CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 320/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2090/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220020420157 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2346/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il sig. Resistente_1 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120220020420157, notificata in data 3 febbraio 2023, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 sulla Certificazione Unica 2017, relativa a compensi erogati nell'anno d'imposta 2016, avente ad oggetto il recupero di IRPEF dovuta sull'indennità di fine rapporto, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente deduceva, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, assumendo che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e interveniva volontariamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo la tempestività dell'azione impositiva alla luce della normativa emergenziale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, con la sentenza n. 2090/02/2024, accoglieva il ricorso ritenendo intervenuta la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo e annullava la cartella di pagamento, condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 68 del
D.L. n. 18/2020 e 157, comma 3, lett. b), del D.L. n. 34/2020, nonché l'erroneità della statuizione sulle spese.
L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la proroga dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale si applicasse esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il
31 dicembre 2021, senza considerare la specifica previsione di cui all'art. 157, comma 3, lett. b), del D.L.
n. 34/2020. Nel caso di specie, la cartella di pagamento trae origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
n. 600/1973 relativo a una dichiarazione del sostituto d'imposta presentata nell'anno 2017, fattispecie espressamente contemplata dall'art. 157, comma 3, lett. b), del D.L. n. 34/2020.
Per tali ipotesi, il legislatore ha previsto una proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, che si aggiunge alla proroga di ventiquattro mesi stabilita dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020.
Ne consegue che il termine ordinario di notifica della cartella, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020, risulta prorogato sino al 28 febbraio 2023.
Poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 3 febbraio 2023, deve ritenersi tempestiva, con conseguente insussistenza della dedotta decadenza.
Risulta, altresì, corretta la determinazione dell'imposta dovuta sul TFR, effettuata applicando l'aliquota media del 25,12%, calcolata sulla base dei redditi complessivi dichiarati nel quinquennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia di tassazione separata.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, per ciascun grado, in favore dell'appellante in complessivi E. 233,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
RUVOLO MICHELE, Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento - Viale Della Vittoria, 19 92100 Agrigento AG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Giuuseppe Grezar 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2090/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220020420157 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2346/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo il sig. Resistente_1 Resistente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29120220020420157, notificata in data 3 febbraio 2023, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973 sulla Certificazione Unica 2017, relativa a compensi erogati nell'anno d'imposta 2016, avente ad oggetto il recupero di IRPEF dovuta sull'indennità di fine rapporto, oltre sanzioni e interessi.
Il contribuente deduceva, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo, assumendo che la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, e interveniva volontariamente l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, contestando la fondatezza del ricorso e sostenendo la tempestività dell'azione impositiva alla luce della normativa emergenziale.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, con la sentenza n. 2090/02/2024, accoglieva il ricorso ritenendo intervenuta la decadenza dell'Amministrazione dal potere impositivo e annullava la cartella di pagamento, condannando l'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione agli artt. 68 del
D.L. n. 18/2020 e 157, comma 3, lett. b), del D.L. n. 34/2020, nonché l'erroneità della statuizione sulle spese.
L'appellato si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 16.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado ha erroneamente ritenuto che la proroga dei termini di decadenza prevista dalla normativa emergenziale si applicasse esclusivamente ai carichi affidati all'agente della riscossione entro il
31 dicembre 2021, senza considerare la specifica previsione di cui all'art. 157, comma 3, lett. b), del D.L.
n. 34/2020. Nel caso di specie, la cartella di pagamento trae origine da un controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R.
n. 600/1973 relativo a una dichiarazione del sostituto d'imposta presentata nell'anno 2017, fattispecie espressamente contemplata dall'art. 157, comma 3, lett. b), del D.L. n. 34/2020.
Per tali ipotesi, il legislatore ha previsto una proroga di quattordici mesi dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento, che si aggiunge alla proroga di ventiquattro mesi stabilita dall'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020.
Ne consegue che il termine ordinario di notifica della cartella, che sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020, risulta prorogato sino al 28 febbraio 2023.
Poiché la cartella di pagamento è stata notificata in data 3 febbraio 2023, deve ritenersi tempestiva, con conseguente insussistenza della dedotta decadenza.
Risulta, altresì, corretta la determinazione dell'imposta dovuta sul TFR, effettuata applicando l'aliquota media del 25,12%, calcolata sulla base dei redditi complessivi dichiarati nel quinquennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, come previsto dalla normativa vigente in materia di tassazione separata.
La sentenza impugnata va pertanto integralmente riformata, con conseguente rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellato per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sez. 3, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso originariamente proposto e condanna l'appellato Resistente_1 Resistente_1 al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio liquidate, per ciascun grado, in favore dell'appellante in complessivi E. 233,00.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025
Il Presidente