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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato Claudio SFORZA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7430 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato da CA PE avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva ritenuto il medesimo responsabile, in concorso con altri coimputati, del delitto di omicidio pluriaggravato consumato in Napoli il 26 luglio 2007, in danno di SS FR e RO UG. 2. Propone ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il prevenuto CA PE, a mezzo del proprio difensore, individuando gli errori di fatto in due punti della sentenza impugnata. 2.1. Il primo errore aveva inciso sulla decisione di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza della Prima sezione, infatti, si era del tutto omesso di valutare la condotta tenuta dal prevenuto in epoca successiva alla consumazione del reato (limitandosi, nel diniego delle attenuanti, a valorizzare la gravità dei fatti commessi e la personalità del reo, ritenendosi, poi, la confessione dell'addebito del tutto strumentale). Si sarebbe, invece, dovuto considerare che, le due sentenze prodotte agli atti - dalle quali emergeva come la confessione degli addebiti da parte del prevenuto costituisse una parte essenziale di quei complessivi quadri probatori - dimostravano come il PE avesse, poi, intrapreso un percorso di sicura dissociazione dal contesto criminale in cui era stato, all'epoca, inserito. Tanto che in uno di tali processi, proprio per tale atteggiamento, gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Si trattava pertanto di una condotta, dissociativa, ormai radicatasi nel tempo. La Prima sezione, pertanto, aveva compiuto il lamentato errore materiale nel non considerare tale circostanza. 2.1.1. Ancora in ordine all'errore di fatto sul diniego delle circostanze aspecifiche da parte della Prima sezione, il ricorrente osserva come non rispondeva neppure al vero che la dichiarazione confessoria del prevenuto fosse priva di riscontri (o strumentale), come aveva affermato anche la Corte di assise di appello. Innanzitutto, la confessione del PE aveva colmato alcune lacune probatorie: circa la data del commesso reato e la valutazione dell'attendibilità 1 della moglie del RO, i riscontri alle accuse del Lo SO ed alle dichiarazioni del collaborante Biagio ES. Il ricorrente, poi, aveva anche indicato con precisione il luogo ove in seguito era stata bruciata l'autovettura ed il nome del suo complice in tale azione (e anche nella condotta di occultamento dei cadaveri). Numerosi erano i passaggi in cui la Corte di assise di appello aveva travisato il contributo, positivo, del propalato del PE. Tanto che lo stesso Procuratore generale di quel grado di merito aveva sollecitato la concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Il secondo errore di fatto in cui era incorsa la sentenza della Prima sezione di questa Corte aveva inciso sulla verifica della configurabilità, in capo al prevenuto, delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili. Nel primo ricorso di legittimità si era osservato come fosse del tutto carente la prova che anche al prevenuto potessero estendersi le aggravanti in questione avendo egli partecipato solo all'ultima fase dell'azione omicidiaria, non conoscendone così nè la pregressa organizzazione né i motivi. In risposta a tali osservazioni, la Prima sezione si era limitata a ritenere corretta la decisione del giudice d'appello considerando che, quanto alla premeditazione, l'imputato aveva svolto un fondamentale ruolo nell'agguato (si era appostato armato di pistola munita di silenziatore) e che l'organizzazione e pianificazione del medesimo avevano reso evidente il contesto e quindi il motivo di tale azione. Ciò, nonostante il fatto, ricorda l'odierno ricorrente, che la stessa Corte di assise di appello avesse escluso la premeditazione in riferimento ad altri imputati, non essendovi prova che fossero stati messi al corrente dell'identità delle vittime e della ragione dell'azione. Per tornare al ragionamento viziato dall'errore di fatto, si afferma che, in realtà PE non aveva rivestito quel ruolo di particolare rilevanza che prima la Corte d'assise di appello e poi il giudice di legittimità gli avevano attribuito, visto che egli era arrivato sul posto disarmato (ed aveva poi sparato solo con la pistola di ES, che TO AL gli aveva, in quel momento, passato). Sul punto poi non erano stati adeguatamente valutati i contributi forniti da Biagio ES e da ON Lo SO. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2 4. Il difensore del prevenuto ha inviato due memorie con le quali ribadisce gli errori di fatto in cui era incorsa la Prima sezione di questa Corte nella ricordata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Si è, innanzitutto, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. Si è così poi ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 2. Così delimitato il giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen., se ne deduce l'evidente inammissibilità dei motivi dedotti dal ricorrente, posto che, entrambi lamentano un preteso vizio di valutazione, della Prima sezione di questa Corte ma ancor prima dei giudici del merito, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ed alla ritenuta attribuzione anche al prevenuto delle circostanze aggravanti della premeditazione e dell'avere agito per motivi abietti o futili, piuttosto che un errore percettivo sulle circostanze di fatto poste a fondamento di tali valutazioni. 3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche si sollecita, infatti, a questa Corte, una completa rivisitazione, per un verso del comportamento processuale tenuto dal PE, neppure poi nel presente processo ma in altri giudizi e, per altro verso, della valenza rispetto al complessivo compendio probatorio del suo contributo dichiarativo nel presente processo. Peraltro, quanto al primo aspetto — il contributo fornito dal PE in altri due processi, che gli era valso, in uno di questi, la concessione delle invocate attenuanti — non sono state neppure allegate al ricorso le sentenze da cui dovrebbe dedursi il preteso, nuovo, atteggiamento collaborativo del ricorrente. Così che questa Corte non è stata neppure posta in grado di operare una qualsivoglia valutazione di tali apporti. Dovendosi comunque considerare che di valutazione, e quindi di giudizio, sempre si sarebbe trattato, e non di un errore di percezione che la Prima sezione di questa Corte avrebbe commesso. Deve poi aggiungersi che non può neppure affermarsi che la Prima sezione abbia omesso di esaminare l'argomento secondo il quale PE avrebbe meritato il riconoscimento delle attenuanti generiche considerando il suo successivo comportamento processuale, posto che, proprio in tema di diniego delle stesse, la Corte aveva considerato anche la possibile incidenza del comportamento processuale successivo al fatto (pg. 35), ritenendolo, però, nel caso di specie, recessivo rispetto agli altri criteri di giudizio dettati dall'art. 133 cod. pen. che avevano indotto i giudici del merito a pervenire a tale decisione nei confronti del PE stesso (pg 36). Così anche confermando la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Anche il secondo profilo evidenziato nel ricorso in ordine all'errore di fatto inerente il diniego delle circostanze attenuanti generiche - la confessione nel procedimento da ultimo giudicato dalla Prima sezione - sollecita un giudizio prettamente valutativo perché si risolve nel confronto fra l'apporto dichiarativo del PE e il rimanente compendio probatorio, senza che nel ricorso si riesca ad individuare sul punto un errore percettivo contenuto nella sentenza oggi impugnata, tanto più che nel giudizio sul diniego delle attenuanti (alla ricordata pg. 36) non si fa cenno alcuno al contributo dichiarativo (tantomeno etichettandolo come "strumentale") del PE. 5. Sul secondo motivo di ricorso, in tema di ritenuta sussistenza delle ricordate circostanze aggravanti, identica è la conclusione di questa Corte perché identico è l'argomentare del ricorso. Si chiede, infatti, di individuare un presunto errore percettivo (anzi una serie, quasi indefinita, di errori percettivi) nella valutazione, prima della Corte di assise di appello e poi della Prima Sezione, del compendio probatorio raccolto a 4 carico del PE, un giudizio, di fatto e complessivo, che è del tutto estraneo alla disciplina dell'errore percettivo dettata nell'art. 625 bis cod. proc. pen.. La riprova ne è il fatto che non viene ritratto, dal corpo della sentenza di legittimità, alcun passaggio che sia viziato da alcun errore di percezione di una realtà che non corrisponda ad una valutazione delle prove. Si contesta così la valutazione della Prima sezione in ordine al ruolo rivestito dal PE nell'azione omicidiaria, ed il conseguente giudizio, fondato su non smentite circostanze di fatto, sulla estensibilità anche al ricorrente delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 18 gennaio 2023.
sentite le conclusioni del PG LUIGI GIORDANO Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato Claudio SFORZA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7430 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 18/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 15 settembre 2021, la Prima sezione di questa Corte di cassazione dichiarava l'inammissibilità del ricorso presentato da CA PE avverso la sentenza della Corte di assise di appello di Napoli che aveva ritenuto il medesimo responsabile, in concorso con altri coimputati, del delitto di omicidio pluriaggravato consumato in Napoli il 26 luglio 2007, in danno di SS FR e RO UG. 2. Propone ricorso ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. il prevenuto CA PE, a mezzo del proprio difensore, individuando gli errori di fatto in due punti della sentenza impugnata. 2.1. Il primo errore aveva inciso sulla decisione di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella sentenza della Prima sezione, infatti, si era del tutto omesso di valutare la condotta tenuta dal prevenuto in epoca successiva alla consumazione del reato (limitandosi, nel diniego delle attenuanti, a valorizzare la gravità dei fatti commessi e la personalità del reo, ritenendosi, poi, la confessione dell'addebito del tutto strumentale). Si sarebbe, invece, dovuto considerare che, le due sentenze prodotte agli atti - dalle quali emergeva come la confessione degli addebiti da parte del prevenuto costituisse una parte essenziale di quei complessivi quadri probatori - dimostravano come il PE avesse, poi, intrapreso un percorso di sicura dissociazione dal contesto criminale in cui era stato, all'epoca, inserito. Tanto che in uno di tali processi, proprio per tale atteggiamento, gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Si trattava pertanto di una condotta, dissociativa, ormai radicatasi nel tempo. La Prima sezione, pertanto, aveva compiuto il lamentato errore materiale nel non considerare tale circostanza. 2.1.1. Ancora in ordine all'errore di fatto sul diniego delle circostanze aspecifiche da parte della Prima sezione, il ricorrente osserva come non rispondeva neppure al vero che la dichiarazione confessoria del prevenuto fosse priva di riscontri (o strumentale), come aveva affermato anche la Corte di assise di appello. Innanzitutto, la confessione del PE aveva colmato alcune lacune probatorie: circa la data del commesso reato e la valutazione dell'attendibilità 1 della moglie del RO, i riscontri alle accuse del Lo SO ed alle dichiarazioni del collaborante Biagio ES. Il ricorrente, poi, aveva anche indicato con precisione il luogo ove in seguito era stata bruciata l'autovettura ed il nome del suo complice in tale azione (e anche nella condotta di occultamento dei cadaveri). Numerosi erano i passaggi in cui la Corte di assise di appello aveva travisato il contributo, positivo, del propalato del PE. Tanto che lo stesso Procuratore generale di quel grado di merito aveva sollecitato la concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Il secondo errore di fatto in cui era incorsa la sentenza della Prima sezione di questa Corte aveva inciso sulla verifica della configurabilità, in capo al prevenuto, delle circostanze aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili. Nel primo ricorso di legittimità si era osservato come fosse del tutto carente la prova che anche al prevenuto potessero estendersi le aggravanti in questione avendo egli partecipato solo all'ultima fase dell'azione omicidiaria, non conoscendone così nè la pregressa organizzazione né i motivi. In risposta a tali osservazioni, la Prima sezione si era limitata a ritenere corretta la decisione del giudice d'appello considerando che, quanto alla premeditazione, l'imputato aveva svolto un fondamentale ruolo nell'agguato (si era appostato armato di pistola munita di silenziatore) e che l'organizzazione e pianificazione del medesimo avevano reso evidente il contesto e quindi il motivo di tale azione. Ciò, nonostante il fatto, ricorda l'odierno ricorrente, che la stessa Corte di assise di appello avesse escluso la premeditazione in riferimento ad altri imputati, non essendovi prova che fossero stati messi al corrente dell'identità delle vittime e della ragione dell'azione. Per tornare al ragionamento viziato dall'errore di fatto, si afferma che, in realtà PE non aveva rivestito quel ruolo di particolare rilevanza che prima la Corte d'assise di appello e poi il giudice di legittimità gli avevano attribuito, visto che egli era arrivato sul posto disarmato (ed aveva poi sparato solo con la pistola di ES, che TO AL gli aveva, in quel momento, passato). Sul punto poi non erano stati adeguatamente valutati i contributi forniti da Biagio ES e da ON Lo SO. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Luigi Giordano, ha inviato conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 2 4. Il difensore del prevenuto ha inviato due memorie con le quali ribadisce gli errori di fatto in cui era incorsa la Prima sezione di questa Corte nella ricordata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso proposto nell'interesse del prevenuto è inammissibile. 1. Si è, innanzitutto, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686) che, in tema di ricorso straordinario, qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. Si è così poi ribadito che il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando il preteso errore in cui sarebbe incorsa la Corte di cassazione derivi da una valutazione giuridica relativa a circostanze di fatto correttamente percepite (Sez. 2, n. 53657 del 17/11/2016, Macrì, Rv. 268981; da ultimo, Sez. 6, n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667). 2. Così delimitato il giudizio ex art. 625 bis cod. proc. pen., se ne deduce l'evidente inammissibilità dei motivi dedotti dal ricorrente, posto che, entrambi lamentano un preteso vizio di valutazione, della Prima sezione di questa Corte ma ancor prima dei giudici del merito, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti ed alla ritenuta attribuzione anche al prevenuto delle circostanze aggravanti della premeditazione e dell'avere agito per motivi abietti o futili, piuttosto che un errore percettivo sulle circostanze di fatto poste a fondamento di tali valutazioni. 3. Quanto alle circostanze attenuanti generiche si sollecita, infatti, a questa Corte, una completa rivisitazione, per un verso del comportamento processuale tenuto dal PE, neppure poi nel presente processo ma in altri giudizi e, per altro verso, della valenza rispetto al complessivo compendio probatorio del suo contributo dichiarativo nel presente processo. Peraltro, quanto al primo aspetto — il contributo fornito dal PE in altri due processi, che gli era valso, in uno di questi, la concessione delle invocate attenuanti — non sono state neppure allegate al ricorso le sentenze da cui dovrebbe dedursi il preteso, nuovo, atteggiamento collaborativo del ricorrente. Così che questa Corte non è stata neppure posta in grado di operare una qualsivoglia valutazione di tali apporti. Dovendosi comunque considerare che di valutazione, e quindi di giudizio, sempre si sarebbe trattato, e non di un errore di percezione che la Prima sezione di questa Corte avrebbe commesso. Deve poi aggiungersi che non può neppure affermarsi che la Prima sezione abbia omesso di esaminare l'argomento secondo il quale PE avrebbe meritato il riconoscimento delle attenuanti generiche considerando il suo successivo comportamento processuale, posto che, proprio in tema di diniego delle stesse, la Corte aveva considerato anche la possibile incidenza del comportamento processuale successivo al fatto (pg. 35), ritenendolo, però, nel caso di specie, recessivo rispetto agli altri criteri di giudizio dettati dall'art. 133 cod. pen. che avevano indotto i giudici del merito a pervenire a tale decisione nei confronti del PE stesso (pg 36). Così anche confermando la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 4. Anche il secondo profilo evidenziato nel ricorso in ordine all'errore di fatto inerente il diniego delle circostanze attenuanti generiche - la confessione nel procedimento da ultimo giudicato dalla Prima sezione - sollecita un giudizio prettamente valutativo perché si risolve nel confronto fra l'apporto dichiarativo del PE e il rimanente compendio probatorio, senza che nel ricorso si riesca ad individuare sul punto un errore percettivo contenuto nella sentenza oggi impugnata, tanto più che nel giudizio sul diniego delle attenuanti (alla ricordata pg. 36) non si fa cenno alcuno al contributo dichiarativo (tantomeno etichettandolo come "strumentale") del PE. 5. Sul secondo motivo di ricorso, in tema di ritenuta sussistenza delle ricordate circostanze aggravanti, identica è la conclusione di questa Corte perché identico è l'argomentare del ricorso. Si chiede, infatti, di individuare un presunto errore percettivo (anzi una serie, quasi indefinita, di errori percettivi) nella valutazione, prima della Corte di assise di appello e poi della Prima Sezione, del compendio probatorio raccolto a 4 carico del PE, un giudizio, di fatto e complessivo, che è del tutto estraneo alla disciplina dell'errore percettivo dettata nell'art. 625 bis cod. proc. pen.. La riprova ne è il fatto che non viene ritratto, dal corpo della sentenza di legittimità, alcun passaggio che sia viziato da alcun errore di percezione di una realtà che non corrisponda ad una valutazione delle prove. Si contesta così la valutazione della Prima sezione in ordine al ruolo rivestito dal PE nell'azione omicidiaria, ed il conseguente giudizio, fondato su non smentite circostanze di fatto, sulla estensibilità anche al ricorrente delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e futili. 6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 18 gennaio 2023.