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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/06/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
SC GA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 29/11/1972, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(TREVI NE LA (FR) 10/08/1968, C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. GIOVANNA COVIELLO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare di proprietà comune sita ad AL Laziale, loc. Cecchina, via Anzio n.
23, int. 3, viene assegnata alla signora che la abiterà con la figlia . Le Parte_1 Per_1 parti hanno concordato come dividere le suppellettili che il signora ha già prelevato. Il Pt_2 signor preleverà definitivamente i propri effetti personali ancora rimasti entro il 30 Pt_2 giugno 2025.
3. I coniugi concordano che il locale box pertinenziale dell'appartamento di via Anzio n. 23,
AL Laziale, rimanga nella disponibilità del signora che ne manterrà, unitamente Pt_2 alla assegnataria, le chiavi di accesso e potrà utilizzarlo per custodire i propri arnesi da lavoro e propri oggetti personali;
l'utilizzo dovrà avvenire con modalità compatibili con il pari uso che ne potrà fare la signora Parte_1
- 1 -
4. Le parti concordano che la rata mensile di ammortamento del mutuo cointestato verrà pagata da entrambi, in ragione del 50 % ciascuno mediante versamento mensile entro il 30 di ogni mese, sul conto corrente cointestato Credite Agricole che verrà mantenuto aperto a questo fine.
5. I genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in proporzione al proprio reddito;
il padre, a titolo di contributo perequativo, contribuirà altresì con la somma di 350,00 mensili che verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente
BancoPosta intestato a alle coordinate IBAN Parte_1
[...];
6. I genitori concordano di dividere al 50 % le straordinarie necessarie per la figlia;
7. le parti concordano che il conto corrente cointestato BancoPosta n. 001056846528, verrà chiuso entro il 30.5.2025, a cura della signora Parte_1
8. Le parti si danno atto di aver già provveduto a dividere in parti uguali i depositi in denaro presenti su libretti postali e conto correnti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in AL Laziale il 24/05/1997; dall'unione coniugale
è nata una figlia, , il 07/10/2000. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AL Laziale per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, parte 2, serie A, atto n. 39).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO ER
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO ER Presidente rel.
SC GA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(ROMA (RM) 29/11/1972, C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(TREVI NE LA (FR) 10/08/1968, C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'avv. GIOVANNA COVIELLO;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno chiesto l'omologazione della loro Parte_1 Parte_2 separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa familiare di proprietà comune sita ad AL Laziale, loc. Cecchina, via Anzio n.
23, int. 3, viene assegnata alla signora che la abiterà con la figlia . Le Parte_1 Per_1 parti hanno concordato come dividere le suppellettili che il signora ha già prelevato. Il Pt_2 signor preleverà definitivamente i propri effetti personali ancora rimasti entro il 30 Pt_2 giugno 2025.
3. I coniugi concordano che il locale box pertinenziale dell'appartamento di via Anzio n. 23,
AL Laziale, rimanga nella disponibilità del signora che ne manterrà, unitamente Pt_2 alla assegnataria, le chiavi di accesso e potrà utilizzarlo per custodire i propri arnesi da lavoro e propri oggetti personali;
l'utilizzo dovrà avvenire con modalità compatibili con il pari uso che ne potrà fare la signora Parte_1
- 1 -
4. Le parti concordano che la rata mensile di ammortamento del mutuo cointestato verrà pagata da entrambi, in ragione del 50 % ciascuno mediante versamento mensile entro il 30 di ogni mese, sul conto corrente cointestato Credite Agricole che verrà mantenuto aperto a questo fine.
5. I genitori contribuiranno al mantenimento della figlia in proporzione al proprio reddito;
il padre, a titolo di contributo perequativo, contribuirà altresì con la somma di 350,00 mensili che verranno versati entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario sul conto corrente
BancoPosta intestato a alle coordinate IBAN Parte_1
[...];
6. I genitori concordano di dividere al 50 % le straordinarie necessarie per la figlia;
7. le parti concordano che il conto corrente cointestato BancoPosta n. 001056846528, verrà chiuso entro il 30.5.2025, a cura della signora Parte_1
8. Le parti si danno atto di aver già provveduto a dividere in parti uguali i depositi in denaro presenti su libretti postali e conto correnti.
I coniugi hanno contratto matrimonio in AL Laziale il 24/05/1997; dall'unione coniugale
è nata una figlia, , il 07/10/2000. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno prodotto i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma,
c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni concordate nel ricorso;
- 2 - manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di AL Laziale per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997, parte 2, serie A, atto n. 39).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO ER
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