da difformità dell'atto di recupero rispetto al relativo schema d'atto, per mero errore materiale, tanto che è stato successivamente emesso altro atto emendato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.