Art. 36.
Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 24, ai fini della concessione della indennita' prevista dall'articolo 32, sono richieste le seguenti condizioni:
a) abbiano esercitato l'attivita' agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attivita' agricola;
b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attivita' agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;
c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;
d) si impegnino a cessare la loro attivita' lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.
Per i coadiuvanti familiari e per i lavoratori agricoli dipendenti a titolo permanente di cui all'articolo 24, ai fini della concessione della indennita' prevista dall'articolo 32, sono richieste le seguenti condizioni:
a) abbiano esercitato l'attivita' agricola per almeno cinque anni prima della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due, ai sensi dell'articolo 34, quarto comma, presso l'azienda che cessa l'attivita' agricola;
b) durante il predetto quinquennio abbiano dedicato all'attivita' agricola almeno il 50 per cento del loro tempo attivo;
c) siano stati e siano iscritti alle rispettive assicurazioni generali obbligatorie;
d) si impegnino a cessare la loro attivita' lavorativa in agricoltura nelle forme e con le conseguenze previste alla lettera d) del precedente articolo.