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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomarico - Corso Garibaldi N.6 75016 Pomarico MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.19TARI-1305 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento con vittoria di spese
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31/01/2025 e depositato il 26/02/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento del Provvedimento N.19 TARI - 1305 del
23/07/2024 –Protocollo N.7747de1 23/07/2024.
Premette che in data 05/12/2024 con racc A. R. n. 201629550301 il Comune di Pomarico notificava alla sig.ra Ricorrente_1 il Provvedimento n.19 TARI-779 del 23/07/2024 Prot. n.7747 per l'imposta Tari-2019 oggetto del presente ricorso.
Deduce quanto segue:
- l'immobile indicato nel provvedimento che qui si critica risulta essere una utenza non domestica sita in Pomarico al " Negozi di abbigliamento" .... " Indirizzo_1 " (così nel testo). Orbene, una tale utenza non esiste. Infatti non esiste una Utenza "Negozi abbigliamento -Indirizzo_1", ne consegue che al riguardo la pretesa tributaria non sussiste;
- l'accertamento effettuato e' generico, abbastanza confuso e difetta molto anche in termini di chiarezza.
Non si comprendono appieno tutte le attività esperite per la liquidazione dell'imposta dovuta, ne' vengono precisati con chiarezza gli elementi (nella loro qualità e quantità) utilizzati per determinare l'importo complessivo richiesto in pagamento. Le varie sigle indicate non sono di aiuto in quanto non viene specificato il loro significato e la loro funzione.
Formula, quindi, le seguenti testuali conclusioni:
1- annullare il Provvedimento n.19 TARI n.1305 del 23/07/2024 per l'imposta Tari-2019 notificato in data 05/12/2024 dal Comune di Pomarico in via preliminare per insussistenza della pretesa tributaria in base al 1' motivo del ricorso;
2- in via subordinata annullare il citato Provvedimento in base al 2' motivo del ricorso per indeterminatezza della Pretesa Tributaria e per l'assenza dell'iter logico-giuridico seguito per determinare in modo certo ed univoco la stessa;
3- condannare il Comune di Pomarico alle spese processuali secondo le regole della-soccombenza anche virtuale.
Il Comune di Pomarico, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
Con ordinanza n. 121 del 24/04/2025 la domanda di sospensiva è respinta.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.
Invero, come sarà specificato nel dettaglio, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e gli elementi fattuali opposti da parte ricorrente non sono suffragati da alcuna documentazione.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto va rilevato che la ricorrente contesta il riferimento da parte dell'Ufficio alla Utenza "Negozi abbigliamento -Indirizzo_1" assumendone l'inesistenza, ma non suffraga tale affermazione da alcuna documentazione. Quanto dedotto non è quindi suscettibile di accoglimento avendo peraltro l'Ufficio riportato nel dettaglio i riferimenti anche catastali dell'immobile. Il primo motivo deve quindi reputarsi infondato.
Parte ricorrente, nell'articolare le proprie deduzioni, evidenzia altresì la necessità che l'avviso di accertamento sia assistito da adeguata motivazione secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.
241/90, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 212/2000. L'atto, come da precisa giurisprudenza all'uopo richiamata, deve poi contenere i criteri sulla cui base è stato determinato il dovuto pena la lesione del diritto di difesa del contribuente secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
La disamina del rilievo di parte ricorrente impone pertanto di verificare la congruità motivazionale dell'atto impugnato secondo il quadro lessicale che lo connota.
Occorre preliminarmente prendere atto, altresì, del recente intervento del legislatore che, con il D.Lgs.
219/2023, contenente le modifiche allo Statuto del contribuente in applicazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha apportato diverse modifiche all'articolo 7, L. 212/2000, in tema di motivazione degli atti tributari, valorizzandone l'importanza.
Ne consegue che il vaglio della censura sollevata non può prescindere dalla necessità di verificare se ricorra o meno una motivazione sufficientemente esplicativa delle ragioni poste a sostegno della pretesa fiscale.
Ebbene occorre rilevare che l'atto impugnato contiene sia il preciso riferimento agli elementi identificativi dell'immobile sia la definizione dei criteri di determinazione del tributo.
Per il primo aspetto si rinviene nell'atto, tra l'altro, l'indicazione dell'anno di riferimento, dell'utenza, del numero di abitanti l'immobile, della superficie nonché le componenti della Tari quali la Quota Fissa (QF), legata alla superficie dell'immobile e al numero degli occupanti, la Quota Variabile (QV), legata ai metri quadrati e al numero di rifiuti prodotti, a cui si aggiunge il Tributo Provinciale (nel caso di specie TF ma anche TEFA), una percentuale (solitamente il 5%) della somma di QF e QV, calcolata per coprire i costi ambientali provinciali nonché la TV (Tariffa Variabile). Trattasi dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del
31/10/2019 e pertanto sono in grado di adeguatamente suffragare la determinazione assunta dall'Ufficio.
Va poi rimarcata la precisa indicazione degli importi anche delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica.
Per quanto poi riguarda l'identificazione dell'immobile essa risulta adeguatamente suffragata dal riferimento alla “Sezione C/1” quale categoria catastale dei negozi e botteghe, nonché al “Fog.: 21 Num 223.: 2 Indirizzo_1”.
Ne consegue la infondatezza di quanto dedotto di parte ricorrente non potendosi evincere alcuna effettiva inadeguatezza motivazionale essendo richiamati nel dettaglio i criteri di determinazione del tributo e di identificazione dell'immobile de quo. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte intimata.
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 1, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 15:15 in composizione monocratica:
SABBATO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 98/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pomarico - Corso Garibaldi N.6 75016 Pomarico MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. N.19TARI-1305 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento con vittoria di spese
Resistente/Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 31/01/2025 e depositato il 26/02/2025, la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, chiede l'annullamento del Provvedimento N.19 TARI - 1305 del
23/07/2024 –Protocollo N.7747de1 23/07/2024.
Premette che in data 05/12/2024 con racc A. R. n. 201629550301 il Comune di Pomarico notificava alla sig.ra Ricorrente_1 il Provvedimento n.19 TARI-779 del 23/07/2024 Prot. n.7747 per l'imposta Tari-2019 oggetto del presente ricorso.
Deduce quanto segue:
- l'immobile indicato nel provvedimento che qui si critica risulta essere una utenza non domestica sita in Pomarico al " Negozi di abbigliamento" .... " Indirizzo_1 " (così nel testo). Orbene, una tale utenza non esiste. Infatti non esiste una Utenza "Negozi abbigliamento -Indirizzo_1", ne consegue che al riguardo la pretesa tributaria non sussiste;
- l'accertamento effettuato e' generico, abbastanza confuso e difetta molto anche in termini di chiarezza.
Non si comprendono appieno tutte le attività esperite per la liquidazione dell'imposta dovuta, ne' vengono precisati con chiarezza gli elementi (nella loro qualità e quantità) utilizzati per determinare l'importo complessivo richiesto in pagamento. Le varie sigle indicate non sono di aiuto in quanto non viene specificato il loro significato e la loro funzione.
Formula, quindi, le seguenti testuali conclusioni:
1- annullare il Provvedimento n.19 TARI n.1305 del 23/07/2024 per l'imposta Tari-2019 notificato in data 05/12/2024 dal Comune di Pomarico in via preliminare per insussistenza della pretesa tributaria in base al 1' motivo del ricorso;
2- in via subordinata annullare il citato Provvedimento in base al 2' motivo del ricorso per indeterminatezza della Pretesa Tributaria e per l'assenza dell'iter logico-giuridico seguito per determinare in modo certo ed univoco la stessa;
3- condannare il Comune di Pomarico alle spese processuali secondo le regole della-soccombenza anche virtuale.
Il Comune di Pomarico, sebbene ritualmente intimato, non si costituisce in giudizio.
Con ordinanza n. 121 del 24/04/2025 la domanda di sospensiva è respinta.
La controversia, sulle conclusioni delle parti costituite, è decisa in data 16 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, per le ragioni di cui infra, è da reputare infondato.
Invero, come sarà specificato nel dettaglio, il provvedimento impugnato risulta adeguatamente motivato e gli elementi fattuali opposti da parte ricorrente non sono suffragati da alcuna documentazione.
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto va rilevato che la ricorrente contesta il riferimento da parte dell'Ufficio alla Utenza "Negozi abbigliamento -Indirizzo_1" assumendone l'inesistenza, ma non suffraga tale affermazione da alcuna documentazione. Quanto dedotto non è quindi suscettibile di accoglimento avendo peraltro l'Ufficio riportato nel dettaglio i riferimenti anche catastali dell'immobile. Il primo motivo deve quindi reputarsi infondato.
Parte ricorrente, nell'articolare le proprie deduzioni, evidenzia altresì la necessità che l'avviso di accertamento sia assistito da adeguata motivazione secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n.
241/90, dell'art. 7 della legge n. 212/2000 e dell'art. 1, comma 162, della legge n. 212/2000. L'atto, come da precisa giurisprudenza all'uopo richiamata, deve poi contenere i criteri sulla cui base è stato determinato il dovuto pena la lesione del diritto di difesa del contribuente secondo quanto stabilito dall'art. 7 della legge n. 212/2000.
La disamina del rilievo di parte ricorrente impone pertanto di verificare la congruità motivazionale dell'atto impugnato secondo il quadro lessicale che lo connota.
Occorre preliminarmente prendere atto, altresì, del recente intervento del legislatore che, con il D.Lgs.
219/2023, contenente le modifiche allo Statuto del contribuente in applicazione della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023), ha apportato diverse modifiche all'articolo 7, L. 212/2000, in tema di motivazione degli atti tributari, valorizzandone l'importanza.
Ne consegue che il vaglio della censura sollevata non può prescindere dalla necessità di verificare se ricorra o meno una motivazione sufficientemente esplicativa delle ragioni poste a sostegno della pretesa fiscale.
Ebbene occorre rilevare che l'atto impugnato contiene sia il preciso riferimento agli elementi identificativi dell'immobile sia la definizione dei criteri di determinazione del tributo.
Per il primo aspetto si rinviene nell'atto, tra l'altro, l'indicazione dell'anno di riferimento, dell'utenza, del numero di abitanti l'immobile, della superficie nonché le componenti della Tari quali la Quota Fissa (QF), legata alla superficie dell'immobile e al numero degli occupanti, la Quota Variabile (QV), legata ai metri quadrati e al numero di rifiuti prodotti, a cui si aggiunge il Tributo Provinciale (nel caso di specie TF ma anche TEFA), una percentuale (solitamente il 5%) della somma di QF e QV, calcolata per coprire i costi ambientali provinciali nonché la TV (Tariffa Variabile). Trattasi dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del
31/10/2019 e pertanto sono in grado di adeguatamente suffragare la determinazione assunta dall'Ufficio.
Va poi rimarcata la precisa indicazione degli importi anche delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica.
Per quanto poi riguarda l'identificazione dell'immobile essa risulta adeguatamente suffragata dal riferimento alla “Sezione C/1” quale categoria catastale dei negozi e botteghe, nonché al “Fog.: 21 Num 223.: 2 Indirizzo_1”.
Ne consegue la infondatezza di quanto dedotto di parte ricorrente non potendosi evincere alcuna effettiva inadeguatezza motivazionale essendo richiamati nel dettaglio i criteri di determinazione del tributo e di identificazione dell'immobile de quo. Il ricorso va pertanto rigettato.
Nessuna determinazione va assunta sulle spese di giudizio stante la mancata costituzione di parte intimata.
La Corte
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.