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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 9321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9321 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 930/2025 RG Previdenza vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
TO PA n.44, C.F. , rappresentata e difesa giusta C.F._1 procura in atti dagli Avv.ti Michela De Risi e Massimo Scala, con cui elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 15 (comunicazioni alla PEC:
- Email_1 Email_2
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti in atti (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_3
- convenuto -
OGGETTO: assegno sociale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) accertare la sussistenza dei presupposti di legge al riconoscimento in favore della odierna ricorrente sig.ra per la concessione dell'assegno sociale e Parte_1 dichiarare il diritto al richiesto assegno a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, in virtù dei motivi di cui al presente ricorso;
ove e per quanto occorra con 2) annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di rigetto emesso in data
23.04.2024, ed ogni altro ed ulteriore provvedimento comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio” Conclusioni della parte resistente
“dichiarare improcedibile il ricorso, ovvero voglia rigettarlo integralmente in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto:
- di avere fatto ingresso in Italia il 09.06.2002, con residenza stabile e continuativa, presso il Comune di Napoli alla via Giuseppe TO PA, dove tutt'ora risiede
(All.
1- certificato storico di residenza - All-2 permesso di soggiorno lungo periodo dal
22.09.2020, All-3 passaporto del 2017, All-4 estratto conto previdenziale); - che dal certificato storico di residenza del Comune di Napoli si evince che la ricorrente ha mantenuto una residenza stabile e continuativa nel predetto comune dal 02/12/2003;
- che dall'estratto conto previdenziale si evince altresì che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 09.06.2002 al 31.03.2013;
- di avere presentato in data 29.11.2023, a mezzo patronato, all' di Napoli domanda CP_1 n. 2107982900142 per l'assegno sociale, in quanto in possesso dei requisiti socio- reddituali, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e residente in Italia da oltre
10 anni;
CP_
- che l' con Nota del 23.4.2023 rigettava la domanda motivando “NON HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE CHE È STATA RICHIESTA IL 19/03/2023” (all. 5);
- che la ricorrente produceva a mezzo patronato tutta la documentazione utile in suo possesso e presentava invano ricorso amministrativo prot. n.
.5100.14/10/2024.0838496. CP_1
Ha contestato il diniego, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver documentato la propria presenza effettiva sul territorio italiano a far data dal 2002.
Indi ha rassegnato le conclusioni esposte. L' , costituitosi in giudizio, ha sollevato una serie di vizi formali e, nel merito ha CP_1 dedotto che la domanda di assegno sociale n. 2107982900142 è stata respinta per carenza della documentazione necessaria alla definizione della domanda. In particolare l'Istituto Previdenziale ha rappresentato di avere richiesto alla ricorrente, con allegata mail del 19.3.2024, di produrre i passaporti in suo possesso con validità dell'anno 2023, completi di tutte le pagine e con timbri ben leggibili;
che, decorsi trenta giorni senza che la domanda fosse integrata, in data 23.4.2024, procedeva alla reiezione della stessa senza possibilità di riesame, come stabilito dalla circ. n. 131 del CP_1 12.12.2022 secondo cui “Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa
“di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta”. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
****
La domanda è fondata. In relazione al presente giudizio, il motivo di diniego eccepito dall' risiede nel CP_1 mancato inoltro della documentazione integrativa richiesta alla parte ricorrente. Da tale carenza allegativa verificatasi nel procedimento amministrativo l' ha fatto derivare CP_1 il rigetto della domanda di assegno sociale sulla base di quanto disposto dalla Circolare CP_ n. 131/2022. Ritiene lo scrivente che le preclusioni proprie del procedimento amministrativo non sono ostative al riconoscimento della prestazione il cui diritto consegue dalla sussistenza dei presupposti costitutivi. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Dal punto di vista probatorio, ne consegue che, revocata la pensione sociale dall'ente per il venir meno del requisito reddituale, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della pensione, non è l' a CP_1 dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta (v. Cass. n. 5729 del 10/06/1999 e succ. conforme). Quanto al merito, sul piano generale hanno diritto ad ottenere l'assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2019, in quanto è stato elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo, qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11 .907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge).
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura. Essi sono:
- redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato);
- redditi esenti da imposta (prestazioni o sussidi assistenziali in denaro pagate dallo Stato
o da altri enti pubblici o da stati esteri, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri;
- pensioni ed assegni pagati dal ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
CP_2
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie pagate dall' ; CP_3
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo
Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali, bancari, e di titoli di stato, interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e s.p.a.);
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Ai sensi dell'art 3, comma 6°, della legge 8.8.1995, n. 335 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
“assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”. Quindi, il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. È concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti, oltre all'età anagrafica: stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risultano comprovati i presupposti costitutivi del diritto rivendicato (anagrafico, reddituale e di residenza). La situazione accertata consente quindi di superare il dato formale della mancata allegazione del passaporto eccepita dall' ; ed infatti quanto alla circolare CP_1
n. richiamata dall' convenuto, si osserva che essa in ogni caso non CP_1 Numer_1 CP_1 assurge a rango di fonte primaria nella gerarchia delle fonti e che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti previsti dalla legge. Avuto riguardo al caso in esame, è però a dirsi che la ricorrente ha allegato che, in seguito al provvedimento di diniego dell' – basato sull'omesso inoltro delle CP_1 documentazione integrativa -, ha inviato in data 14.10.2024, a mezzo patronato, ricorso amministrativo, dal quale tuttavia non risulta allegata la documentazione richiesta dall'Istituto per l'attribuzione dell'assegno sociale (passaporti in suo possesso con validità dell'anno 2023, completi di tutte le pagine e con timbri ben leggibili). Pertanto, deve ritenersi acquisita solo in giudizio la prova documentale completa della sussistenza delle condizioni socio reddituali utili al conseguimento dell'assegno sociale. Pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dal 29.11.2023 nella misura prevista ex lege, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla riconosciuta decorrenza fino al saldo. Le spese, in considerazione dell'assenza di collaborazione della ricorrente nella fase amministrativa e dell'indispensabilità di demandare al giudizio la verifica dei requisiti relativi alla prestazione in oggetto, si compensano per metà. Il residuo va posto a carico dell' soccombente, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Federico Bile, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dall'1.12.2023 e per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione CP_1 nella misura prevista ex lege per i soggetti coniugati, dalla riconosciuta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo fino al saldo;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi 1.250,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 16.12.202
Il Giudice
Dott. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 930/2025 RG Previdenza vertente
TRA
, nata in [...] il [...], residente in [...]
TO PA n.44, C.F. , rappresentata e difesa giusta C.F._1 procura in atti dagli Avv.ti Michela De Risi e Massimo Scala, con cui elettivamente domicilia in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 15 (comunicazioni alla PEC:
- Email_1 Email_2
-ricorrente -
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in Napoli alla via Alcide De
Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala in virtù di procura generale alle liti in atti (comunicazioni alla PEC:
t; ) Email_3
- convenuto -
OGGETTO: assegno sociale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) accertare la sussistenza dei presupposti di legge al riconoscimento in favore della odierna ricorrente sig.ra per la concessione dell'assegno sociale e Parte_1 dichiarare il diritto al richiesto assegno a decorrere dal mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo, in virtù dei motivi di cui al presente ricorso;
ove e per quanto occorra con 2) annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di rigetto emesso in data
23.04.2024, ed ogni altro ed ulteriore provvedimento comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente;
3) Condannare le Amministrazioni resistenti alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio” Conclusioni della parte resistente
“dichiarare improcedibile il ricorso, ovvero voglia rigettarlo integralmente in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.1.2025 la parte ricorrente in epigrafe ha esposto:
- di avere fatto ingresso in Italia il 09.06.2002, con residenza stabile e continuativa, presso il Comune di Napoli alla via Giuseppe TO PA, dove tutt'ora risiede
(All.
1- certificato storico di residenza - All-2 permesso di soggiorno lungo periodo dal
22.09.2020, All-3 passaporto del 2017, All-4 estratto conto previdenziale); - che dal certificato storico di residenza del Comune di Napoli si evince che la ricorrente ha mantenuto una residenza stabile e continuativa nel predetto comune dal 02/12/2003;
- che dall'estratto conto previdenziale si evince altresì che ha lavorato come collaboratrice domestica dal 09.06.2002 al 31.03.2013;
- di avere presentato in data 29.11.2023, a mezzo patronato, all' di Napoli domanda CP_1 n. 2107982900142 per l'assegno sociale, in quanto in possesso dei requisiti socio- reddituali, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo e residente in Italia da oltre
10 anni;
CP_
- che l' con Nota del 23.4.2023 rigettava la domanda motivando “NON HA PRESENTATO LA DOCUMENTAZIONE CHE È STATA RICHIESTA IL 19/03/2023” (all. 5);
- che la ricorrente produceva a mezzo patronato tutta la documentazione utile in suo possesso e presentava invano ricorso amministrativo prot. n.
.5100.14/10/2024.0838496. CP_1
Ha contestato il diniego, assumendo di essere in possesso di tutti i requisiti di legge e di aver documentato la propria presenza effettiva sul territorio italiano a far data dal 2002.
Indi ha rassegnato le conclusioni esposte. L' , costituitosi in giudizio, ha sollevato una serie di vizi formali e, nel merito ha CP_1 dedotto che la domanda di assegno sociale n. 2107982900142 è stata respinta per carenza della documentazione necessaria alla definizione della domanda. In particolare l'Istituto Previdenziale ha rappresentato di avere richiesto alla ricorrente, con allegata mail del 19.3.2024, di produrre i passaporti in suo possesso con validità dell'anno 2023, completi di tutte le pagine e con timbri ben leggibili;
che, decorsi trenta giorni senza che la domanda fosse integrata, in data 23.4.2024, procedeva alla reiezione della stessa senza possibilità di riesame, come stabilito dalla circ. n. 131 del CP_1 12.12.2022 secondo cui “Tenuto conto di quanto stabilito al comma 7 del citato articolo 2, qualora la documentazione allegata alla domanda di assegno sociale non sia completa
“di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”, il termine procedimentale può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni al fine di consentire l'integrazione documentale necessaria. La mancata integrazione della documentazione nei termini di cui al citato Regolamento comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e un'eventuale domanda di riesame, fondata unicamente sulla presentazione tardiva della documentazione richiesta, non può essere accolta”. La causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025, con termine per il deposito di note illustrative.
A tale udienza, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze, e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione.
****
La domanda è fondata. In relazione al presente giudizio, il motivo di diniego eccepito dall' risiede nel CP_1 mancato inoltro della documentazione integrativa richiesta alla parte ricorrente. Da tale carenza allegativa verificatasi nel procedimento amministrativo l' ha fatto derivare CP_1 il rigetto della domanda di assegno sociale sulla base di quanto disposto dalla Circolare CP_ n. 131/2022. Ritiene lo scrivente che le preclusioni proprie del procedimento amministrativo non sono ostative al riconoscimento della prestazione il cui diritto consegue dalla sussistenza dei presupposti costitutivi. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, gli atti degli enti previdenziali diretti all'accertamento dell'esistenza o inesistenza del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali non hanno natura di provvedimenti costitutivi o estintivi del diritto, ma di mera certazione dei presupposti di legge, onde, negata o revocata dall'ente la prestazione, l'azione dell'assicurato tendente ad ottenere la suddetta prestazione o il ripristino di essa non coinvolge la verifica della legittimità del provvedimento di diniego o di revoca, ma ha ad oggetto la fondatezza della pretesa dell'assicurato. Dal punto di vista probatorio, ne consegue che, revocata la pensione sociale dall'ente per il venir meno del requisito reddituale, nella controversia promossa dall'assicurato al fine di ottenere il ripristino della pensione, non è l' a CP_1 dover provare la mancanza del suddetto requisito, ma è l'assicurato onerato della prova in ordine alla sussistenza del requisito di legge ai fini del riconoscimento della pensione richiesta (v. Cass. n. 5729 del 10/06/1999 e succ. conforme). Quanto al merito, sul piano generale hanno diritto ad ottenere l'assegno sociale le persone che possiedono i seguenti requisiti:
- almeno 67 anni di età: questo requisito è unico, per gli uomini e per le donne, ed è valido a partire dal primo gennaio 2019, in quanto è stato elevato sulla base degli adeguamenti alla speranza di vita;
- cittadinanza italiana, o, in alternativa, cittadinanza di un Paese europeo, qualora il richiedente abbia effettuato iscrizione all'anagrafe del comune di residenza, oppure, ancora, cittadinanza di un Paese Terzo, qualora il richiedente possieda il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio italiano;
- reddito non superiore a 5.953,87 euro annui, se il richiedente non è coniugato;
- reddito non superiore a 11 .907,74 euro annui, se il richiedente è coniugato (si considera il reddito personale assieme al reddito del coniuge).
Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura. Essi sono:
- redditi soggetti all'IRPEF al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipendi, pensioni, redditi di terreni e fabbricati, redditi da impresa e da lavoro autonomo, assegno di mantenimento al coniuge separato o divorziato);
- redditi esenti da imposta (prestazioni o sussidi assistenziali in denaro pagate dallo Stato
o da altri enti pubblici o da stati esteri, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate dallo stato italiano o da stati esteri;
- pensioni ed assegni pagati dal ai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti;
CP_2
- pensioni di guerra;
- rendite vitalizie pagate dall' ; CP_3
- pensioni privilegiate ordinarie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio militare di leva;
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo
Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- redditi soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali, bancari, e di titoli di stato, interessi, premi ed altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e s.p.a.);
- l'assegno sociale di cui è titolare il coniuge del richiedente. Ai sensi dell'art 3, comma 6°, della legge 8.8.1995, n. 335 “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000 (3), denominato
“assegno sociale”. (…) Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione”. È noto che, ai sensi dell'art. 26 L 30/04/1969 n. 153, “1. Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale. … 3. Non hanno diritto alla pensione sociale: 1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri…”. Quindi, il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. È concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, pertanto non può essere erogato all'estero. Il pagamento della prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge. Sono inoltre dovuti gli interessi dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ex art.7 della legge 533/73.
Per ottenere l'assegno è necessario avere i seguenti requisiti, oltre all'età anagrafica: stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana;
per i cittadini stranieri comunitari occorrono l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e la titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) nonché la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata dalla parte ricorrente risultano comprovati i presupposti costitutivi del diritto rivendicato (anagrafico, reddituale e di residenza). La situazione accertata consente quindi di superare il dato formale della mancata allegazione del passaporto eccepita dall' ; ed infatti quanto alla circolare CP_1
n. richiamata dall' convenuto, si osserva che essa in ogni caso non CP_1 Numer_1 CP_1 assurge a rango di fonte primaria nella gerarchia delle fonti e che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti previsti dalla legge. Avuto riguardo al caso in esame, è però a dirsi che la ricorrente ha allegato che, in seguito al provvedimento di diniego dell' – basato sull'omesso inoltro delle CP_1 documentazione integrativa -, ha inviato in data 14.10.2024, a mezzo patronato, ricorso amministrativo, dal quale tuttavia non risulta allegata la documentazione richiesta dall'Istituto per l'attribuzione dell'assegno sociale (passaporti in suo possesso con validità dell'anno 2023, completi di tutte le pagine e con timbri ben leggibili). Pertanto, deve ritenersi acquisita solo in giudizio la prova documentale completa della sussistenza delle condizioni socio reddituali utili al conseguimento dell'assegno sociale. Pertanto, sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'assegno sociale a decorrere dal 29.11.2023 nella misura prevista ex lege, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo alla riconosciuta decorrenza fino al saldo. Le spese, in considerazione dell'assenza di collaborazione della ricorrente nella fase amministrativa e dell'indispensabilità di demandare al giudizio la verifica dei requisiti relativi alla prestazione in oggetto, si compensano per metà. Il residuo va posto a carico dell' soccombente, con attribuzione in favore dei procuratori anticipatari. CP_1
P. Q. M.
Il Giudice Unico della sezione Lavoro del Tribunale di Napoli, dott. Federico Bile, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto, accerta il diritto della ricorrente all'assegno sociale a decorrere dall'1.12.2023 e per l'effetto, condanna l' al pagamento della prestazione CP_1 nella misura prevista ex lege per i soggetti coniugati, dalla riconosciuta decorrenza, oltre interessi legali dal 120° giorno successivo fino al saldo;
- Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l' , in persona del CP_1 legale rapp.te pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida nella misura di complessivi 1.250,00 oltre I.VA., C.P.A., rimborso spese generali, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Si comunichi.
Napoli 16.12.202
Il Giudice
Dott. Federico Bile